• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11631    in data 5 gennaio 2015, è stata diffusa la notizia (v. ex pluribus, Il Sole 24 Ore) di un provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come esposto nel...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11631presentato daCATALANO Ivantesto diMercoledì 13 gennaio 2016, seduta n. 546

   CATALANO, RIBAUDO, SOTTANELLI, GALGANO, CATANIA, VEZZALI, CAPUA, D'AGOSTINO, BARADELLO, FITZGERALD NISSOLI, OLIARO, MONCHIERO, ANTIMO CESARO e PALLADINO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   in data 5 gennaio 2015, è stata diffusa la notizia (v. ex pluribus, Il Sole 24 Ore) di un provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come esposto nel bollettino n. 48/2015 della medesima Autorità, ha imposto a Poste italiane di aprire la propria rete per la commercializzazione di beni e servizi alle società di telefonia mobile concorrenti;
   in particolare, l'Autorità, a fronte dell'espressa richiesta di accesso precedentemente proposta da H3G a Poste, ha ritenuto illegittima la condotta dilatoria posta in essere dalla società postale per procrastinare la risposta, senza tuttavia irrogare sanzioni;
   nel mese precedente, come ampiamente trattato dalla stampa (v. ex pluribus, Il Fatto Quotidiano del 28 dicembre 2015), ed esposto nel bollettino n. 47/2015 dell'Agenzia garante della concorrenza e del mercato la società Poste Italiane spa, concessionaria del servizio pubblico postale, era invece stata multata con una sanzione di importo pari a 540 mila euro, per pratiche commerciali scorrette relativamente al libretto di risparmio postale «Libretto Smart»;
   nei messaggi pubblicitari diffusi nei primi mesi del 2015, Poste Italiane aveva infatti dichiarato una remunerazione di tali libretti dell'1,5 per cento lordo, ma i messaggi «omettono di specificare che la remunerazione dell'1,5 per cento, alla quale e data assoluta e quasi esclusiva enfasi, è in realtà riconosciuta con importanti limitazioni e condizioni»;
   come infine osservato dall'AGCM, «le condotte in esame appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dell'ampio numero di consumatori interessati»;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in ragione della distribuzione dei ruoli tra Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti, come stabilita in apposita convenzione, ha escluso una responsabilità della seconda per la pratica commerciale scorretta;
   Poste Italiane è una delle principali società pubbliche italiane, non solo per dimensione ma anche per capillarità, visibilità e per ragioni storiche, ed è concessionaria del servizio pubblico;
   i libretti postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. al fine di raccogliere le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività istituzionale, e garantiti dallo Stato italiano, sono una forma di risparmio collocata da Poste Italiane sin dal 1875 e tutelata dall'articolo 47 della Costituzione;
   per queste ragioni, le pratiche commerciali scorrette poste in essere nell'ambito del risparmio postale non solo violano la fiducia degli utenti in relazione al singolo prodotto, ma sono suscettibili di incrinare la fiducia della collettività nelle istituzioni formalmente o sostanzialmente pubbliche coinvolte –:
   di quali notizie disponga il Governo;
   quali iniziative di competenza intenda il Governo porre in essere, anche in qualità di azionista di maggioranza di Poste Italiane, al fine di assicurare che la società ponga in essere condotte commerciali strettamente aderenti a canoni di correttezza e responsabilità verso i propri utenti e concorrenti. (4-11631)