• C. 736 Proposta di legge presentata il 12 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.736 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 736


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DIENI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità
Presentata il 12 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riproduce in parte la proposta di legge di iniziativa popolare atto Senato n. 1936 della XV legislatura, mantenuta all'ordine del giorno (atto Senato n. 3) nella XVI legislatura ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica.
      In entrambe le legislature la proposta di legge è stata presa in esame, congiuntamente ad altri progetti di legge riguardanti la riforma della legge elettorale, dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato, senza però mai giungere a conclusione.
      Tale iniziativa risponde a un sentimento assai diffuso tra i cittadini italiani, a un senso di rabbia e frustrazione, ma anche di avvilimento e vergogna, per quanto è malato il sistema politico nazionale.
      Le scandalose vicende che hanno coinvolto tanto i singoli personaggi politici quanto gli stessi partiti, che sono balzate agli onori della cronaca negli ultimi anni e che riguardano, in maniera trasversale, entrambi i poli dell'attuale schieramento politico, dimostrano come molti, troppi politici abbiano occupato le istituzioni con l'intendimento di esercitare un potere personale o di parte, e non di svolgere un servizio alla collettività, come invece dovrebbe essere.
      E ciò, purtroppo, accade anche in Parlamento.
      L'eliminazione del voto di preferenza per le elezioni dei membri del Parlamento ha rivelato, inoltre, anche per l'uso che se ne è fatto, che i partiti e la classe politica dirigente nutrono scarsa considerazione per gli elettori, evidentemente ritenuti incapaci di scegliere i propri rappresentanti; o forse dimostra la preoccupazione dei politici di concedere agli elettori uno strumento per poter giudicare il loro operato. Accade così che gli elettori sono privati dell'effettiva possibilità di scegliere i propri rappresentanti.
      Deputati e senatori sono, invece, scelti esclusivamente dai vertici dei partiti, tra persone che dimostrano – certo – fedeltà al partito, ma non anche agli elettori e alle istituzioni. In questo modo, i più fedeli al partito hanno finito per monopolizzare i seggi parlamentari, non consentendo all'interno del Parlamento un benefico ricambio di persone e di idee.
      L'eliminazione del voto di preferenza ha anche favorito l'elezione di persone condannate per la commissione di reati. I partiti, mostrando scarso rispetto verso i propri elettori, sostengono la candidatura di queste persone, le quali, grazie alla lista bloccata, riescono ad entrare in Parlamento. Ma poi, questi parlamentari quali interessi rappresentano? Non certo quelli della brava gente, che conduce una vita onesta e che, nonostante le difficoltà quotidiane, non si è mai macchiata della commissione di reati. E invece sono a tutti noti i numeri, oramai inquietanti, di deputati e senatori condannati anche per gravi reati e, ciò nonostante, membri del Parlamento.
      Emerge un'immagine della politica, dei partiti, della società e del Parlamento che non fa onore all'Italia. L'immagine di una società che premia persone condannate con sentenza passata in giudicato facendole sedere all'interno della più importante istituzione democratica.
      L'approvazione di questa proposta di legge rappresenta un cambio di rotta, un messaggio importante alla nostra società, un chiaro segnale, di cui tutti gli italiani hanno urgente bisogno, che la maggioranza dei parlamentari non condivide e non appartiene al modello di politico corrotto e delinquente.
      Il Parlamento è lo specchio della società e la società deve potersi specchiare senza macchie nel Parlamento. Se la nostra fosse una società di corrotti e delinquenti, allora sarebbe giusto che anche in Parlamento sedessero corrotti e delinquenti, ma se la nostra è – come noi crediamo – una società pulita, fatta di gente onesta, che si ispira ai valori della democrazia, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, allora anche il Parlamento deve rispecchiare questi valori, facendo pulizia al proprio interno.
      È in questa profonda esigenza che risiede il significato complessivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare.
      Occorre allora, anzitutto, restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affinché non vi siedano più persone condannate; occorre introdurre una «clausola di sbarramento morale», che impedisca al delinquente di sedere sullo scranno parlamentare e farsi impunemente latore di interessi illeciti e confliggenti con quelli della società reale. E ciò, non solo con l'ineleggibilità del condannato in via definitiva, ma anche con la sospensione dall'ufficio del parlamentare condannato in via non definitiva.
      Occorre poi rinnovare la composizione delle Camere, impedendo ai parlamentari che vi albergano da anni, come se ne avessero ormai acquisito la proprietà, di candidarsi nuovamente alle elezioni. La prolungata permanenza delle stesse persone all'interno delle Camere ostacola il progresso delle idee, allontana le istituzioni dalla società reale, alimenta logiche clientelari e mafiose.
      Il rinnovamento delle persone e delle idee è un valore fondamentale delle democrazie. Rappresentare la Nazione non è un lavoro, un mestiere, una professione, e tanto meno un privilegio di casta. Il parlamentare deve essere un cittadino comune, che vive nella società reale, e non nei palazzi, e che dedica un periodo della sua vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio degli altri cittadini, della cosa pubblica, arricchendo le istituzioni democratiche con la propria esperienza di vita onesta. Bisogna, insomma, limitare l'eleggibilità, prevedendo che ciascun cittadino non possa assumere elettivamente la carica di deputato o di senatore per più di due volte nell'arco della sua vita.
      Occorre, infine, reintrodurre il voto di preferenza, per restituire ai cittadini la dignità di autentici elettori, in grado di scegliere veramente i propri rappresentanti in Parlamento.
      Allo specifico conseguimento di questi obiettivi è finalizzata la presente proposta di legge. L'entrata in vigore di alcune disposizioni normative ha reso necessaria una nuova formulazione del progetto originario, potenziandone significativamente la portata innovativa.
      All'articolo 1 viene prevista l'incandidabilità per coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento. Lo scopo della disposizione è di assicurare un benefico ricambio di persone e di idee all'interno della istituzione rappresentativa e di rendere tutti i cittadini effettivamente eguali e partecipi dell'organizzazione politica del Paese.
      All'articolo 2 vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che ha introdotto la fattispecie giuridica della «incandidabilità» accanto a quella della «ineleggibilità». Viene introdotta una causa onnicomprensiva di incandidabilità, consistente nella mera condanna con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. Lo scopo della disposizione è escludere dalla candidabilità parlamentare i cittadini che siano stati condannati per la commissione di reati, per le ragioni che si sono già esposte. Ora, occorre solo precisare le ragioni della scelta del limite di pena relativo alla commissione di reati colposi, individuato nella misura in concreto di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Il parametro di riferimento è rappresentato dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, che punisce l'omicidio colposo, quando «il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», con la pena edittale della reclusione da due a sette anni. Ciò vuol dire che, nelle ipotesi più lievi, per il concorso dei benefici connessi all'operatività di attenuanti di pena e diminuenti di rito, il reo può essere condannato alla pena della reclusione di mesi 10 e giorni 20. Questo ci appare il limite di pena oltre il quale la condotta del reo, benché colposa, soggiace ad un giudizio di riprovazione sociale, che lo sottrae dalla capacità di rappresentare rettamente la Nazione.
      Il presente intervento normativo, dunque, agendo sul citato decreto legislativo n. 235 del 2012, consente di equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna per le fattispecie di incandidabilità che qui rilevano.
      Vengono inoltre disciplinate le cause di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, disponendo un obbligo di deliberazione immediata da parte delle Assemblee elettive per la pronuncia della relativa decadenza del Parlamentare rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 1, successivamente all'assunzione del mandato.
      Con una modifica all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 235 del 2012 l'incandidabilità viene resa perpetua perché riteniamo che il rappresentante della Nazione debba essere una persona che, per prima, abbia saputo dare l'esempio. Una persona che, anzi, si propone come rappresentante credibile della Nazione, in quanto sia stato capace di vivere nella società nel rispetto delle regole; regole che egli stesso sarà destinato, con il suo contributo, a creare e modificare.
      Con gli articoli 3 e 4 vengono modificati rispettivamente il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, al fine di reintrodurre il voto di preferenza per l'elezione di entrambi i rami del Parlamento, che, com’è noto, consiste nella indicazione del nominativo di un candidato della lista prescelta.
      Con l'introduzione di apposite novelle ai citati testi unici sono disciplinate le modalità di espressione del voto: l'apposizione di un segno sul contrassegno della lista prescelta e l'inserimento, a fianco dello stesso, del nominativo del candidato prescelto. Lo scopo del voto di preferenza è distribuire i seggi spettanti alla lista, sulla base non dell'ordine di presentazione dei candidati voluto dai partiti, ma dell'ordine di preferenza espresso dagli elettori. Vengono anche disciplinate le modalità di voto e le procedure di scrutinio e di proclamazione degli eletti, tenendo conto dell'introduzione del voto di preferenza espresso dagli elettori. È poi stabilita la struttura delle schede elettorali, prevedendo l'inserimento di una riga a fianco di ogni contrassegno, sulla quale l'elettore può scrivere il nominativo del candidato prescelto.
      Sono inoltre descritte le modalità di espressione del voto di preferenza, optando per soluzioni semplici che hanno come obiettivo la semplificazione del sistema di voto, al fine di prevenire il rischio di contenziosi elettorali. Sono poi disciplinate le operazioni di scrutinio e di proclamazione, l'annotazione e il calcolo dei voti di preferenza espressi dagli elettori al fine di determinare la cifra individuale di ciascun candidato. La proclamazione degli eletti ha luogo sulla base della cifra individuale ottenuta da ciascun candidato e, solo in caso di parità di cifra individuale, sulla base dell'età del candidato, viene data preferenza al più giovane di età.
      Con l'articolo 5, in fine, la vacatio legis è ridotta ad un solo giorno poiché le leggi elettorali necessitano, per loro natura, di entrare in vigore immediatamente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di incandidabilità).

      1. Al primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di incandidabilità sopravvenute nel corso del mandato elettivo parlamentare e di durata dell'incandidabilità).

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo»;

          b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «dell'articolo 66 della Costituzione» sono inserite le seguenti: «e ne pronuncia la decadenza»;

          c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua»;

          d) il comma 3 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 3.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di voto di preferenza).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
      2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
      2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto»;

          b) all'articolo 31, il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza»;

          c) all'articolo 68 il primo periodo del comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza»;

          d) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
      «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi».

          e) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

          f) all'articolo 86, comma 1, le parole: «che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

          g) dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:
      «Art. 86-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
      2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
      3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
      4. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.


      5. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo».
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di voto di preferenza).

      1. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidato compresi nella lista votata.
      2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contente il contrassegno della lista prescelta.
      3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima».

      2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla

somma dei voti di preferenza validamente espressi;».

      3. Al comma 7 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati, compresi nella lista medesima, che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età».
      4. Al comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.