Testo DDL 2120
Atto a cui si riferisce:
S.2120 Modifica al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di ritrovamenti di beni archeologici
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2015
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di ritrovamento di beni archeologici
Onorevoli Senatori. -- Durante la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità può accadere che i soggetti realizzatori dell'opera si imbattano, nei lavori di cantiere, nel ritrovamento di beni archeologici.
Questo perché durante il lavoro di un cantiere avviene un ritrovamento imprevisto o perché l'area in cui è autorizzata l'infrastruttura è limitrofa ad una zona dove sono già stati effettuati ritrovamenti e quindi soggetta a monitoraggio durante i lavori.
In entrambi i casi la Soprintendenza per i beni archeologici, non appena ha notizia dei ritrovamenti, richiede di bloccare i lavori ai fini dell'accertamento della corretta perimetrazione dell'area in cui è inserito il bene archeologico e la catalogazione dello stesso, chiedendo poi di ricoprire il bene, a fini cautelativi, per sottrarlo all'incuria del tempo.
Questo approccio, puramente conservativo, non consente però una valorizzazione dei beni archeologici ritrovati che diversamente potrebbero essere anche esposti al pubblico per garantirne una fruibilità . L'arresto dei lavori non è sempre una soluzione realmente nell'interesse dei beni archeologici stessi. I beni rinvenuti, per il tramite di una apposita relazione tecnica stilata dalla Soprintendenza stessa, potrebbero trovare una visibilità ed una valorizzazione compatibile con la prosecuzione del cantiere. Il tutto a vantaggio della collettività .
La proposta in questione ha dunque lo scopo di promuovere la realizzazione di progetti volti a consentire la visibilità del bene e, al tempo stesso, la corretta convivenza con le opere da realizzare, in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate.
La norma prevede inoltre che, a fronte di un diniego del soprintendente, sia possibile presentare ricorso al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale, sentita una Commissione di esperti nella valorizzazione dei beni culturali, nominata su designazione del Ministro, decide sull'iniziativa.
Si prevede quindi che l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione avvenga senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta non determina quindi oneri maggiori a carico del bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al codice dei beni culturali e dei paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:
«Art. 90-bis. - (Valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti durante i lavori di cantiere). -- 1. Ferma restando la disciplina di cui alla presente sezione, qualora la scoperta di cui all'articolo 90 avvenga nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità , il direttore dei lavori denuncia, entro le ventiquattro ore successive dalla scoperta, il ritrovamento al soprintendente competente per territorio che, nei sessanta giorni successivi, trasmette al direttore dei lavori una relazione tecnica contenente le misure idonee a consentire la prosecuzione dei lavori in modo da salvaguardare e valorizzare i beni ritrovati.
2. Il soggetto realizzatore dell'opera provvede direttamente alla realizzazione del progetto di tutela dei beni ritrovati in conformità alle misure indicate nella relazione di cui al comma 1. Per i maggiori costi sostenuti volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del presente codice.
3. Avverso le determinazioni di cui al comma 1, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il direttore dei lavori può ricorrere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che si pronuncia sulle misure nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici composta da esperti designati dal Ministro stesso e disciplinata con apposito regolamento del medesimo Ministro».
Art. 2.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti la composizione ed il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dallâarticolo 1 della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.