• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00888    premesso che:     in Italia i tribunali per i Minorenni sono stati istituiti nel 1934. Questi tribunali si occupano specificamente di minori in ambito civile e penale. Tale...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00888presentato daMAESTRI Andreatesto diMercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   La II Commissione,
   premesso che:
    in Italia i tribunali per i Minorenni sono stati istituiti nel 1934. Questi tribunali si occupano specificamente di minori in ambito civile e penale. Tale impostazione è a oggi obsoleta e inaccettabile poiché allo stato attuale vi è una disgregazione e frammentazione della tutela proposta per la risoluzione delle molteplici questioni che attengono al delicato contesto familiare;
    in sostanza non esiste, come invece sarebbe opportuno e doveroso, una sede deputata alla risoluzione di qualsiasi problematica coinvolga la famiglia – che è il nucleo principale su cui si fonda la società – e a tale lacuna consegue un'inadeguata tutela dei soggetti coinvolti che sono, non solo gli adulti, ma anche e soprattutto i minori;
    le criticità dell'attuale sistema si possono riassumere come segue:
     a) troppi tribunali competenti per questioni diverse ma comunque tutte riconducibili al microcosmo famiglia;
     b) procedure, tempi, costi, strumenti d'indagine e valutazioni differenti in ciascun tribunale per situazioni di crisi familiare;
     c) magistrati costretti a occuparsi, soprattutto nei piccoli tribunali, di cause di ogni tipo;
     d) avvocati che curano pratiche di diritto di famiglia senza avere alcuna formazione ed esperienza specifica;
     e) servizi sociali cui sono affidate indagini dal Tribunale per i Minorenni completamente latitanti;
     f) l'eccessiva frammentazione attuale fa si che non esista un buon coordinamento tra i vari operatori volto a offrire una tutela ai minori in situazioni di crisi familiare;
    attualmente, anche a seguito della recente unificazione dei figli naturali a quelli legittimi, il tribunale per i minorenni è stato spogliato della competenza a decidere sugli affidamenti di figli minori nati da coppie conviventi more uxorio ed è rimasto quindi competente in materia di decadenza della responsabilità genitoriale, sempre che però non sia in corso tra le stesse parti un procedimento di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, poiché in tal caso il giudice ordinario per la durata del processo assume la competenza anche per tali questioni;
    accade quindi che vi sia una confusione su quale tribunale sia di volta in volta competente – occorrendo preliminarmente verificare ad esempio, prima di interpellare il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 333 e ss.c.c., se penda già procedimento innanzi al tribunale ordinario su questioni riguardanti l'affidamento dei figli minori – e aspetto ancor più inquietante, la procedura, i tempi, le competenze e persino le indagini istruttorie sono differenti da sede a sede nonostante la questione da dirimere riguardi sempre e comunque l'interesse della prole minorenne a vedersi garantita una crescita serena possibilmente nel proprio contesto familiare di origine, seppur con genitori separati;
    mentre il tribunale ordinario si avvale di consulenti specifici, molto spesso, il tribunale per minorenni si avvale prevalentemente dei servizi sociali per analizzare i contesti familiari, ma si tratta di soggetti che molto spesso lavorano esiguamente e male, sia per mancanza di fondi, sia perché non hanno le competenze adeguate;
    la visuale dei due tribunali è differente perché il tribunale ordinario è chiamato a occuparsi della crisi familiare sotto ogni aspetto – anche economico – mentre il tribunale per i minorenni si occupa solo ed esclusivamente della prole minore tralasciando tuttavia aspetti comunque importanti a tutela della stessa come ad esempio, gli aspetti economici;
    inoltre, succede che una coppia che intende separarsi consensualmente e che tra gli accordi vuole prevedere il trasferimento della casa familiare ai figli minori, è costretta a rivolgersi prima al giudice tutelare per la necessaria autorizzazione o ancora una volta definita la separazione presso il tribunale ordinario – se insorgono questioni sulla frequentazione dei figli o sul rinnovo dei documenti – deve sempre e comunque rivolgersi nuovamente al giudice tutelare. In sostanza sono davvero troppe e scollegate le sedi chiamate a occuparsi delle diverse questioni relative il nucleo familiare in senso ampio. Questione che, se pur complicata, non è prevista per i figli minori nati da coppie conviventi, poiché con l'attuale normativa in materia di famiglia, ad essi non è garantito il diritto di conferimento della casa familiare poiché la legge lo prevede solo per la prole nata nel matrimonio;
    mentre poi il tribunale ordinario, anche a seguito della soppressione delle diversi sezioni distaccate, ha diverse sedi nel singolo circondario, il tribunale per i minorenni raggruppa tutti i contenziosi del circondario e quindi viene meno la maggiore celerità che dovrebbe garantire per l'urgenza delle questioni rientranti nella sua competenza, cosicché per una causa di affidamento dei minori possono passare in media anche sette anni;
    si consideri poi che anche laddove esista la sezione famiglia, il giudice nel ruolo del giorno tratta più materie, dalle richieste di asilo politico alle cause risarcitorie per diffamazione a mezzo stampa, per cui non è garantita una specificità della materia che proprio in ragione della delicatezza delle questioni che coinvolge necessita invece di una sede preposta e dei magistrati e degli avvocati preventivamente formati sull'argomento;
    a ciò si aggiunga che non tutti i tribunali dispongono della sezione famiglia e ciò comporta che nelle sedi più piccole i magistrati sono chiamati a trattare ogni sorta di contenzioso e le stesse udienze si presentano intasate perché nel ruolo del giorno il giudice tratta ogni sorta di questione in aule superaffollate e senza alcuna attenzione per questioni più delicate – quali appunto quelle familiari – che richiederebbero invece una maggiore tutela della privacy;
    il paradosso è che sul ruolo affisso fuori dall'aula le cause, a tutela della privacy delle parti, sono indicate solo con il numero di ruolo, ma poi le udienze pubbliche si tengono in aule ove sono presenti gli avvocati, le parti, i testimoni da escutere per ogni singola causa e questo, specie per soggetti che si presentano per discutere del proprio contesto familiare, della crisi matrimoniale o del miglior regime di affidamento per i propri figli, è a dir poco traumatizzante e imbarazzante in violazione della doverosa tutela della privacy;
    occorre pertanto che i magistrati che si occupano della materia del diritto di famiglia in senso ampio siano specificamente formati sul tema e che siano tutti i togati e non anche onorari come avviene presso il tribunale per minorenni;
    accade che un giudice che si è occupato sino al giorno prima o che tratti contestualmente di sfratti, cause di lavoro o altre questioni, si debba occupare di tutela dei minori. Per quanto accorto, non potrà mai avere la sensibilità, l'esperienza e la competenza a trattare di questioni familiari: occorre quindi che si formi una categoria di magistrati specificamente deputati, previa formazione, a trattare della materia familiare;
    i soggetti coinvolti sono sentiti dal giudice onorario presso il tribunale per i minorenni, per poi confrontarsi invece in altre udienze con quello di ruolo spesso ciò causa disorientamento;
    allo stesso modo occorre prevedere che gli stessi avvocati abbiano una specifica formazione e competenza, perché troppo spesso avviene che ci si improvvisi a fare una causa di separazione o affidamento, ritenendole materie facili, ma i danni che si possono procurare e che riguardano minori sono inaccettabili;
    si consideri poi che un avvocato che si occupa solo di diritto di famiglia – e che quindi frequenti esclusivamente la sezione famiglia laddove esistente – ha interesse a mantenere una propria buona reputazione con il contesto che lo vede quotidianamente coinvolto con magistrati, cancellieri, periti e tutto l'apparato giudiziario, e dunque sarà più scrupoloso nel curare la pratica, sia perché ne va della propria stima, sia perché tiene a farsi apprezzare e riconoscere per la propria professionalità;
    una maggiore competenza di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, quali magistrati, cancellieri, periti e avvocati garantisce una tutela rafforzata e concreta del contesto familiare, oltre che un consistente sgravio e alleggerimento dei tribunali e una semplificazione notevole per i cittadini che sapranno in maniera chiara e inequivocabile a chi rivolgersi per le molteplici questioni riguardanti la materia familiare che saranno di volta in volta chiamati ad affrontare e risolvere;
    tale operatore sarà quindi un professionista che non si farà gestire dal cliente per mero interesse economico bensì potrà assicurare una competenza e quell'attenzione doverosa in tale delicatissima materia;
    la legge sulle specializzazioni però non soddisfa per, diversi motivi, in primis, la difficoltà dei professionisti competenti in materia che se ne sono sempre occupati anche in maniera esclusiva, e che svolgono la propria professione in nome e per conto di professionisti titolari degli studi. Tali difficoltà fanno venire meno loro la possibilità economica e lavorativa di sostenere i costosissimi corsi che servono per farsi riconoscere professionalità e competenza specifica;
    sarebbe peraltro opportuno che gli avvocati specialisti della materia chiamati a patrocinare le cause familiari siano tutti obbligatoriamente iscritti nelle liste del gratuito patrocinio come anche i consulenti tecnici di ufficio perché la materia familiare – che ha tempi lunghi e quindi costi notevoli – non può rimanere appannaggio di alcuni, ma deve essere garantita anche ai meno abbienti e quindi a tutti;
    una nota molto dolorosa riguarda il lavoro svolto dai servizi sociali su incarico del giudice per verificare i contesti familiari. Accade che passino mesi prima che il singolo assistente sociale prenda l'incarico e inizi a eseguirlo e spesso ciò avviene a termine ormai ampiamente scaduto per depositare la propria relazione con ulteriori ritardi in situazioni in cui risulta fondamentale la tempestività del singolo intervento;
    gli approcci degli operatori sono spesso intimidatori e comunque privi di sensibilità quando addirittura non arrivano a esplicitare giudizi che esulano dalle loro competenze e poteri con una sorta d'ingerenza da parte di chi invece dovrebbe eseguire la propria professione sempre con ragione di causa e professionalità che oggi purtroppo manca in modo quasi indistinto. Ciò nel tempo ha portato all'opinione assai diffusa che è meglio evitare di imbattersi nei servizi sociali minorili. Occorre quindi una valutazione da parte del Ministero competente sul lavoro dei servizi sociali che si occupano di minori e un'adeguata preparazione per trattare la materia;
    le strutture neutre ove far svolgere incontri protetti con minori sottoposti a tale tutela come le case famiglia che ospitano madri con minori costrette a fuggire da situazioni di violenze familiari, i centri antiviolenza che si offrono di supportare le donne e i loro figli in situazioni critiche, gli organismi di mediazione, sono tutte disgregate e anche poco note se non agli operatori che ci lavorano e gli stessi magistrati non dispongono d'indicazioni specifiche sul punto, per cui sarebbe opportuno che nel tribunale della famiglia fosse istituito un ufficio o sportello specificamente preposto a indirizzare le parti,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per riformare la materia della tutela dei minori e della famiglia istituendo il tribunale della famiglia in ogni città ove già vi sia il Tribunale ordinario facendo sì che:
    a) il Tribunale della famiglia racchiuda la necessaria e specifica competenza a trattare di ogni questione attinente la famiglia, quali, separazioni, divorzi, affidamento minori, responsabilità genitoriale, adozioni, affidi, ora suddivisi tra la competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni;
   b) presso il tribunale della famiglia possano esercitare la propria professione, i magistrati, i giudici, i cancellieri, periti e i professionisti specificamente formati sulla materia al fine di garantire l'interesse della famiglia e dei minori coinvolti rimuovendo l'attuale frammentazione.
(7-00888) «Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino».