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Atto a cui si riferisce:
S.426 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 426
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

Onorevoli Senatori. -- Nel contesto dell'attuale dibattito sulla necessità che i prodotti alimentari siano contraddistinti da un'etichettatura chiara e completa che contenga tutte le informazioni sugli ingredienti utilizzati, nel panorama europeo è oggi della massima attualità il tema della trasparenza nei confronti del cittadino-consumatore. Ben lo dimostra la notevole produzione legislativa a livello comunitario.

In conformità agli orientamenti comunitari, sono state recentemente adottate dal Governo alcune misure giudicate fondamentali per il rilancio del settore agroalimentare.

La presente proposta di legge intende, quindi, inserirsi all'interno dell'importante processo di riforma avviato nel settore.

Le statistiche confermano come le disfunzioni alimentari siano sempre più frequenti, pur con alcune differenze non irrilevanti, nel panorama dei Paesi membri dell'Unione europea. A farne le spese sono soprattutto i minori, come dimostra il numero in crescita di bambini e di adolescenti colpiti da obesità. Pare evidente come ci sia un collegamento diretto tra il fenomeno dell'obesità e il crescente ricorso, in particolare da parte di settori produttivi di carne di pollo, a tecniche di «alimentazione forzata» nei confronti degli animali da allevamento poi destinati a fornire la carne successivamente messa in vendita, sia sfusa che preconfezionata. Un discorso simile, ma sul versante della verdura, degli ortaggi e della frutta, è quello riguardante il crescente ricorso alla cosiddetta «concimazione carbonica» (cioè l'utilizzo di gas etilene o di anidride carbonica) che velocizza i processi di coltivazione in serra.

Su un terzo versante anche l'eccessiva presenza, in alimenti e in bevande, di sostanze additive quali i coloranti e gli aromi è fonte di numerosi problemi di salute: si pensi alle sostanze cosiddette «allergeniche», cioè che producono disturbi del comportamento e allergie soprattutto nei minori, le quali a volte sono presenti per natura in alcuni ingredienti base della nostra alimentazione (come confermato, da ultimo, dall'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88 -- legge comunitaria 2008, che ne allarga l'elenco in attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007), ma che più spesso vengono introdotte nella produzione allo scopo di rendere più attraenti, a livello estetico e di sapore, alimenti e bevande.

La presente proposta di legge non intende certo vietare agli allevatori di accelerare la crescita del pollame o ai produttori di alimenti di utilizzare le sostanze additive (disciplinate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che elenca quelle considerate lecite e sicure per la salute umana) nei limiti in cui ciò sia lecito in base alle vigenti norme. Piuttosto essa intende agire sul piano della trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori in modo tale che chi intenda ricorrere ad alimenti o a bevande frutto di processi produttivi in parte artificialmente modificati sia, com'è ovvio che debba essere, del tutto libero di farlo, ma allo stesso tempo sia messo in grado di compiere una scelta pienamente consapevole grazie a un'etichettatura che sia ancora più completa rispetto a quanto avviene oggi.

Proprio questo sembra essere lo spirito che anima il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 recante, tra l'altro, «i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare». In particolare si segnala l'importanza di tre fondamentali passaggi del regolamento ai quali si ispira la presente proposta di legge: il primo (articolo 8) è quello in base al quale si afferma che «La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano»; il secondo (articolo 14) è quello in base al quale, tra gli elementi necessari «per determinare se un alimento sia a rischio», figurano «le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti»; infine, il terzo (articolo 16) è quello in base al quale «l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti (...) non devono trarre in inganno i consumatori».

La presente proposta di legge intende fare propri i suddetti princìpi attraverso le necessarie modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Più nel dettaglio e al fine di fare sì che ogni additivo o processo non naturale cui si faccia ricorso nella produzione di generi destinati all'alimentazione umana sia indicato in modo chiaro e perfettamente leggibile nelle etichette, l'articolo 1, comma 1, apporta sette modifiche sostanziali:

1) la lettera a) integra l'elenco delle indicazioni che devono essere presenti sulle etichette dei prodotti confezionati, affermando espressamente che devono essere indicati in modo preciso e ben leggibile anche gli alimenti eventualmente utilizzati per accelerare la crescita e per aumentare artificialmente il peso degli animali, ad esclusione di quelli vietati dalla normativa vigente, l'eventuale presenza di additivi e di coloranti e l'eventuale ricorso, nella coltivazione di verdure, ortaggi e frutta, alla concimazione carbonica;

2) la lettera b) elimina la possibilità -- oggi prevista nelle lettere b) e d) del comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992 -- di non considerare «ingredienti» alcuni tipi di additivi e di supporti per additivi e per aromi la cui presenza non è dovuta a interventi artificiali da parte dei produttori;

3) la lettera c), intervenendo sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 109 del 1992, a tutela della massima trasparenza e del pieno diritto dei consumatori di essere informati sull'intera catena produttiva dei prodotti da loro consumati, limita ulteriormente rispetto a quanto oggi previsto le possibili esenzioni dal dovere di indicare nell'etichetta la sede dello stabilimento di produzione in aggiunta alla ragione sociale del produttore;

4) la lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 1992 inserendo anche l'elenco degli additivi e dei coloranti eventualmente utilizzati tra gli elementi che devono obbligatoriamente comparire nel medesimo campo visivo in cui sono elencati -- in base alla legislazione vigente -- anche la denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo;

5) la lettera e), numero 1), interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, affermando che nell'elenco delle indicazioni obbligatorie sui cartelli di accompagnamento dei prodotti sfusi (siano essi carni, verdure, ortaggi o frutta) debbano comparire anche: l'elenco degli alimenti eventualmente utilizzati per accelerare la crescita e per aumentare artificialmente il peso degli animali; l'elenco degli additivi e dei coloranti eventualmente utilizzati; l'eventuale ricorso alla concimazione carbonica;

6) infine le lettere e), numero 2), e f), di contenuto e di portata tra loro analoghi, riguardano, rispettivamente, ancora l'articolo 16 e l'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, specificando ulteriormente quali elementi debbano comparire anche nell'etichettatura dei prodotti alimentari nella fase precedente la vendita al consumatore e di quelli non destinati al consumatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguente lettere:

«m-ter) l'elenco degli alimenti, permessi ai sensi della normativa vigente, eventualmente utilizzati per velocizzare la crescita e per aumentare artificialmente il peso degli animali;

m-quater) l'elenco degli additivi e dei coloranti eventualmente utilizzati;

m-quinquies) l'eventuale ricorso alla concimazione carbonica»;

b) all'articolo 7:

1) le lettere b) e d) del comma 1 sono abrogate;

2) al comma 4, le parole: «Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il caso indicato al comma 1, lettera c),»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«1-bis. Le omissioni di cui al comma 1 non sono ammesse in caso di prodotti alimentari contenenti additivi e coloranti di qualsiasi genere»;

d) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «volumico effettivo» sono inserite le seguenti: «e l'elenco degli additivi e dei coloranti eventualmente utilizzati»;

e) all'articolo 16:

1) dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«b-bis) l'elenco degli alimenti eventualmente utilizzati per accelerare la crescita e per aumentare artificialmente il peso degli animali;

b-ter) l'elenco degli additivi e dei coloranti eventualmente utilizzati;

b-quater) l'eventuale ricorso alla concimazione carbonica»;

2) al comma 7, le parole: «lettere a), b), e) ed h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), e), h), m-ter) e m-quinquies)»;

f) al comma 1 dell'articolo 17, le parole: «lettere a), c), e) ed h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c), e), h), m-ter), m-quater) e m-quinquies)».