C. 404 Proposta di legge presentata il 21 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.404 Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza"
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 404 |
La presente proposta di legge si propone di modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, introducendo la revoca della cittadinanza concessa agli stranieri che si sono macchiati di crimini quali gravi violazioni del dovere di fedeltà nei confronti della Repubblica, sancito positivamente dall'articolo 54 della Costituzione, l'omicidio doloso, la violenza sessuale, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù, i reati di pedofilia e il traffico di droga.
La normativa vigente paga lo scotto del tempo e per la sicurezza nazionale è indispensabile aggiornarla prevedendo la revoca della cittadinanza per coloro che facciano parte di movimenti terroristici tradendo la fides sulla quale si fonda il loro rapporto con la Repubblica.
Nella liberale Svizzera, l'articolo 48 della legge sulla cittadinanza prevede che l'Ufficio federale possa revocare la cittadinanza se la condotta del neo cittadino è di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione dello Stato elvetico. Inoltre, sempre in Svizzera, è stato approvato il referendum sull'espulsione degli stranieri colpevoli di gravi reati, che prevede l'espulsione immediata di tutti gli stranieri riconosciuti colpevoli di omicidio, stupro, traffico di droga o frode alla previdenza sociale.
Del resto, nel nostro ordinamento l'articolo 6 della legge n. 91 del 1992 già prevede che siano di ostacolo alla concessione della cittadinanza il compimento di certi reati e soprattutto «motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».
Al riguardo va ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che è legittimo il diniego della cittadinanza italiana qualora l'amministrazione abbia accertato la mancata integrazione dello straniero in Italia e la sua vicinanza ad associazioni estremistiche.
Lo stesso giudice ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui consente di porre a fondamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana anche il semplice sospetto di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nel caso di specie l'appartenenza del richiedente a organizzazioni di terrorismo internazionale.
L'articolo 22 della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»: una norma che implicitamente riconosce che la cittadinanza può essere revocata, tranne che per motivi politici (e certamente non attiene alla politica la contiguità con organizzazioni terroristiche, salvo che non si voglia legittimare il terrorismo, o il compimento dei reati più gravi). Né si potrebbe addurre l'articolo 3 della Costituzione per una presunta disparità di trattamento tra cittadini iure sanguinis e iure legis, posta la diversità delle situazioni e dei presupposti della cittadinanza, soprattutto se si dovesse introdurre, in futuro, quale condizione per la concessione della cittadinanza, un giuramento di rispetto dei valori costituzionali.
Infatti è ben diversa la posizione del cittadino iure sanguinis, il quale appartiene per nascita a una comunità, rispetto a quella dello straniero che acquista iure legis la cittadinanza. Quest'ultimo è accolto in fidem da una comunità e qualora si macchi di gravi reati vìola un dovere di lealtà, sul quale si fonda l'acquisizione della cittadinanza.
A questo proposito appare opportuno evidenziare che anche in altri settori del diritto si rinviene una significativa differenza, quanto alla decadenza dagli status, a seconda che essi siano acquisiti per il mero fatto della nascita o siano, invece, acquisiti per legge. Al riguardo va ricordato, ad esempio, che in caso di indegnità l'adottato decade dallo status familiae e cessa, dunque, di essere figlio, mentre il figlio iure sanguinis non decade mai dal proprio status di figlio legittimo.
Allo stesso modo è logico e legittimo che possa decadere dallo status civitatis il cittadino straniero accolto dalla comunità italiana, mentre a tale decadenza non vada incontro colui che fin dalla nascita ha goduto della cittadinanza italiana.
Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale.
A ciò è finalizzata la presente proposta di legge. Al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1992 sono indicate le fattispecie di reato che determinano la perdita della cittadinanza, tra cui anche la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre al comma 2-ter del medesimo articolo 12 si specifica che la revoca della cittadinanza comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».