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Atto a cui si riferisce:
C.3468 Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, concernenti il riconoscimento della sordocecità


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3468


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARRESCIA, D'INCECCO, CAROCCI, TIDEI, AMODDIO, ARGENTIN, ARLOTTI, BASSO, CANI, CARLONI, CASTRICONE, CRIVELLARI, DI SALVO, FEDI, IACONO, IORI, LA MARCA, LODOLINI, MARCHETTI, MARCHI, MARTELLA, MASSA, MINNUCCI, MORANI, NARDUOLO, PATRIARCA, REALACCI, ROMANINI, SENALDI, TULLO, ZANIN
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, concernenti il riconoscimento della sordocecità
Presentata il 2 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La sordocecità, cioè la combinazione di una minorazione visiva e uditiva, totale o parziale, che non consente alle persone di svolgere appieno le normali funzioni della vita quotidiana, è una delle minorazioni più devastanti per la partecipazione della persona alla vita civile.
      Proprio in ragione di tale peculiarità, il Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 13 dell'allora Trattato istitutivo della Comunità economica europea e del principio della dignità umana, aveva approvato il 1 aprile 2004 la dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche, poi recepita da diversi Stati membri, nella quale sono stati affermati alcuni princìpi di rilievo costituzionale.
      Il Parlamento europeo ha riconosciuto la sordocecità quale disabilità distinta, che comporta difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità e ha previsto la necessità di riconoscere alle persone sordocieche il sostegno da parte di persone provviste di conoscenze specialistiche.
      Sulla base di tali considerazioni, il Parlamento ha invitato gli Stati membri a riconoscere specifici diritti e tutele alle persone sordocieche, attraverso l'approvazione di un'adeguata legislazione che comprendesse:

          a) il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea;

          b) il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione;

          c) il diritto di accedere a un'assistenza sanitaria e sociale centrata sulla persona;

          d) il diritto alla formazione permanente;

          e) il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide, comunicatori, interpreti per sordociechi e assistenti.

      In Italia tale riconoscimento si è avuto con la legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche», che ha cambiato la vita di migliaia di persone che fino a quel momento avevano vissuto la loro condizione di disabilità in una specie di limbo: il riconoscimento della sordocecità ha quindi contribuito a far uscire dall'isolamento persone colpite da questa grave forma di disabilità.
      Il riconoscimento è stato una tappa importante per poter poi definire servizi specifici per i bisogni particolari delle persone sordocieche, diversi da quelli di coloro che sono «solamente» sordi o «solamente» ciechi.
      Il riconoscimento legale della sordocecità ha avuto una lunga storia iniziata nel 1997 con una risoluzione dell'onorevole Luigi Giacco che impegnava il Governo a occuparsi dei diritti delle persone sordocieche.
      Nel 2001, dopo la III Conferenza nazionale delle persone sordocieche – svoltasi a Roma proprio per sensibilizzare le autorità – è stato modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, (articolo 191) con il riconoscimento del bastone bianco e rosso come ausilio che distingue una persona sordocieca.
      Nel 2004 il Parlamento europeo, come già ricordato, ha approvato una dichiarazione nella quale chiede ai Governi di riconoscere i diritti delle persone sordocieche.
      Il 14 novembre 2006, alla Camera dei deputati, la Lega del Filo d'Oro di Osimo, che si occupa a livello nazionale di tale disabilità, ha presentato una proposta di legge d'iniziativa popolare.
      Dopo lo scioglimento anticipato delle Camere nel 2008, con la successiva legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge che, unificati, sono stati poi approvati definitivamente con la citata legge n. 107 del 2010.
      Obiettivo dichiarato della legge (articolo 1, recante le finalità) è il «riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004».
      L'articolo 2, comma 1, tuttavia dispone che per persone sordocieche devono intendersi «le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile».
      In Italia, la sordità civile è riconosciuta solo a coloro che sono stati riconosciuti come sordi entro il dodicesimo anno di vita, considerando la sordità che si manifesta dopo i dodici anni una semplice invalidità civile.
      Non è una questione di poco conto, dal momento che molti sordociechi sono persone nate cieche che hanno perso l'udito in seguito o persone anziane che perdono vista e udito in tarda età; è un problema rilevante, più volte pubblicamente sollevato anche dalla Lega del Filo d'Oro, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale più importante a livello nazionale che si occupa di assistere, educare, riabilitare e reinserire nella famiglia e nella società persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
      È una lacuna che può essere colmata con una semplice modifica alla legge n. 107 dei 2010 precisando che devono intendersi sordociechi anche coloro che diventano sordi dopo il compimento del dodicesimo anno di età e che devono essere riconosciuti gli stessi diritti a tutti i sordi a prescindere dall'età di insorgenza della sordità.
      La criticità della legge n. 107 del 2010 è stata oggetto anche di un'interpellanza urgente (n. 2-01173) alla quale, nella seduta della Camera dei deputati del 27 novembre 2011, il Governo ha risposto esprimendo grande attenzione verso il problema, che necessità però di una soluzione legislativa.
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che modifica la legge n. 107 del 2010 ampliando la definizione di sordocecità e distinguendo le due disabilità.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «specifica unica,» sono inserite le seguenti: «distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono,»;

          b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
      «1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione».