• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01682-A/027 premesso che: l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recita: «sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01682-A/027presentato daPILOZZI Nazzarenotesto diGiovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recita: «sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, 11. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie (delle corti di appello) dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. (Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco).»;
la su riportata norma è atta a stabilire procedure più rapide in termini di semplificazione amministrativa e, in particolare, trova larga applicazione nei procedimenti preparatori alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative e politiche, nonché nella presentazione di referendum popolari e di leggi di iniziativa popolare, con notevoli vantaggi anche in termini economici per la pubblica amministrazione, in quanto sgravano evidentemente le stesse da funzioni burocratiche che ne possono limitare le funzioni principali;
si ritiene utile stabilire un'interpretazione autentica della succitata norma nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti a eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio,

impegna il Governo

a trasmettere a tutte le articolazioni dell'ordinamento dello Stato, compresi e, in particolare, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato, anche attraverso una circolare che riporti la citata interpretazione, l'intento estensivo del Legislatore nello stabilire le funzioni autenticanti riferite alle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati.
9/1682-A/27. Pilozzi.