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Atto a cui si riferisce:
C.1/00215 premesso che: la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Nel soggetto...



Atto Camera

Mozione 1-00215presentato daNICCHI Marisatesto diGiovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104

La Camera,
premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Nel soggetto affetto, il consumo di questi cereali provoca una reazione avversa dovuta all'introduzione di prolamine e gliadine con il cibo all'interno dell'organismo e provoca gravi danni alla mucosa intestinale, tra cui l'atrofia dei villi intestinali. Fortunatamente negli ultimi anni il numero delle diagnosi è aumentato grazie alla sempre maggior attenzione che i medici di famiglia hanno rivolto all'intolleranza al glutine;
nella popolazione italiana, che dai dati ISTAT risulta essere di oltre 60 milioni, il numero di celiaci effettivamente diagnosticati nel 2011 sono 135.800, ancora troppo pochi rispetto al numero di celiaci presumibilmente presenti in Italia, se si considera che le stime di questa patologia parlano di circa 600 mila casi. Tali dati provengono dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che ogni anno provvedono a raccoglierli dalle ASL e a trasmetterli al Ministero della salute;
dal confronto dei dati 2011 con quelli del 2010, risulterebbero oltre 13 mila nuove diagnosi. Se guardiamo le diagnosi in valori percentuali, vediamo che la media dell'incremento nazionale è del 19 per cento. La tendenza negli anni si conferma così in forte e costante aumento;
curare la celiachia significa escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, come pane, pasta, biscotti e pizza, e spesso eliminare ogni minima traccia di glutine dalla dieta. Questo incide notevolmente sulle abitudini quotidiane e sulla dimensione sociale del celiaco, rendendo necessarie un'adeguata educazione alimentare e appropriate garanzie da parte delle aziende che commercializzano prodotti contenenti glutine;
attualmente i prodotti per celiaci senza glutine (con glutine inferiore a 20 ppm) sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza, e altri) sono considerati «prodotti dietetici» e godono quindi di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine;
in Italia, questi prodotti sono elencati nel Registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (decreto legislativo n. 111 del 1992) ed erogati gratuitamente ai celiaci dal Sistema sanitario nazionale (legge n. 123 del 2005);
il recente Regolamento (UE) n. 609/2013 del 12 giugno 2013, prevede che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il Regolamento (CE) 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, che stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente;
la distinzione tra persone sane e persone con problemi di salute impone una differente disciplina, e se per le persone sane può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per quelle con problemi di salute occorre una disciplina specifica che – per quanto riguarda le persone affette da celiachia – è individuata proprio dal suddetto regolamento (CE) n. 41/2009, ora oggetto di prossima abrogazione dal Regolamento (UE) n. 609/2013. Dal 21 luglio 2016, con l'abrogazione di detto Regolamento 41/2009, scomparirà quindi dalle etichette la dicitura «prodotto dietetico»;
il medesimo Regolamento 609/2013, finalizzato a introdurre elementi di semplificazione, indebolisce quindi quanto fatto fino ad oggi a favore dei celiaci. Come suesposto, verrà infatti cancellata dalle etichette dei prodotti alimentari, la definizione di «prodotto dietetico», riducendo a una etichetta generica la dicitura «senza glutine», e rimuovendo così la speciale protezione riservata ai celiaci garantita da una normativa stringente sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi. Insomma un «passo indietro» rispetto alla tutela oggi riconosciuta dal nostro ordinamento;
si segnala comunque che in relazione agli alimenti «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso», il Regolamento 609/2013 prevede, nella sua premessa, la necessità di un trasferimento delle disposizioni del suindicato Regolamento (CE) 41/2009 che norma attualmente la materia, e abrogato dal luglio 2016, nell'ambito del Regolamento (UE) 1169/2011, cosiddetto «FIC» (food information to consumers), sulle informazioni alimentari al consumatore;
infatti il Regolamento 609/2013, al considerata n. 41, prevede la necessità che al suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 (FIC), debbano essere trasferite le norme sull'uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» quali contenute nel regolamento (CE) n. 41/2009, al fine di assicurare almeno lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine attualmente previsto dal medesimo regolamento 41/2009;
il medesimo considerata, chiarisce inoltre che «il trasferimento delle norme dovrebbe essere completato prima che entri in applicazione il presente regolamento», e che si «dovrebbe inoltre valutare come garantire che le persone intolleranti al glutine siano adeguatamente informate della differenza tra un alimento espressamente prodotto, preparato o trasformato al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine e gli altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti naturalmente privi di glutine»;
rimane comunque il fatto che restano troppo vaghe le garanzie per i celiaci di un effettivo e corretto trasferimento al suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 delle norme garantite dal Regolamento 41/2009, ai fini del mantenimento delle tutele loro riconosciute sino ad oggi in tema di prodotti dietetici per celiaci;
sempre nell'ambito di questa patologia, va inoltre considerato che con la definizione dei prossimi nuovi livelli essenziali di assistenza, la celiachia dall'elenco delle malattie rare passa a quello della patologie croniche. Allo stato attuale la patologia, è infatti inserita nell'elenco delle malattie rare;
fra i diritti riconosciuti a quanti sono affetti dalle patologie inserite nell'elenco delle malattie rare, il decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001, prevede l'esenzione per il sospetto diagnostico e per il percorso di diagnosi dei parenti. È quindi necessario che nel prossimo passaggio da malattia rara a malattia cronica, venga confermato nei LEA il diritto a tutt'oggi riconosciuto, dell'esenzione per il sospetto diagnostico. E questo anche in considerazione del fatto che per accertare la celiachia occorrono ancor oggi sei anni di percorso diagnostico;
si rammenta altresì che ad oggi, a seguito della diagnosi del medico specialista, il celiaco ha diritto ai prodotti dietetici senza glutine, indispensabili per la sua dieta, fino al raggiungimento di un tetto di spesa mensile, fissato oggi dal decreto del 4 maggio 2006;
una volta ricevuto in assegnazione un budget mensile per l'acquisto di prodotti per celiaci, il cittadino è tenuto a rifornirsi nelle farmacie o nei negozi convenzionati situati sul territorio dell'Asl di residenza, o nel migliore dei casi nella sola provincia o regione di appartenenza. Vi è quindi l'impossibilità per il celiaco di poter acquistare “gratuitamente” (in quanto rimborsati dal SSN) i prodotti al di fuori del proprio territorio,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle opportune sedi comunitarie, al fine di garantire una disciplina specifica a tutela delle persone affette da celiachia, mantenendo le garanzie finora a loro riservate dal regolamento (CE) 41/2009, abrogato dal 2016 dal Regolamento (UE) 609/2013, riguardo la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, garantendo che nel regolamento 1169/2011, cosiddetto FIC (Food information to consumers) sia, tra l'altro, inserita una chiara distinzione in merito all'etichettatura dei prodotti senza glutine di consumo corrente e quegli alimenti specificamente destinati ai celiaci;
a prevedere che nei nuovi livelli essenziali di assistenza che prevedono il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare a quello della patologie croniche, venga confermato per la celiachia quanto tutt'oggi previsto dal decreto ministeriale n. 279 del 2001 sulle malattie rare, ossia l'esenzione per il sospetto diagnostico; e ciò anche alla luce del fatto che per accertare la celiachia occorrono ancor oggi fino a sei anni di percorso diagnostico;
a valutare le iniziative normative più idonee a garantire il diritto alla persona affetta da celiachia a potersi rifornire gratuitamente dei prodotti dedicati, entro il tetto di spesa previsto dalla normativa vigente, anche al di fuori dell'ambito regionale;
ad attivare efficaci interventi di sensibilizzazione e di informazione degli operatori sanitari per riconoscere i sintomi ai fini di una diagnosi precoce e accurata, a vantaggio della salute stessa dei pazienti interessati dalla patologia celiaca.
(1-00215) «Nicchi, Pellegrino, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Migliore».