• Testo DDL 653

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Atto a cui si riferisce:
S.653 Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sullaprima casa


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 653
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MOLINARI, CRIMI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa

Onorevoli Senatori. -- Il presente provvedimento intende escludere l'applicazione, sulla prima casa, dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La prima casa rappresenta, per le famiglie, il risultato di una vita di risparmi, l'operoso residuo del reddito personale -- assolto l'obbligo di contribuire alle spese della collettività -- e per tal motivo è poco opportuno l'applicazione dell'imposta in oggetto senza tener conto della capacità contributiva del soggetto passivo e del valore dell'immobile.

La Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 47, secondo comma, afferma che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione», motivo per il quale è doveroso predisporre interventi che consentano di promuovere l'acquisto dell'abitazione, e, nella fatti specie, della prima casa, dovendosi ritenere -- quindi -- la previsione di un'imposta (tra l'altro non esigua) su tale bene contrastante lo spirito del richiamato principio costituzionale.

L'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento disciplina l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale, ovverosia dell'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il comma 2 esclude dall'esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, in quanto trattasi di immobili di elevato valore economico. Per le suddette categorie catastali restano in vigore le detrazioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992. È altresì prevista una detrazione per gli immobili per i quali i cittadini italiani residenti all'estero abbiano titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, a condizione che l'immobile in oggetto non sia locato.

Infine il comma 3 estende l'esenzione anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Pertanto, a copertura dell'intervento di esenzione dall'IMU delle prime case, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede, ai sensi di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2, mediante le maggiori risorse derivanti dall'aumento della tassazione sui giochi, tenendo conto anche dei giochi elettronici d'azzardo, (comma 3) dalla tassazione delle plusvalenze dal 20 per cento al 27 per cento e (comma 4) dalla tassazione sulle transazioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione IMU prima casa)

1. A decorrere dall'anno 2013 è esentata dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All'articolo 30-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire 12,6 per cento con 25,6;

b) sostituire 11,6 per cento con 24,5;

c) sostituire 10,6 per cento, con 22,5;

d) sostituire 9 per cento, con 19,5;

e) sostituire 8 per cento, con 17,5.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

4. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 sostituire le parole «0,2 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento». L'imposta sulle transazioni per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492, della medesima legge è aumentata dello 0,1 per cento.