• C. 3 Proposta di legge presentata il 26 gennaio 2009

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Atto a cui si riferisce:
C.3 [Italicum] Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3


PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 26 gennaio 2009 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento


      

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Onorevoli Deputati! La presente proposta di legge d'iniziativa popolare intende modificare il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      Attraverso la presente proposta di legge si intende ovviare a quanto previsto dalle modifiche introdotte al citato testo unico dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, proponendo la reintroduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati.
      Oggi l'Italia è una Repubblica democratica che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che considera tra questi, come diritto parimenti inviolabile, quello di voto.
      Ciò significa che ciascun cittadino ha il diritto di esprimere liberamente e compiutamente il proprio voto e che vige l'assoluto divieto di porvi limitazioni.
      La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, prevede, all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, il diritto alle libere votazioni e offre anche una definizione di «libere». Per la Convenzione sono libere quelle votazioni che si svolgono «in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo».
      La Corte di Strasburgo ha reso ancora più chiaro il concetto precisando che, affinché si possa parlare di libere votazioni, è necessario che i mezzi utilizzati per il loro esercizio non si rivelino sproporzionati.
      Pur essendo sovrano il concetto per cui l'Italia è una Repubblica democratica, a causa delle modifiche apportate dalla citata legge 21 dicembre 2005, n. 270, al menzionato testo unico per la elezione della Camera dei deputati, il voto può essere espresso dagli elettori soltanto in favore di liste bloccate di candidati concorrenti e non è consentito il voto diretto ai singoli candidati.
      Riteniamo doveroso sostenere che il Parlamento, perché possa rappresentare appieno il bene comune del Paese, e non interessi ad esso estranei, debba rappresentare, secondo un principio fondamentale di democrazia, la libera espressione diretta degli elettori.
      Di converso, una limitazione dell'esercizio di voto, priva di alcuna ragionevole giustificazione, determina una palese contraddizione nella volontà dei Costituenti di rendere indipendenti gli eletti, liberandoli da qualsiasi vincolo di mandato.
      Chiamare gli elettori a esprimere il loro voto su liste bloccate di candidati approntate in ciascuna circoscrizione e scelte dai diversi partiti, piuttosto che su singoli candidati attraverso la preferenza, conduce verso un radicale snaturamento degli organi parlamentari e rende concreto il rischio di impedire ai singoli deputati di votare secondo coscienza per il bene del Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «2-bis. Ogni elettore ha il diritto di attribuire due preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico»;

          b) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «2-bis. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni e indicazioni»;

          c) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
      «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

          d) all'articolo 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da

lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;

          e) dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 59-bis1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

              2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

              3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

              4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

              5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni

votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

              6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse.

              Art. 59-ter1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

              2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.

              3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.

              4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

              5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.

              6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e

del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

          f) il primo comma dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;

          g) all'articolo 71:

              1) il numero 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

              «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76»;

          2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti»;

          h) il secondo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
      «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli»;

          i) il numero 1) del primo comma dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:

              «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità

all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75»;

          l) dopo il numero 1) del comma 1 dell'articolo 77, è inserito il seguente:

              «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato;»;

          m) dopo il comma 5 dell'articolo 83 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis). Al termine delle operazioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, l'Ufficio centrale nazionale determina, nell'ambito della medesima lista e per ogni circoscrizione, la graduatoria dei candidati disponendoli nell'ordine delle cifre individuali determinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
      5-ter). A parità di cifre individuali prevale il candidato più anziano di età»;

          n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
      «Art. 84 – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa che, in ordine progressivo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

              2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista stessa ha la

maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis.

              3. Qualora al termine delle operazione di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggior parte del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis).

              4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste hanno una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Nell'ambito della lista sorteggiata il seggio è assegnato secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).

              5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

              6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che le portano a conoscenza del pubblico»;

          o) il comma 1 dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

              «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è

attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».