• Testo DDL 826

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Atto a cui si riferisce:
S.826 Disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle province interamente montane


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 826
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PANIZZA e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2013

Disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle province interamente montane

Onorevoli Senatori. -- Nella XVI legislatura una delle questioni sulla quale si è incentrato il dibattito politico è stata la riforma del sistema provinciale. In Parlamento si è discusso prima della soppressione delle province, poi della riforma del sistema elettorale e, infine, del trasferimento della loro disciplina dallo Stato alle regioni.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, comma 16, prevede la trasformazione delle province da enti eletti a suffragio universale e diretto ad enti di secondo grado, i cui membri sono scelti dai consiglieri, in carica, dei comuni compresi nel territorio provinciale, secondo modalità da stabilire con apposita legge elettorale. Tale legge elettorale, però, non è stata approvata e, dunque, ad oggi non è stato stabilito il modo attraverso il quale le province in scadenza dovranno essere elette.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede all'articolo 17 un processo di riaccorpamento delle province in più fasi, sulla base di alcuni criteri. Con il comma 2 dell'articolo 17 sono stati determinati i requisiti minimi che le province devono possedere.

Il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, aveva disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, anche sulla base delle proposte avanzate dalle stesse regioni. Il procedimento di riordino conteneva l'elenco delle province delle regioni a statuto ordinario come sarebbero dovute risultare a decorrere dal 1º gennaio 2014. A seguito poi delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, è stato interrotto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 188 del 2012.

In conseguenza della fase transitoria, successivamente estesa in ragione della mancata conversione del richiamato decreto-legge n. 188 del 2012, le province per le quali era previsto un rinnovo degli organi negli anni 2012 e 2013, sia per scadenza naturale sia per scadenza anticipata, sono state commissariate.

Esemplare è il caso della provincia di Belluno: essa, a seguito delle dimissioni del Presidente, risulta commissariata dal 13 dicembre 2011. Infatti, il Consiglio provinciale è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011 (ai sensi dell'articolo 52, comma 2, e dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che ha nominato anche quattro Commissari governativi diversi dall'ex presidente della provincia e per questo è ancora priva di qualsiasi rappresentanza politica.

La mancanza di un governo rappresentativo della comunità bellunese e la situazione di incertezza rischiano di accentuare e aggravare ulteriormente le spinte centrifughe dei comuni con termini, che in questi anni e in questi ultimi mesi hanno utilizzato l'istituto del referendum per chiedere il passaggio ad altra regione.

Inoltre lo statuto della Regione Veneto, all'articolo 15, riconosce al territorio bellunese la specificità e, di conseguenza, particolari condizioni di autonomia amministrativa, condizioni che possono essere rivendicate e utilizzate solo da una giunta politica forte del consenso dei cittadini. Inoltre è evidente che un territorio complesso come quello montano ha bisogno di un’amministrazione che ne conosca le peculiarità e che può mettere in campo azioni mirate. L'alternativa sono lo spopolamento e l'emigrazione che purtroppo hanno interessato, e ancora interessano, una parte consistente della montagna italiana.

È indispensabile, infine, tener conto delle peculiarità dell'area alpina, prevedendo per tali province condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria, peraltro riconosciute da una millenaria tradizione storica ed omogenee rispetto alle realtà alpine con termini, nel rispetto del dettato costituzionale.

Per le ragioni su esposte e per porre fine a questa lunga incertezza e paralisi degli organi democratici, il presente disegno di legge prevede alcune deroghe normative per le province interamente montane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deroga per le province montane)

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, alle province interamente montane situate in regioni ordinarie, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

(Organi delle province montane e funzioni)

1. Gli organi delle province montane, individuate ai sensi dell'articolo 1, sono il presidente della provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le province montane esercitano le funzioni proprie, conferite con legge statale e regionale. Lo Stato e le regioni, in ragione della peculiarità morfologica del territorio, possono conferire ulteriori funzioni amministrative nel rispetto dei princìpi di sussidiari-età, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3.

(Elezione del presidente della provincia e dei Consigli provinciali)

1. Il presidente delle province montane e il rispettivo Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni previste dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Per le province già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013 si procede alla elezione del presidente e del Consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.