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Atto a cui si riferisce:
S.512 Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 512
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di introdurre norme per favorire la valorizzazione e la crescita dei territori delle isole minori e dei relativi arcipelaghi, in funzione di uno sviluppo complessivo dei comprensori sotto l'aspetto territoriale, economico e sociale. Le isole minori rappresentano una specificità del nostro Paese (per larghissima parte prospiciente al mare), caratterizzandone fortemente l'identità, ma, ancora oggi, soffrono notevoli difficoltà che ne rallentano il potenziale sviluppo. I temi delle politiche dei trasporti e dei collegamenti, dell'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, dell'efficientamento dei servizi locali, della valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, nonché dell'assistenza di protezione civile e sanitaria costituiscono priorità fondamentali da considerare, organizzare e sviluppare per facilitare la crescita e il completo processo di valorizzazione di questi territori, risorse importanti per l'intero territorio nazionale.

Il disegno di legge, che si sviluppa in dieci articoli, intende affrontare le problematiche evidenziate e approntare un sistema di misure normative che ne permettano la risoluzione.

Nello specifico, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, l'articolo 2 detta le priorità cui indirizzare i programmi d'intervento, gli articoli 3 e 4 istituiscono l'organo preposto alla rappresentanza delle isole minori e ne stabiliscono i relativi compiti; l'articolo 5 prevede l'incremento, per la copertura finanziaria dei programmi di sviluppo previsti dal successivo articolo 6, del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, invece, norme per il miglioramento dei servizi di protezione civile e sanitari nelle isole minori, nonché per l'incremento dell'offerta turistica con l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati da collocare nelle aree anche protette; infine, l'articolo 10 rimanda a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione di alcune agevolazioni fiscali e dei relativi requisiti necessari per accedervi, per alcune categorie di operatori economici che operano già attualmente o che intendano in futuro realizzare insediamenti produttivi nei territori delle isole minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territorie delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;

m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;

c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppodelle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.

2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.

3. Il Comitato predispone annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Presìdi di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

Art. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 9.

(Presìdi sanitari di primo soccorso)

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presìdi sanitari permanenti di primo soccorso.

2. I presìdi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal decreto medesimo.

Allegato A

(Articolo 1, comma 2)

ISOLE MINORI

Prov.IsolaAbitantiSuperficieKmq.AbitantiKmq.
AGLampedusa3.99120.2197
AGLinosa3925.373
CISan Pietro6.84950136
CISant’Antioco11.811115.59101.48
CICasaletta2.85130.9892
FGCaprara--1--
FGSan Domino2102.584
FGSan Nicola1361136
GRGiannutri32.321
GRGiglio1.7112181
LICapraia3231917
LIGorgona1352.2360
LIIsola d’Elba27.543244112
LIPianosa--10--
LTPonza3.78210378
LTSanto Stefano--0.5--
LTVentotene5081.5338
MEAlicudi1295.125
MEFilicudi1609.516
MELipari8.65237.6230
MEPanarea2683.478
MESalina2.19326.881
MEStromboli39312.631
MEVulcano4342120
NACapri11.96210.261.165
NAIschia39.12646.3845
NAProcida10.0153.72.706
PAUstica1.0868135
SPPalmaria55227
SSAsinara30051.95
SSCaprera7315.74
SSLa Maddalena10.72419.6547
SSMolara (Olbia) n.c.------
SSRazzale (La Maddalena) n.c.------
SSSanta Maria n.c.------
SSSanto Stefano--2--
SSSpargi n.c.--1.7--
SSTavolara n.c.--6--
TPFavignana3.66619192
TPLevanzo229732
TPMarettimo822991
TPPantelleria8.32783100
Totale158.859938.28169(dens. media)