• Testo DDL 574

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Atto a cui si riferisce:
S.574 Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 574
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, PICCOLI, DALLA TOR, CONTE e MARIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2013

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Onorevoli Senatori. -- Nella presente fase politica e a fronte anche della crisi economica, che stiamo vivendo, non sussistono più le ragioni politiche, storiche e sociali che nell'immediato dopoguerra avevano portato il legislatore a prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa per cinque regioni e per due province autonome.

Invero, non solo gli enti locali nel loro complesso, e in particolar modo le regioni, hanno raggiunto sempre maggiori identità e autonomia dallo Stato centrale, ma soprattutto le significative differenze linguistiche, culturali e geografiche, che oltre sessanta anni fa avevano giustificato la scelta di uno «statuto speciale», non hanno più ragione di esistere in tempi di una sempre più stretta integrazione europea.

Nell'attuale contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che oggi appare per molti versi incomprensibile, tanto da alimentare il convincimento che esistano, purtroppo, cittadini «di serie A» e cittadini «di serie B», il che è francamente inaccettabile in uno Stato moderno e rispettoso del principio di eguaglianza.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende eliminare le regioni a statuto speciale e le province autonome, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e per le province di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che concede una posizione di favore alle due province in questione. Il comma 3 del medesimo articolo abroga la X disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, la quale prevede la provvisoria applicazione delle norme del titolo V della parte seconda per il Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 2 abroga lo statuto della Regione siciliana.

L'articolo 3 abroga lo statuto speciale per la Sardegna.

L'articolo 4 abroga lo statuto speciale per la Valle d'Aosta.

L'articolo 5 abroga lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

L'articolo 6 abroga lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 7 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottino un nuovo statuto, in conformità alla medesima legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, analogamente a quanto è stato fatto dalle altre quindici regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.

(Abrogazione dello statuto della Regione siciliana)

1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.

Art. 3.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Sardegna)

1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.

Art. 5.

(Abrogazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 6.

(Abrogazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata In vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge costituzionale.