• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07305    con la legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) sono state introdotte le fasce di appartenenza ai fini dell'imposizione contributiva,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07305presentato daFIORIO Massimotesto diLunedì 11 gennaio 2016, seduta n. 544

   FIORIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) sono state introdotte le fasce di appartenenza ai fini dell'imposizione contributiva, determinate sulla base del reddito agrario dell'azienda agricola condotta;
   la medesima legge ha previsto il termine di 90 giorni, dal verificarsi dell'evento, per comunicare all'Inps le variazioni in aumento o in diminuzione del reddito agrario, a seguito delle modifiche relative ai terreni condotti che determinino la variazione della fascia di competenza;
   a seguito delle molteplici variazioni intervenute nel corso degli anni sia per volontà dei conduttori (come ad esempio le compravendite, gli affitti, le variazioni colturali), sia a seguito di riclassificazioni catastali automatiche (accertamenti e fotointerpretazioni), si sono verificate serie problematiche rispetto all'aggiornamento puntuale delle situazioni patrimoniali;
   a seguito di tali modifiche, molti titolari hanno infatti registrato difficoltà ad effettuare le rispettive denunce di variazione da trasmettere all'Inps ai fini previdenziali. Per legge, le variazioni in aumento determinano il passaggio ad una fascia superiore di reddito e, conseguentemente, comportano una minore contribuzione previdenziale. Quindi, in caso di accertamento, oltre alla sanzione per la mancata denuncia, è previsto il recupero della differenza contributiva maggiorata delle sanzioni e interessi previste, con una retroattività fino a 5 anni, nei limiti della prescrizione attualmente in vigore per le evasioni contributive;
   le attuali norme, legate ad una oggettiva difficoltà nel reperire le variazioni di reddito dei soggetti coinvolti, rischiano di innescare, a giudizio dell'interrogante, un meccanismo di «illegale autodifesa», secondo il quale quando i titolari di azienda si rendono conto dell'omissione oltre l'anno corrente, per evitare l'applicazione retroattiva e le conseguenti sanzioni, si astengono dall'effettuare le denunce tardive;
   tale problematica è stata sollevata da tempo dalle associazioni agricole di categoria che, sottolineando come la responsabilità non sia sempre imputabile esclusivamente all'agricoltore, hanno rimarcato la necessità di un intervento legislativo per sanare i possibili contenziosi e far emergere le situazioni ancora non regolarizzate;
   la proposta delle associazioni prevedrebbe la possibilità di fissare dei termini di scadenza, entro i quali poter effettuare tutte le denunce di variazione fin qui omesse, con la possibilità di ottenere la riclassificazione della fascia senza retroattività e con sanzioni limitate –:
   quali iniziative intendano assumere i ministri interrogati per promuovere un equo trattamento pensionistico per i lavoratori autonomi titolari di reddito agrario e se non ritengano utile, in relazione a quanto espresso in premessa, assumere, in particolare, iniziative per incentivare l'emersione delle situazioni ancora non regolarizzate anche attraverso forme di condono e di riduzione delle sanzioni ad oggi previste. (5-07305)