• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07407    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'articolo 9, stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07407presentato daSCAGLIUSI Emanueletesto diMartedì 19 gennaio 2016, seduta n. 550

   SCAGLIUSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'articolo 9, stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (MISE), individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico la Rete nazionale dei gasdotti;
   l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 2001 dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
   il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'articolo 52-quinquies e successive modificazioni, definisce che per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito;
   l'articolo 52-quinquies, comma 2, e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, definisce che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e, in tale ambito, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione;
   in data 30 luglio 2015 della società Snam Rete Gas s.p.a. ha presentato un'istanza per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del metanodotto in progetto «Interconnessione TAP» e l'eliminazione dei gasdotti «Allacciamento GeoGasStock di Salandra» e «Allacciamento GNL di Brindisi», in quanto i rispettivi clienti hanno formalmente rinunciato alla realizzazione degli stessi gasdotti;
   con l'articolo 1 del decreto del 20 ottobre 2015, il Ministero dello sviluppo economico inserisce il gasdotto «Interconnessione TAP» nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2014, dove il suddetto progetto viene classificato come facente parte della categoria «f», ossia quella delle reti o parti di reti che risultano attualmente in progetto o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione. Il suddetto decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero il 20 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;
   il 14 novembre 2015, il consigliere regionale M5S della regione Puglia, Trevisi, con una richiesta di accesso agli atti all'area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale per l'attuazione delle opere pubbliche, ha chiesto al servizio ecologia della regione Puglia di verificare se il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 20 ottobre 2015, con il quale il tratto Melendugno Mesagne è stato inserito nella rete nazionale dei gasdotti, risultasse emesso senza il preventivo parere regionale;
   con nota n. 84931 del 29 ottobre 2015 la prefettura di Lecce, a seguito di richiesta di Snam rete gas, aveva comunicato di essere in procinto di rilasciare autorizzazione all'accesso dei fondi interessati al tracciato Melendugno - Mesagne di raccordo tra il gasdotto TAP e il punto di ricezione SNAM in Mesagne e che era possibile far pervenire osservazioni alla prefettura entro i 20 giorni decorrenti dalla notifica delle nota ai comuni interessati;
   la regione Puglia in data 22 ottobre 2015 rispondeva allegando la nota n. 14369 del 22 ottobre 2015 inviata al Ministero dello sviluppo economico (e in conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché alla società SNAM) nella quale si precisava che rispetto alla istanza della SNAM all'ufficio regionale non risultava noto «alcun elemento di tale opera», nonostante in tutte le sedi fosse stata ribadita la necessità della considerazione integrata delle due progettualità, soprattutto in termini di impatto ambientale cumulativo;
   sempre nella stessa nota la regione Puglia segnalava che rispetto all'elenco dei metanodotti della rete nazionale di Trasporto e il Piano decennale di SNAM destinato ad accoglierlo e consolidarlo, si confermavano due precedenti comunicazioni (nota n. 8578 del 30 settembre 2014 e nota n. 11157 del 6 agosto 2015) con le quali aveva messo in evidenza la «mancata sottoposizione del Piano stesso ad un regolare procedimento di valutazione ed accertamento della compatibilità ambientale»;
   la regione Puglia concludeva la nota n. 14369 del 22 ottobre 2015 dichiarando che «pertanto, in riscontro alla comunicazione ricevuta, si manifesta il proprio dissenso all'opera in quanto derivante da un assetto progettuale e procedimentale non corretto e non condiviso»;
   con nota n. 14851 del 4 novembre 2015 indirizzata alla prefettura di Lecce riscontrando la nota n. 84931 del 29 ottobre 2015 la regione inoltrava la citata nota n. 14369 del 22 ottobre 2015, già inviata al Ministero dello sviluppo economico, «rappresentando in particolare la propria conoscenza del progetto»;
   con la nota n. 16194 del 30 novembre 2015 al Ministero dello sviluppo economico e in copia conoscenza al Ministero dell'ambiente, all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché al consiglio regionale della Puglia, in riferimento al decreto ministeriale di aggiornamento dell'elenco dei metanodotti della rete nazionale di trasporto di cui sopra, apprendendo che era stata accolta l'istanza di SNAM GAS chiedeva al Ministero dello sviluppo economico, per il principio di leale collaborazione, tenere conto della precedente nota regionale n. 14369 del 22 ottobre 2015 e di rivedere il decreto. La regione segnalava inoltre che tanto era fatto in virtù della mancanza di un termine perentorio per l'espressione di un parere regionale nella comunicazione del Ministero –:
   per quale motivo il Ministro non abbia preso atto delle note indicate in premessa, inviate dalla regione Puglia;
   se non ritenga opportuno sospendere il progetto denominato «Interconnessione TAP» come richiesto dalla regione Puglia visto il mancato rispetto da parte del Ministero dello sviluppo economico delle procedure di valutazione e condivisione previste dalla legge vigente. (5-07407)