• C. 1157 EPUB Proposta di legge presentata il 5 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1157 Disposizioni per favorire la rappresentanza giovanile nella Camera dei deputati


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1157


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GRIMOLDI
Disposizioni per favorire la rappresentanza giovanile nella Camera dei deputati
Presentata il 5 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il dibattito sulle riforme costituzionali ed elettorali da tempo in atto in Italia ha lasciato in ombra un tema di grande rilevanza: quello della rappresentanza giovanile nelle istituzioni.
      Nella XIV legislatura è stato ampiamente affrontato il tema delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive, sulla base della constatazione che le donne sono indubitabilmente sottorappresentate ai diversi livelli delle istituzioni italiane.
      Un'analoga considerazione deve essere tuttavia svolta per quanto concerne la rappresentanza giovanile nel Governo e nelle Camere.
      È perciò evidente che la minore età prevista per l'elettorato passivo alla Camera dei deputati (venticinque anni) rispetto a quanto previsto per il Senato della Repubblica (quarant'anni) non ha garantito nei fatti una significativa differenza di rappresentanza sotto il profilo del maggior spazio che ci si attenderebbe di riscontrare per la rappresentanza giovanile nella Camera bassa che, per la sua più ampia composizione, dovrebbe costituire uno specchio più fedele della società italiana.
      Mentre infatti i giovani hanno uno spazio significativo nella società civile e nelle professioni, seppur in forme assai differenziate a seconda dei settori, in nessun altro ambito come in quello politico-istituzionale risulta così deficitaria la loro presenza.
      Tale deficit di rappresentanza costituisce un grave handicap per le istituzioni, e segnatamente per il Parlamento, che più di ogni altro organo deve essere in grado di cogliere le istanze e le sollecitazioni che provengono dalla società civile.
      Tra i diversi partiti e movimenti politici la Lega Nord ha da sempre mostrato una forte sensibilità verso il mondo giovanile, ricevendo riscontri positivi mediante la formazione di una schiera di giovani amministratori che governano in enti locali a guida leghista, sia attraverso la crescente presenza di propri rappresentanti nel mondo dell'università, sia attraverso l'iniziativa del Movimento giovani padani.
      Da questa sensibilità nasce la presente proposta di legge che contiene misure di carattere provvisorio, valevoli cioè per le prossime due elezioni della Camera dei deputati, dirette ad assicurare la presenza nelle liste elettorali di candidati di età non superiore a trenta anni in misura non inferiore al 30 per cento delle candidature.
      La sanzione prevista per l'eventuale inosservanza di tali quote consiste nella decurtazione dei rimborsi elettorali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati, i candidati di età pari o inferiore a trenta anni devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature abbia luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora una lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista i candidati di età superiore a trenta anni non possono, altresì, essere inseriti in una successione superiore a due.
      3. Per i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste ovvero gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.
      4. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente

del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere sull'attuazione della presente legge e sulle misure necessarie per promuovere ulteriormente l'accesso di giovani di età pari o inferiore a trenta anni alle cariche elettive parlamentari e alle altre cariche pubbliche.