• C. 1617 EPUB Proposta di legge presentata il 24 settembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1617 Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti e di complessi sportivi multifunzionali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1617


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NARDELLA, FOSSATI, VEZZALI, MOLEA, DALLAI, DONATI, FANUCCI, BOSCHI, VIGNALI, SENALDI, DE MENECH, BIFFONI, VENITTELLI, COCCIA, FAMIGLIETTI, FREGOLENT, MOSCATT, NACCARATO, NESI, PARRINI, ANDREA ROMANO, SIMONI
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti e di complessi sportivi multifunzionali
Presentata il 24 settembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In Italia esiste un importante bisogno di pratica sportiva. Lo registrano i dati statistici disponibili, pur se non particolarmente aggiornati, lo confermano i contenuti del Piano nazionale per la promozione della pratica sportiva 2012-2013, nonché l'esito delle attività conseguentemente attivate, quali quelle connesse alle misure urgenti per la crescita di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti e complessi sportivi nonché la ristrutturazione di quelli già esistenti secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e la previsione di tempi certi per la realizzazione delle opere e dei meccanismi semplificati di individuazione del soggetto a cui affidarne la realizzazione. Soprattutto, riteniamo che tale bisogno sia avvertito quotidianamente da molti uomini e donne, da molti giovani, famiglie e operatori del settore sportivo, tra cui si annoverano moltissimi volontari.
      Il rapporto «Gli impianti sportivi in Italia» elaborato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nel 2003 rileva una sensibile percentuale di impianti non funzionanti (14.590) e un progressivo rallentamento della crescita numerica, nonostante una maggiore incidenza di investimento privato rispetto al passato, dimostrando come i meccanismi attuali non favoriscono gli investimenti e la realizzazione di opere nuove e di ristrutturazione.
      Non definiamola pertanto, sbrigativamente, «legge-stadi». Non abbiamo messo a punto questa normativa pensando solo agli stadi e quindi al calcio e alla sua filiera di legittimi interessi. Abbiamo elaborato questo testo pensando a tutto il mondo dello sport e quindi di sport meno praticati rispetto al calcio le cui strutture soffrono spesso maggiori difficoltà in termini di sostenibilità e di gestione.
      Secondo il rapporto del CNEL dei 148.880 spazi di attività sportiva (al 2003) 14.590, ovvero il 9,8 per cento risultano «non attivi». Si tratta di un patrimonio prevalentemente pubblico di proprietà comunale, situato soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia che necessita di interventi di recupero e di riqualificazione strutturale. Con il termine «spazi non attivi» sono stati compresi tutti quegli spazi classificati nell'ultimo censimento nazionale come spazi «non funzionanti», spesso mai completati o inagibili per cattivo stato di manutenzione, inadeguatezza tecnica, messa in sicurezza, non completati, in disuso o in abbandono o per altri problemi tecnici correlati alla gestione. Tali dati mostrano la necessità di un percorso di adeguamento strutturale e normativo volto non solo al loro recupero quantitativo ma anche a realizzare una «trasformazione» degli impianti stessi, ottimizzando e qualificando il sistema dell'offerta delle infrastrutture e dei servizi per lo sport corrispondente alle nuove esigenze della domanda. I dati sulla costruzione e sull'ammodernamento degli impianti esistenti in Italia mostrano in maniera incontrovertibile la vetustà delle strutture: il parco impiantistico italiano è stato edificato prevalentemente prima del 1981 (62,5 per cento del totale delle unità esistenti). Poco meno del 30 per cento risale al periodo compreso tra il 1981 e il 1990. Dal 1991 al 1996 è stato costruito il 5 per cento degli spazi elementari di attività sportiva, mentre è 3,4 per cento il valore stimato per gli spazi nati dopo il 1996.
      Gli investimenti per la manutenzione interessano solo l'1,5 per cento del totale degli impianti. I dati sulla proprietà degli impianti dimostrano la necessità di favorire e di regolamentare in maniera organica e con strumenti snelli gli investimenti dei privati e di società sportive.
      Nel 1989 oltre il 55 per cento degli spazi era di proprietà pubblica, contro il 41 per cento di proprietà privata. Dopo il 1989 la situazione presenta una controtendenza decisa. Gli spazi costruiti tra il 1989 e il 2003 sono per il 57 per cento privati contro un 33 per cento pubblici. Pertanto nel 2003 gli spazi di proprietà pubblica sono scesi al 53 per cento, mentre quelli privati sono saliti al 43 per cento. Per quanto attiene alla gestione degli impianti si evidenzia una prevalenza complessiva di gestione privata (oltre il 69,2 per cento nel 1989) che è andata crescendo dopo tale anno (68,6 per cento).
      Gli spazi gestiti dal settore pubblico, prevalentemente di proprietà comunale, sono diminuiti passando dal 28 per cento al 22,5 per cento. I criteri e le procedure che regolano la gestione delle pubbliche amministrazioni non sempre sono in grado di garantire livelli di dinamicità e di efficienza in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza. In questo contesto appare chiaro che il ruolo degli operatori privati è destinato ad aumentare il proprio peso nel panorama sportivo nazionale. I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2012, evidenziano, tra la popolazione italiana, un aumento della propensione alla pratica sportiva dal 26,8 per cento del 1997 al 31,1 per cento del 2012. La spesa pubblica per la pratica agonistica ammonta a circa 2,5 miliardi di euro l'anno, erogata dallo Stato per il 27 per cento dalle regioni con l'11 per cento, dalle province con l'8 per cento e dai comuni con il 54 per cento. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per la spesa in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) con circa il 2 per cento, contro il 7 per cento dell'Olanda e il 5 per cento di Spagna e Francia, secondo il rapporto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del 2012.
      I dati sugli investimenti pubblici mostrano la necessità di incentivare e di fornire strumenti più adeguati per favorire nuovi investimenti. Tra i fattori che vincolano lo sviluppo degli impianti sportivi al primo posto si collocano l'insufficienza delle risorse pubbliche e la difficoltà a reperire fondi privati (sponsorizzazioni). Lo sport è ovviamente anche economia e lavoro: 2,7-3,0 punti di PIL di investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi. Le trasformazioni socio-economiche, le mutazioni demografiche, l'evoluzione della domanda, la diffusione dello sport per tutti e l'utilizzo del tempo libero dei cittadini, che sempre più manifestano interesse e cura per la propria persona, pongono l'esigenza di un adeguamento della pratica sportiva alle nuove esigenze.
      Il presente provvedimento non comporta oneri per lo Stato e individua soluzioni in un'ottica di efficacia e di efficienza della gestione, costruzione e ammodernamento dell'impiantistica sportiva nel territorio nazionale.
      L'articolo 1 chiarisce la finalità della legge, che è quella di incentivare – attraverso procedure amministrative semplificate – la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di impianti sportivi, nonché lo sviluppo di annessi complessi multifunzionali, garantendo maggiore sicurezza e fruibilità della gestione. La legge interessa: impianti sportivi omologati, purché di almeno 1.500 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivi delle aree tecniche; complessi multifunzionali di opere, comprendenti uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario; società o associazioni sportive riconosciute dal CONI e in possesso di specifici requisiti (articolo 2).
      All'articolo 3 sono previsti il procedimento autorizzatorio e i tempi per la presentazione e per la valutazione della proposta d'intervento degli enti competenti (comuni e regione). Si individuano inoltre i tempi, l’iter per la realizzazione del progetto e i meccanismi di evidenza pubblica in caso di proprietà pubblica dell'impianto o delle aree per l'affidamento, per la realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso (articolo 4).
      L'articolo 5 prevede una salvaguardia per la società sportiva vincolando la realizzazione dell'impianto alla stipulazione preventiva di un'intesa con la società sportiva per l'utilizzo dello stesso.
      L'articolo 6 fissa specifici criteri e requisiti per la predisposizione del progetto, disponendo che il proponente l'intervento debba, tra le altre cose, garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto, prevedere locali da adibire a spazio destinati a palestre, campi sportivi e, in genere, ad attività sociali. Inoltre, con riferimento ai complessi multifunzionali, si stabilisce che questi possono essere destinati ad attività direzionali, turistico-ricettive, commerciali e di servizi, solo a condizione che la loro realizzazione comporti una comprovata valorizzazione in termini sociali e di occupazione del territorio di riferimento.
      L'articolo 7 individua i soggetti e l'ambito di applicazione della legge nonché i casi in cui essa non può essere applicata (società sportive non in regola con i versamenti contributivi o fiscali).
      Attesa la grande rilevanza socio-economica e per quanto rilevato, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento. Lo sport deve essere sempre più partecipe del progresso civile e sociale del Paese. Dobbiamo garantire le migliori condizioni affinché ciò possa avvenire. Siamo chiamati a farlo, tra l'altro, anche per amplificare la dimensione europea dello sport e per ridurre i deficit che ci separano da molti Stati membri dell'Unione europea. Senza tralasciare il fatto che l'utile progredire di una candidatura italiana a ospitare manifestazioni di carattere internazionale, specie di livello olimpico, presuppone la disponibilità di un patrimonio infrastrutturale sportivo moderno, accessibile, tecnologico e sostenibile.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti e complessi sportivi nonché la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che siano garantite, nell'interesse della collettività, la loro fruibilità e sicurezza.
      2. Per la finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, nonché di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.500 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivi delle aree tecniche previste dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali, fra le quali le attività di vendita di prodotti e di servizi, dell'eventuale sede legale od operativa della società sportiva, del museo sportivo e di altri locali destinati ad attività

di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e della foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

          b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio purché a destinazione non residenziale, ritenuto necessario e inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'intervento di costruzione e di gestione dell'opera ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

          c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale e il radicamento sul territorio;

          d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

Capo II
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI E DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI E PER LA VALORIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E DI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI ESISTENTI
Art. 3.
(Procedimento autorizzatorio).

      1. Il soggetto proponente che intende realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale ovvero valorizzarne

uno esistente deve presentare al comune una proposta di intervento contenente:

          a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area nella quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

          b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in materia di accessi e di viabilità;

          c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il comune;

          d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

      2. Il comune valuta, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta di cui al comma 1 e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il comune può comunque invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
      3. All'esito positivo della valutazione della proposta da parte del comune, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dall'articolo 5, nonché ove necessaria, della valutazione dell'impatto ambientale (VIA), e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla regione competente che, nei successivi dieci giorni, nomina il responsabile unico del procedimento (RUP). Il RUP, verificata la completezza della documentazione e, se necessario, previa richiesta di integrazione della medesima, da effettuare entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, convoca entro i successivi sessanta giorni un'apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
      4. Qualora nel corso della conferenza istruttoria di cui al comma 3 il proponente intenda apportare modifiche al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo

stesso vi provvede entro un termine assegnato dal RUP, comunque non superiore a sessanta giorni.
      5. All'esito della conferenza istruttoria, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla sua indizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il RUP, conclude il procedimento nei successivi quarantacinque giorni e il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione dell'opera e, se necessario, comporta una variante agli strumenti urbanistici.
      6. In caso di inerzia o di superamento dei termini assegnati per gli adempimenti di cui al presente articolo, la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      7. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
Art. 4.
(Interventi in aree pubbliche o su impianti pubblici preesistenti).

      1. In caso di interventi da realizzare in aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara pubblica aperta a soggetti dell'Unione europea. Si applica la normativa vigente in materia di finanza di progetto.
      2. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base della gara di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, ovvero per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e di redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente.
      3. Nel bando di gara è specificato che il soggetto proponente, qualora non risulti

aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
Art. 5.
(Intesa con la società sportiva interessata).

      1. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla regione competente di un apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale è consentito a quest'ultima di utilizzare l'impianto o il connesso complesso multifunzionale.

Art. 6.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e di complessi multifunzionali o per la ristrutturazione o la trasformazione di impianti e complessi multifunzionali esistenti).

      1. Il soggetto proponente che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

          a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se previsto del complesso multifunzionale;

          b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

      2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività direzionali, turistico-ricettive, commerciali e di servizi, purché la loro realizzazione comporti una

comprovata valorizzazione da attestare tramite studio di fattibilità, in termini sociali e di occupazione del territorio di riferimento dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale.
      3. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e di tecnologie ecosostenibili.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 7.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di riforma economico-sociale.
      2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi o fiscali non possono stipulare le intese di cui all'articolo 5.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.