• C. 3483 EPUB Proposta di legge presentata il 9 dicembre 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3483 Istituzione della rete nazionale e delle reti regionali dei registri dei tumori
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3483


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VARGIU, MATARRESE, VECCHIO, OLIARO, VEZZALI, SOTTANELLI, CAPUA, LIBRANDI, QUINTARELLI, ANTIMO CESARO, D'AGOSTINO, MOLEA, GALGANO, BOMBASSEI, RABINO
Istituzione della rete nazionale e delle reti regionali dei registri dei tumori
Presentata il 9 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Le attività di rilevazione epidemiologica sulla popolazione sono alla base di qualsiasi azione di organizzazione dei sistemi sanitari pubblici.
      È infatti del tutto evidente come la risposta sanitaria non può in alcun modo prescindere dalla conoscenza dettagliata dell'incidenza e della prevalenza delle singole patologie, eventualmente integrata dagli indici di mortalità e di sopravvivenza, in relazione alle aree geografiche e ai fattori genetici, ambientali e abitudinari ai fini dell'appropriatezza degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
      L'azione di raccolta dei dati epidemiologici appare particolarmente importante nell'ambito della patologia tumorale, che rappresenta una delle principali cause di morte nel nostro Paese, con altissimi costi sociali e sanitari, che possono essere in parte evitati attraverso l'intervento sulla variabilità dei fattori determinanti.
      La sorveglianza epidemiologica dei tumori rappresenta pertanto un'esigenza inderogabile e indifferibile del nostro sistema sanitario. Tale sorveglianza è realizzata nel mondo attraverso un sistema universalmente condiviso di regole, costruite per consentire confronti epidemiologici validi, coincidente con i registri dei tumori della popolazione.

I registri dei tumori.

      Nel nostro Paese la sorveglianza epidemiologica dei tumori è stata storicamente

demandata ai registri dei tumori della popolazione che si sono moltiplicati negli anni su iniziativa di differenti istituzioni, rilevando i casi incidenti di tumore in funzione della residenza e producendo dati ed evidenze di comprovata qualità.
      In particolare, negli ultimi due decenni, la conoscenza epidemiologica sul fenomeno neoplastico in Italia si è accresciuta grazie al contributo dell'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) che, in ossequio alle linee guida internazionali prodotte dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, braccio scientifico dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in tema di tumori, ha validato, accreditato e diffuso, ad oggi, i dati di ben 44 registri dei tumori italiani, che garantiscono la copertura del 53 per cento della popolazione nazionale.
      Nel perseguire l'obiettivo della sorveglianza epidemiologica di aree sempre più vaste di popolazione, l'AIRTUM ha supportato i registri dei tumori attraverso le attività di formazione (anche a distanza) e di ausilio tecnico finalizzato alla qualità della registrazione (accreditamento) e alla misurazione della validità dei dati raccolti.
      L'AIRTUM ha altresì creato e curato la manutenzione di una banca dati centralizzata, con una continua attività di pubblicazione e diffusione di dati scientifici sulla frequenza, sul carico e sulla sopravvivenza per tumori in Italia, sia attraverso il proprio sito internet (www.registri-tumori.it), che attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative.
      L'azione dell'AIRTUM, pertanto, è improntata ai princìpi guida (qualità, genesi della conoscenza, informazione e comunicazione) riaffermati nell'ultimo atto di indirizzo per ridurre il carico del cancro in Italia (intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 30 ottobre 2014 che, all'articolo 1, proroga agli anni 2014-2016 la validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro, anni 2011-2013).
      L'attività svolta dall'AIRTUM è documentata e facilmente accessibile sul sito web dell'Associazione, dal quale è inoltre possibile scaricare i rapporti prodotti negli anni, molti dei quali sono stati realizzati in collaborazione con i principali stakeholder del settore, come gli oncologi dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), con la quale da cinque anni pubblica il volume i «Numeri del cancro in Italia» che fornisce un continuo aggiornamento sull'epidemiologia e l'oncologia nel nostro Paese.
      L'AIRTUM ha altresì curato la collaborazione, con le società scientifiche degli anatomopatologi e degli oncoematologi pediatrici (AIEOP), con la Federazione che raggruppa le associazioni di pazienti oncologici (FAVO) e con partner istituzionali pubblici, quali l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale dei tumori di Milano.
      Grazie a uno specifico finanziamento erogato dal Centro nazionale per il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute, l'AIRTUM ha anche messo a disposizione dei cittadini un sistema di consultazione sul web (ITACAN), attraverso il quale è possibile documentarsi sull'andamento dei tumori sul territorio nazionale coperto da rilevazione.
      L'attività dei registri dei tumori locali e delle reti regionali è ulteriormente certificata dalla costante produzione scientifica sotto forma di atlanti, rapporti e monografie riguardanti aspetti epidemiologici locali, accessibili ai portatori di interesse scientifici, istituzionali e sociali.
      Costante è, altresì, il contributo dei singoli registri dei tumori nella generazione della produzione scientifica internazionale, come confermato da:

          l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, che ha raccolto i dati di tutti i registri dei tumori dell'AIRTUM nella più recente pubblicazione sul cancro nei cinque continenti «Cancer in 5 Continents»);

          la presenza di soci dell'AIRTUM nei comitati direttivi delle principali associazioni di registri dei tumori: international Association of cancer registries (IACR), european Network of cancer registries (ENCR), Group for cancer epidemiology

and registration in latin language countries (GRELL);

          la continua e proficua collaborazione con l'ISS, con il quale esiste una specifica convenzione, nell'ambito della partecipazione a progetti collaborativi di impatto internazionale e nazionale (Eurocare, I pazienti lungo sopravviventi per neoplasie in età pediatrica e adolescenziale, studio EPICOST, studio IMPATTO eccetera). L'approccio interdisciplinare ha inoltre permesso la realizzazione del primo studio comparato multilivello sull'impatto dei tumori in diciotto siti di interesse nazionale (SIN) e lo Studio epidemiologico nazionale dei territori e insediamenti esposti a rischio di inquinamento (SENTIERI), commissionato dal Ministero della salute ed effettuato dall'AIRTUM e dall'Istituto nazionale di statistica con il coordinamento dell'ISS;

          l'esistenza di una rete nazionale di registri di tumori di qualità, costruita e certificata sulla base di standard internazionali, ha trovato l'ennesimo riconoscimento nel Patto della salute 2014-2016 che, all'articolo 17, prevede uno specifico supporto economico destinato alle attività istituzionali dell'AIRTUM. In particolare, l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 30 luglio 2015 ha definito l'AIRTUM come un network essenziale per l'attuazione del Piano nazionale della prevenzione, individuandone anche la modalità di finanziamento.

      Tuttavia, nonostante gli sforzi ad oggi compiuti dall'AIRTUM, i registri dei tumori afferenti alle rete dell'AIRTUM in atto garantiscono una copertura insufficiente, di poco superiore al 50 per cento del territorio nazionale.
      Alcune regioni (Veneto, Sicilia eccetera) hanno adottato normative che prevedono l'estensione della copertura della rilevazione all'intera popolazione regionale, ma ciascuna ha adottato un proprio modello organizzativo (sistema centralizzato, sistema a rete eccetera) che rischia di avere delle disomogeneità lesive della qualità della raccolta dei dati e del successivo, pieno utilizzo.
      Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di disporre un intervento normativo nazionale che miri a conseguire l'obiettivo della copertura omogenea della registrazione dei casi incidenti di tumore su tutto il territorio nazionale.
      Secondo il Piano oncologico nazionale 2011-2013, infatti, i registri dei tumori, oltre a descrivere il fenomeno neoplastico nelle sue variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza e di mortalità, sono uno strumento indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria e secondaria (screening oncologici) in aree o popolazioni ad alto rischio, nonché per l'indicazione dinamica di quelle aree della prevenzione che vanno rafforzate.
      Il citato Piano oncologico nazionale, peraltro, prevede quale prerequisito lo sviluppo di reti oncologiche regionali, al fine di migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici all'interno di una rete delle reti, la cui governance deve essere demandata al Ministero della salute.
      Il Piano nazionale di prevenzione 2014-2018 ribadisce, altresì, la necessità di potenziare la sorveglianza epidemiologica, ponendo tra gli obiettivi centrali l'istituzione di registri (punto 2.8 «ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute»).
      La presente proposta di legge mira dunque a tradurre in norma le esigenze esposte, con l'obiettivo di estendere la rilevazione dei tumori a tutta la popolazione italiana, eseguendo le rilevazioni secondo metodologie scientificamente corrette e omogenee su tutto il territorio nazionale, annullando il divario tra le aree del Paese che sono dotate di un registro dei tumori e quelle scoperte, partendo dal sistema informativo esistente, costituito dai registri accreditati e dalla loro associazione di riferimento, ovvero l'AIRTUM.

La tutela della privacy.

      Per quanto attiene al trattamento dei dati personali e sanitari nell'ambito dei

registri dei tumori e alle operazioni che possono essere eseguite sui medesimi ai fini della diffusione delle evidenze prodotte, nonché alle misure per la custodia e la sicurezza dei dati medesimi, ferma restando la conformità ai pareri di volta in volta espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, si rimanda espressamente all'articolo 12, commi 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».
      L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e il Registro nazionale dei tumori, presso l'ISS, nonché, previo riconoscimento dei registri locali dei tumori esistenti, le reti regionali dei registri dei tumori e i registri dei tumori regionali e delle province autonome.
      Con l'articolo 2, come diretta conseguenza del disposto dell'articolo 1, si stabilisce che il Registro nazionale e i registri regionali e provinciali ospitino rispettivamente la banca dati nazionale e le banche dati regionali e provinciali sui tumori e svolgano in maniera continuativa e sistematica attività di sorveglianza sanitaria in tema di patologia tumorale, distinta per popolazione adulta e popolazione infantile, di concerto con l'AIRTUM e con i registri locali dei tumori da essa accreditati. In particolare, la banca dati nazionale sarà alimentata dalle banche dati regionali e provinciali, a loro volta alimentate dalle banche dati dei registri locali dei tumori. Inoltre, si stabiliscono la tipologia e i criteri di trattamento dei dati personali e sanitari, nonché le finalità del loro utilizzo, anche in riferimento ai soggetti abilitati ad accedere alle informazioni raccolte e alle misure per la sicurezza e la custodia dei dati disponibili.
      L'articolo 3 definisce i titolari del trattamento dei dati dei registri dei tumori, che individuano i responsabili della gestione dei dati stessi, nonché le loro modalità di utilizzo e di messa in sicurezza.
      L'articolo 4 individua i codici identificativi, uniformemente adottati a livello nazionale, che devono garantire la riservatezza dei soggetti interessati, rendendo inintelligibili e inaccessibili a chiunque le informazioni individuali. Lo stesso articolo specifica la tipologia dei dati utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente proposta di legge.
      L'articolo 5 descrive le fonti e i flussi informativi sanitari che alimentano i registri dei tumori.
      L'articolo 6 istituisce i comitati tecnico-scientifici, nazionale, regionali e provinciali, individuandone composizione e compiti e descrivendo le azioni e i rapporti epidemiologici che devono periodicamente essere prodotti da questi organi. Il medesimo articolo definisce le modalità di accesso da parte dei portatori di interesse ai dati prodotti dai registri dei tumori.
      L'articolo 7 stabilisce il trasferimento dei flussi informativi amministrativi e sanitari istituzionali ai registri dei tumori, nonché l'accesso ai dati individuali, sanitari o amministrativi dei pazienti oncologici a opera del personale dei registri locali dei tumori. Infine, ribadisce il ruolo ineludibile dei registri locali dei tumori per la gestione dei dati, garantendo gli standard di qualità richiesti e alimentando registri regionali o provinciali, che sono alla base della raccolta epidemiologica in capo al Registro nazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Atti istitutivi, princìpi e finalità).

      1. Al fine di effettuare una sorveglianza epidemiologica e sanitaria attiva e di acquisire la conoscenza sui rischi per la salute pubblica, per poter conseguentemente disporre la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dall'insorgenza delle malattie oncologiche, il Ministro della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio per decreto, la Rete nazionale dei registri dei tumori, di seguito denominata «Rete nazionale», e il Registro nazionale dei tumori, di seguito denominato «Registro nazionale», presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. Con le finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, previo riconoscimento dei registri locali dei tumori esistenti, istituiscono le reti regionali dei registri dei tumori, di seguito denominate «reti regionali», e i registri dei tumori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominati «registri regionali» e «registri provinciali». Fatto salvo quanto già previsto da specifica normativa emanata dalle regioni e dalle province autonome, i registri regionali e i registri provinciali sono ospitati presso il competente assessorato regionale o provinciale, ovvero presso una delle aziende sanitarie locali od ospedaliere del capoluogo della regione o della provincia autonoma, dando priorità alle aziende con comprovata esperienza in tema di registri dei tumori.


      3. Le reti regionali comprendono:

          a) i registri locali dei tumori esistenti, purché incardinati presso aziende sanitarie locali od ospedaliere e in possesso dell'accreditamento conferito dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), che mantengono la loro autonomia funzionale, organizzativa, operativa e scientifica con riferimento al territorio di pertinenza;

          b) i registri locali dei tumori di nuova istituzione e istituiti presso un'azienda sanitari locale od ospedaliera, dotati di autonomia funzionale, organizzativa, operativa e scientifica con riferimento al territorio di pertinenza, previo conseguimento dell'accreditamento a opera dell'AIRTUM.

      4. Al fine di garantire la copertura della rilevazione sul territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la regione o la provincia autonoma di riferimento può affidare ai registri locali dei tumori la raccolta dei dati nelle aree territoriali scoperte.
      5. Per quanto attiene agli atti istitutivi, al trattamento dei dati personali e sanitari nell'ambito dei registri regionali e provinciali, alle attività necessarie ai fini della diffusione delle evidenze prodotte e alle misure per la custodia e la sicurezza dei dati raccolti, fermo restando l'obbligo di garantire piena conformità ai pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, si applica l'articolo 12, commi 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2.
(Attività e compiti).

      1. Il Registro nazionale, i registri regionali e i registri provinciali istituiscono, rispettivamente, la banca dati nazionale e le banche dati regionali e provinciali sui tumori e svolgono in maniera continuativa

e sistematica attività di sorveglianza sanitaria in tema di patologia tumorale, distinta per popolazione adulta e popolazione infantile. La valutazione della qualità dei dati prodotti dal Registro nazionale e dai registri regionali e provinciali, nonché l'attività di formazione degli operatori degli stessi sono affidate all'AIRTUM). La banca dati nazionale è alimentata dalle banche dati regionali e provinciali.
      2. I registri dei tumori di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze territoriali, mediante l'ausilio di strumenti elettronici, raccolgono, organizzano ed elaborano i dati provenienti dai flussi informativi istituzionali, avendo cura di garantire uniformità operativa e di adottare e rispettare gli standard qualitativi definiti dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'AIRTUM relativi a casi incidenti di neoplasia, anche in età pediatrica, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico prevista dall'articolo 98, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. I registri dei tumori di cui al comma 1 trattano i dati personali e sanitari allo scopo di:

          a) produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;

          b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere e per ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

          c) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale;

          d) effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere a), b) e c);

          e) fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;

          f) monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          g) sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane;

          h) supportare e monitorare l'appropriatezza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali.

Art. 3.
(Titolari del trattamento dei dati).

      1. La titolarità del trattamento dei dati raccolti contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali e provinciali, la cui valutazione di qualità è affidata all'AIRTUM, è affidata rispettivamente:

          a) al presidente dell'ISS o a un suo delegato;

          b) al direttore del competente dipartimento dell'assessorato regionale o della provincia autonoma, ovvero al direttore generale dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera corrispondente o, su delega di quest'ultimo, al responsabile dell'unità operativa in cui è istituito il registro regionale;

          c) al direttore generale dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera corrispondente o, su delega di quest'ultimo, al responsabile dell'unità operativa in cui è istituito il registro provinciale.

      2. Ciascuna regione, provincia autonoma e azienda sanitaria locale od ospedaliera, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il titolare del trattamento dei dati del rispettivo registro dei tumori.


      3. I dati contenuti nei registri dei tumori di cui alla presente legge possono essere trattati esclusivamente da personale specificamente formato dall'AIRTUM, appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che vigila sul rispetto delle regole sulla privacy anche da parte di eventuale personale non obbligato per legge al rispetto del segreto professionale.
      4. Il personale di cui al comma 3 accede ai dati secondo logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti.
      5. I titolari del trattamento dei dati contenuti nei registri dei tumori di cui alla presente legge adottano le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate dagli articoli 31 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4.
(Tipi di dati sensibili).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i titolari del trattamento dei dati sensibili contenuti nei registri dei tumori di cui alla presente legge trattano tali dati mediante l'utilizzo di codici identificativi, creati in modo univoco e intellegibile a livello nazionale, in modo da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati, rendendo temporaneamente inintelligibili i dati a chiunque e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, come previsto dall'articolo 22, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. I titolari del trattamento dei dati sensibili di cui al comma 1 trattano i seguenti dati:

          a) diagnosi di ammissione e dimissione relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;

          b) modalità di dimissioni relative ai ricoveri;

          c) anamnesi;

          d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, compresi gli screening oncologici;

          e) indagini clinico-strumentali, esami di laboratorio e trattamenti eseguiti;

          f) diagnosi con indicazione di sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia;

          g) tecniche di definizione diagnostica;

          h) data e causa della morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Art. 5.
(Fonti e flussi informativi).

      1. Le fonti e i flussi informativi sanitari che alimentano i registri dei tumori di cui alla presente legge sono i seguenti:

          a) le banche dati delle anagrafi degli assistiti;

          b) le schede di dimissione ospedaliera;

          c) il registro nominativo delle cause di morte;

          d) i referti dei servizi di anatomia patologica;

          e) le cartelle cliniche ospedaliere;

          f) i registri di esenzione dal ticket per patologia oncologica;

          g) le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle attività delle commissioni per l'invalidità civile;

          h) i flussi relativi alle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera e territoriale;

          i) il sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con riferimento agli assistiti affetti da tumore;

          l) i referti di radioterapia ospedalieri;

          m) l'archivio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

          n) ogni altra fonte o registro di patologia oncologica disponibile.

      2. Al fine di garantire la completezza delle informazioni necessarie ad alimentare i registri dei tumori di cui alla presente legge, a integrazione dei flussi informativi istituzionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le iniziative necessarie a favorire la collaborazione tra i registri regionali e provinciali e le strutture sanitarie specialistiche presenti sul territorio che si occupano della diagnostica e dell'assistenza ai pazienti oncologici.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e sviluppano, altresì, ogni forma di collaborazione tra i registri locali dei tumori e le strutture territoriali che si occupano di screening oncologici ovvero di campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, nonché con i medici di medicina generale e i pediatri di libera svolta che hanno in cura i pazienti oncologici.

Art. 6.
(Comitati tecnico-scientifici).

      1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato tecnico-scientifico nazionale del Registro nazionale.
      2. Ciascuna regione e provincia autonoma, con decreto dell'assessore regionale con delega alla salute e alla sanità, istituisce, rispettivamente, il comitato tecnico-scientifico regionale e i comitati tecnico-scientifico provinciale del registro regionale e provinciale. Fanno parte del Comitato tecnico-scientifico nazionale del Registro nazionale:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) il direttore del centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'ISS;

          d) un delegato per ciascuno dei comitati tecnico-scientifici regionali e provinciali, designati ciascuno dai rispettivi comitati;

          e) il presidente nazionale dell'AIRTUM e tre componenti individuati dall'assemblea nazionale dell'IRTUM tra i responsabili dei registri regionali e provinciali in modo da garantire la rappresentatività di macro aree geografiche.

      3. Fanno parte del Comitato tecnico-scientifico regionale o provinciale:

          a) un rappresentante del competente assessorato regionale o provinciale con delega alla salute e alla sanità;

          b) un rappresentante del competente assessorato regionale o provinciale con delega al territorio e all'ambiente;

          c) il responsabile di ciascuno dei registri locali dei tumori.

      4. I membri del Comitato tecnico-scientifici nazionale e dei comitati tecnico-scientifici regionali e provinciali restano in carica tre anni, salvo rinnovo.
      5. Il Comitato tecnico-scientifico nazionale e i comitati tecnico-scientifici regionali e provinciali assicurano la supervisione delle attività, rispettivamente, del Registro nazionale e della Rete nazionale nonché dei registri regionali e provinciali e delle reti regionali e provinciali dei tumori.
      6. I comitati tecnico-scientifici regionali e provinciali garantiscono gli standard di qualità e l'uniformità operativa, secondo le linee guida e i protocolli di indirizzo stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico nazionale.
      7. Il comitato tecnico-scientifico nazionale, con cadenza annuale, provvede ad adeguare le linee guida e i protocolli in coerenza agli aggiornamenti prodotti dall'IARC

e dalla comunità scientifica internazionale.
      8. Il Comitato tecnico-scientifico nazionale cura la redazione di un rapporto nazionale annuale sull'andamento dei tumori, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti, e propone, in collaborazione con il Ministero della salute, su base nazionale, le linee e le attività di ricerca, di studio, di formazione e di aggiornamento degli operatori dei registri dei tumori.
      9. I comitati tecnico-scientifici regionali e provinciali curano la redazione di un rapporto annuale sull'andamento dei tumori relativo al territorio di copertura, che è trasmesso alle istituzioni regionali e provinciali competenti, e propongono, su base regionale o provinciale, in collaborazione con i competenti assessorati, le linee e le attività di ricerca, di studio, di formazione e di aggiornamento degli operatori dei rispettivi registri dei tumori, integrate con quelle affidate all'autonomia dei singoli registri regionali e provinciali.
      10. I rapporti e le produzioni scientifiche e divulgative dei registri dei tumori di cui al presente articolo sono accessibili alle istituzioni nazionali, regionali e locali, alla comunità scientifica, nonché ai cittadini e in generale ai portatori di interesse. Il Comitato tecnico-scientifico nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone le modalità di divulgazione delle attività della Rete nazionale e delle reti regionali e provinciali dei registri dei tumori.
      11. I registri dei tumori di cui alla presente legge possono essere interrogati su specifici quesiti dai portatori di interesse, secondo un apposito regolamento adottato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Trasferimento dei flussi informativi e accesso ai dati individuali, sanitari o amministrativi dei pazienti oncologici).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti che governano i

flussi informativi amministrativi e sanitari istituzionali trasmettono i dati in loro possesso ai registri locali dei tumori. Inoltre, il personale di tali registri è autorizzato ad accedere a tutte le fonti informative delle strutture pubbliche e private relative ai dati individuali, sanitari o amministrativi sulla diagnosi e sulla cura dei pazienti oncologici. I registri locali dei tumori gestiscono e utilizzano i dati, garantendo gli standard di qualità richiesti e alimentando i registri regionali o provinciali che trasmettono le informazioni al Registro nazionale.