• Testo DDL 2195

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Atto a cui si riferisce:
S.2195 [Decreto Cessione Ilva] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2195
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

(V. Stampato Camera n. 3481)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 2015, N. 191

All’articolo 1:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «72» è sostituita dalla seguente: «73»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.

6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “2.000 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2.100 milioni di euro”.

6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: “con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015” sono aggiunte le seguenti: “e di 50 milioni di euro per l'anno 2016” e il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.”.

6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: “L'organo commissariale” fino a: “Allo scopo,” sono soppresse;

b) al quarto periodo, dopo le parole: “400 milioni di euro” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2015”.

6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1”.

6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: “continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati” sono aggiunte le seguenti: “anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80”.

6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa”»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del mare» sono inserite le seguenti: «, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo».

Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Ritenuto altresì necessario armonizzare la tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.Articolo 1.
(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidità ed efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»; la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,»;

c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

2. Identico.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Identico.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

5. Identico.

6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

6. Identico.

6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.

6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».

6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.».

6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,» sono soppresse;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».

6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1».

6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: «continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».

7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.».

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.

8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria.

9. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: «, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» sono soppresse.

9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

10. Identico.

10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2015.

MATTARELLA

Renzi – Guidi – Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando