• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02085/001/ ... premesso che: la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2085/1/10 presentato da JOHANN KARL BERGER
martedì 19 gennaio 2016, seduta n. 199

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;
un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale - equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano - della cooperativa;
si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);
la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;
in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);
impegna il Governo:
ad armonizzare la normativa italiana a quella degli altri Stati membri, come illustrato in premessa, al fine di prevedere esenzioni al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza in caso di collaborazioni tra piccole e medie imprese mediante la costituzione di organizzazioni aventi funzione sociale ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, migliorando così la competitività tra le imprese cooperanti.
(0/2085/1/10)
BERGER, ZELLER, LANIECE