• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01015-B/00 ... premesso che: l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1015-B/3/01 presentato da LUCIANO PIZZETTI
lunedì 28 ottobre 2013, seduta n. 065

Il Senato,
premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;
non rientra nella fattispecie "prestazione effettiva di lavoro" un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104/1992,
impegna il Governo
ad adottare, salvo le esigenze di finanza pubblica, provvedimenti volti a rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.
(0/1015-B/3/1)
PIZZETTI