Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01120/010/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1120/10/09 presentato da ANGELICA SAGGESE
martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 025
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dispone che la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2013 (termine prorogato al 1° gennaio 2014 per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013);
la disposizione, oltre a rendere eccessivamente gravosa l'attività delle numerosissime imprese che trattano questo tipo di prodotti, costituisce un unicum nel panorama della regolamentazione dei prodotti con marchio DOP. Essa, in particolare, rischia di rendere il mercato della mozzarella di bufala DOP un mercato dalle chiare caratteristiche oligopoliste, composto dalle sole aziende in possesso delle capacità economiche per affrontare la costruzione dei nuovi stabilimenti riducendo drammaticamente la concorrenza. Infatti, l'entrata in vigore della disposizione comporterebbe la limitazione dell'accesso al mercato di quasi il 70 per cento delle aziende attualmente operanti;
il rilancio competitivo del settore agroalimentare e l'enorme stimolo che esso può avere sul complesso dell'economia italiana non può che passare attraverso lo snellimento di oneri burocratici ingiustificati e di limitazioni all'attività imprenditoriale non richiesti dalla normativa europea di riferimento,
impegna il Governo:
a garantire le urgenti ed opportune modifiche alla disposizione che impone ai singoli produttori l'obbligo del "doppio stabilimento" al fine di introdurre la mera separazione, all'interno dello stesso stabilimento, delle sole linee di produzione che utilizzano materie prime certificate e provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, per la produzione della "mozzarella di bufala campana", da quelle degli altri prodotti realizzati dall'azienda con materie prime differenti.
(0/1120/10/9)
SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, SCALIA, VALENTINI