• C. 411 Proposta di legge presentata il 21 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.411 Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 411


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il contrasto di ogni forma di evasione ed elusione fiscale è sempre stato uno degli obiettivi della Lega Nord. La lotta all'evasione è altresì asse portante del processo di attuazione del federalismo fiscale. Un costante impegno di prevenzione e contrasto rivolto a tutte le forme di evasione o di elusione fiscale: dalle frodi internazionali al lavoro irregolare, dalle società di comodo ai paradisi fiscali. Ciò premesso, è parere dei proponenti che l'impianto sanzionatorio deve essere commisurato all'entità del fenomeno evasivo o elusivo, senza pregiudicare l'attività di chi ha commesso una irregolarità, soprattutto nel caso in cui sia di lieve entità. Nella fattispecie il comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi». Il comma 2-bis del medesimo articolo prosegue stabilendo che «La sospensione (...) è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione». I commi 2-ter e 2-quater stabiliscono che l'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente. Il comma 2-quinquies include, poi, tra i soggetti nei confronti dei quali può essere disposta la sospensione, anche gli esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6.
      In questi casi la sospensione della licenza appare come una sanzione spropositata rispetto alla violazione. Ancor più, e questo costituisce una ulteriore anomalia, quando l'ammontare degli scontrini non emessi è veramente irrisorio: innumerevoli sono le cronache che riportano di sospensioni comminate a commercianti che non avevano emesso scontrini per pochi euro, o, addirittura, in qualche caso, di pochi centesimi di euro. La presente proposta di legge, quindi, abroga tali disposizioni sanzionatorie previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 i cui effetti sono sproporzionati e draconiani.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.