• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00259-A/002    premesso che:     le linee guida dovrebbero essere la fonte principale di ispirazione dell'azione dell'esercente la professione sanitaria in quanto fondate sulla migliore...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00259-A/002presentato daRONDINI Marcotesto diMercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

   La Camera,
   premesso che:
    le linee guida dovrebbero essere la fonte principale di ispirazione dell'azione dell'esercente la professione sanitaria in quanto fondate sulla migliore letteratura disponibile in un determinato momento storico basata su quella che oggi viene definita l'evidenza scientifica. Si fa’ quindi riferimento all'attività clinica;
    quanto accennato è una precisazione opportuna in quanto le linee guida assumono, talvolta, caratteristiche organizzative più che cliniche. Cambiano anche le fonti di riferimento: nel caso delle linee guida cliniche sono le migliori riviste scientifiche e le società scientifiche che le pubblicano, nel caso delle linee guida a valenza organizzativa la fonte di riferimento è rappresentata da enti pubblici e sovente vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale o nei vari bollettini regionali;
    l'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

a fare in modo che, in caso di mancanza di emanazione delle linee guida nei tempi previsti, le Regioni possano fare riferimento a proprie linee guida, sancite da organismi scientifici previsti nei rispettivi ordinamenti.
9/259-A/2. Rondini.