• Testo DDL 493

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Atto a cui si riferisce:
S.493 Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 493
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo
dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica purtroppo divenuta in Italia poco frequente e, tuttavia, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante e, in alcuni casi, indispensabile fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, tuttavia l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici.

Il presente disegno di legge è reso necessario da una normativa vigente purtroppo non del tutto chiara né esaustiva. La normativa di riferimento è il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», dalla legge 1º aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Purtroppo, la normativa a cui si fa riferimento non disciplina né il percorso della «donazione» dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

L'obiettivo che si intende raggiungere attraverso questo disegno di legge è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica, ma su cui tale ricerca potrebbe impegnarsi maggiormente, attraverso la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Il testo in esame si compone di otto articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

L'articolo 2 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto.

L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e alla promozione dell'informazione ai cittadini.

L'articolo 4 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non può avvenire a fini di lucro.

L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di attuazione della legge.

L'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri.

L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione.

L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo post mortem, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all’articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Promozione dell'informazione ai cittadini)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Donazione del corpo post mortem )

1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.

2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l’utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 5.

(Modalità e tempi di attuazione)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei princìpi di igiene e di tutela pubblica;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

Art. 6.

(Istituzione del registro per l'utilizzodei cadaveri)

1. Presso le strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) è istituito il registro per l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.