C. 3456 EPUB Proposta di legge presentata il 26 novembre 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3456 Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile, concernente la concessione di termini nell'udienza di trattazione
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3456 |
I prefati termini sono un compromesso tra la rappresentazione immediata della causa petandi e petitum, nonché delle richieste istruttorie (ratio del nuovo rito, sulla base del rito del lavoro) e la possibilità postuma di precisare la domanda nei limiti dell’emendatio libelli, nonché di depositare documenti.
La richiesta di concessione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, può però essere usata per fini meramente dilatori dalla parte che non ha interesse a ottenere un provvedimento giudiziale. Il legislatore ha, infatti, eliminato la possibilità per il giudice di verificare, secondo il suo prudente apprezzamento, la necessità o no della concessione dei termini, demandando all'organo giudicante – solo successivamente alla concessione degli stessi – la decisione di cui all'articolo 187 del codice di procedura civile che consente al giudice adito la possibilità di rinviare, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Invero, è sufficiente che una sola delle parti in causa richieda i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, per determinare, ipso iure, la concessione degli stessi.
Pertanto, sulla base di quanto rilevato, la proposta di legge consente al giudice che ritiene la causa matura per la decisione, nonostante la richiesta di una delle parti, di non concedere i termini di cui all'articolo 183, sesto comma.
Tale riforma consentirebbe una palese velocizzazione del processo, laddove l'istruttoria non è necessario o è completamente ultronea e inconferente o, comunque, meramente dilatoria.
1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, nonostante la richiesta di una delle parti, non concede i termini di cui al sesto comma»;
b) all'ottavo comma:
1) le parole: «al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo comma»;
2) le parole: «del settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma».