• C. 352 Proposta di legge presentata il 19 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.352 Disposizioni per favorire la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 352


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PES, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, D'INCECCO, FIANO, GNECCHI, GRASSI, MARTELLA, MORANI, MURA, GIOVANNA SANNA, SCALFAROTTO, VELO, ZAPPULLA, ZARDINI
Disposizioni per favorire la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche
Presentata il 19 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende attuare il principio del diritto allo studio dei minori espresso dagli articoli 33 e 34 della Costituzione per i residenti nei territori svantaggiati a bassa densità demografica.
      È necessario intervenire per tutelare e garantire il diritto degli alunni che vivono nei territori a bassa densità demografica, realizzando interventi che affermino concretamente il principio delle pari opportunità per chi vive in zone geograficamente disagiate.
      Solo attraverso la promozione e la conservazione di presìdi scolastici di qualità anche nelle aree a bassa densità demografica, così strategici per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del nostro Paese, si può pensare di realizzare quei princìpi di inclusione e di opportunità previsti dalla Costituzione. Le scuole nelle aree più distanti dai grandi centri rivestono sul territorio locale un valore sociale e culturale che non può essere trascurato. Perciò si propone una seria riflessione sui problemi del dimensionamento scolastico, finalizzata all'elaborazione di parametri specifici per queste realtà territoriali che sono altrimenti a rischio di spopolamento e di isolamento. La ricchezza delle scuole negli oltre 8.000 comuni italiani è un elemento essenziale per garantire a tutti il diritto allo studio. E la presenza di un istituto scolastico in certe aree di bassa densità è condizione essenziale per mantenere una comunità attiva e vitale, evitando così lo spopolamento e il conseguente degrado sociale, ambientale ed economico.
      È un intervento necessario in questa sede e a questo livello istituzionale, perché non si rischi di creare un'inaccettabile frammentazione regionale rispetto all'esigenza di un sistema di diritto allo studio realmente inclusivo e nazionale, un sistema che non vari in modo così forte e sostanziale da regione a regione. Fatta salva la competenza esclusiva delle regioni, è opportuno fissare i princìpi fondamentali e regolamentare i destinatari degli interventi a livello nazionale, per non creare discrepanze e discriminazioni in nome delle quali finisca per incidere più la residenza che la cittadinanza. Alcuni diritti non sono «regionalizzabili» e questa deve essere la logica di una riflessione profonda sul sistema nazionale di diritto allo studio, che riaffermi l'importanza dell'universalità dell'accesso all'istruzione, anche per lo sviluppo del Paese.
      La situazione e i bisogni delle scuole nelle aree più disagiate, decentrate e a scarsa densità, sono materia di una legge nazionale perché non bisogna dimenticare che l'Italia è costituita per ben il 74 per cento del suo territorio da piccoli comuni e che sono presenti nel nostro Paese ben dodici minoranze linguistiche. Secondo l'ultimo censimento, i piccoli comuni sono ben 5.836: il 72 per cento del totale. Sono più di 10 milioni gli abitanti che risiedono nei piccoli centri e nelle zone a bassa densità e nella maggior parte di essi (nel 60 per cento) c’è almeno un plesso di scuola primaria (elementare) e di scuola secondaria di primo grado che rendono la vita meno complicata a milioni di famiglie. Ma in futuro potrebbe non essere più così perché per ridurre drasticamente le cattedre occorre tagliare le classi e alcune scuole potrebbero, appunto, essere chiuse.
      Benché le realtà scolastiche di minoranza siano molto variegate fra loro, così come diverse sono le condizioni di applicazione della legge n. 482 del 1999, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e delle diverse disposizioni locali, si ritiene di primaria importanza un intervento di tutela omogeneo e standardizzato su tutto il territorio nazionale, proprio per meglio valutare, nelle differenze, la ricaduta della legge.
      Che la diversità socio-culturale rappresenti per il nostro Paese e continente una ricchezza da non disperdere e uno dei pilastri della costruzione democratica dell'Europa, è riconosciuto nell'articolo 22 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», che ha l'importanza, al di là delle solenni dichiarazioni delle organizzazioni internazionali, di aver studiato a fondo la questione e di aver predisposto strumenti finanziari di sostegno alle proposte. L'Italia ha sottoscritto la Carta il 27 giugno 2000 ma, per quanto esista già una prima attuazione delle indicazioni e dei princìpi della Carta che si è concretizzata con la citata legge n. 482 del 1999, deve ancora provvedere alla sua ratifica legislativa.
      La presente proposta di legge potrebbe essere un passo importante in tale senso, prevedendo interventi di tutela delle minoranze linguistiche sistemici e non solo progettuali.
      Occorre quindi intervenire in maniera omogenea e garantendo in tutti i casi condizioni strutturali tali da non incidere sulla qualità didattica. Per far questo occorre rivolgere l'attenzione a tre aspetti importanti che attengono sia alla sfera amministrativa sia a quella legislativa: 1) formazione delle classi; 2) assegnazione degli organici alle scuole; 3) assegnazione dei docenti ai plessi.
      Il personale scolastico deve essere messo nelle condizioni di accettare incarichi di insegnamento in quelle sedi, favorendo i residenti e incentivando i docenti che scelgono di insegnare in sedi svantaggiate, pur non essendovi residenti e prestandovi effettivamente il servizio.
      Agli alunni e agli studenti che vivono in zone disagiate devono essere garantite la qualità e l'efficacia del sistema scolastico, prima fra tutte la continuità didattica.
      Considerato che la Costituzione, all'articolo 6, stabilisce che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», in attuazione di tale disposizione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei (risoluzione Arfè 16 ottobre 1981, risoluzione Kuijpers 30 ottobre 1987, risoluzione killilea 9 febbraio 1994) e internazionali, la legge n. 482 del 1999 dispone la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
      Fatta tale premessa, l'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge e cosa si intende per scuole situate in territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche.
      L'articolo 2 definisce le materie per le quali si applicano le deroghe individuate in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proponendo che i plessi scolastici di cui all'articolo 1 ottengano l'autonomia scolastica con un minimo di 300 alunni e una diversa distribuzione degli alunni per classi nei diversi cicli di studi.
      L'articolo 3 individua gli interventi in favore della continuità didattica per il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 1.
      L'articolo 4 indica la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità a coloro che vivono nelle località a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche, per le scuole di cui alla presente legge sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
      2. Ai fini della presente legge, per scuole situate in zone a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato e per minoranze linguistiche si intendono quelle indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 2.
(Deroghe).

      1. Le deroghe di cui all'articolo 1, individuate in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentiti i sindaci dei comuni interessati, riguardano le seguenti materie:

          a) gli istituti comprensivi che acquisiscono l'autonomia con trecento alunni;

          b) la costituzione di classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con un numero di alunni inferiore a quello minimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

          c) le classi di scuola primaria che possono essere costituite da un numero minimo di dieci alunni per classe e da un numero massimo non superiore a venti;

          d) le pluriclassi che sono formate da un numero di alunni almeno pari a otto e non superiore a dodici;

          e) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate, che sono costituite da un numero di alunni almeno pari a dodici e non superiore a venticinque, procedendo alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le venticinque unità;

          f) la costituzione di un numero di classi seconde e terze, delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate, pari a quello delle prime e seconde classi di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a dieci unità, procedendo in caso contrario alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati alla lettera e);

          g) le classi del primo anno di corso degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado che possono essere costituite da diciotto alunni;

          h) le classi intermedie degli istituti e delle scuole di cui alla lettera g) che sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, a condizione che siano formate da un numero medio di alunni almeno pari a quindici;

          i) le classi terminali degli istituti e delle scuole di cui alla lettera g) che sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, a condizione che siano formate da un numero di alunni almeno pari a otto.

Art. 3.
(Interventi in favore della continuità didattica).

      1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 1 e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
      2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1 hanno durata triennale.
      3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all'articolo 1, è riconosciuta l'equiparazione ai residenti in relazione al diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
      4. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti relativi alla copertura della spesa per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.