• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00195 considerato che la suddetta proposta mira ad eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti di servizi online (quali musica, giochi, film o eventi sportivi) a cui i consumatori hanno...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00195 presentata da MARCO FILIPPI
martedì 26 gennaio 2016, seduta n.208

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2015) 627 def. sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno,
considerato che la suddetta proposta mira ad eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti di servizi online (quali musica, giochi, film o eventi sportivi) a cui i consumatori hanno legalmente accesso, ovvero che i consumatori stessi hanno acquistato o noleggiato online nel proprio paese di residenza, ai quali essi vogliono continuare ad accedere anche quando viaggiano in altri Stati membri dell'Unione europea;
rilevato che la realizzazione di un più ampio accesso online alle opere da parte dei consumatori in tutti i Paesi membri dell'Unione europea è uno degli obiettivi fondamentali della Strategia della Commissione europea per il mercato unico digitale (COM (2015) 192), che si stima possa produrre un significativo aumento del PIL europeo e di cui la proposta in esame costituisce una delle prime azioni, alle quali seguiranno altre iniziative;
considerato quindi che, per tali ragioni, la proposta in esame si collega necessariamente ad altri interventi già previsti per la realizzazione della suddetta Strategia, ad esempio nel settore del diritto d'autore, come pure all'abolizione delle tariffe di roaming per i viaggiatori all'interno dell'Unione che avrà luogo a partire dal 15 giugno 2017, come previsto dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015;
tenuto conto di quanto stabilito dalla proposta di regolamento e in particolare che:
- l'articolo 2 definisce "servizio di contenuti online" un servizio di media audiovisivo ovvero un servizio che dà accesso a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, che un fornitore di servizi presta legalmente online su base "portabile" (non vincolata a un luogo specifico) nello Stato membro di residenza dell'abbonato, contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento ma a condizione di verificare lo Stato membro di residenza dell'abbonato stesso;
- in base all'articolo 3, il fornitore di servizi di contenuti online ha l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti online a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza;
- l'articolo 4 stabilisce che la prestazione di un servizio di contenuti online, nonché l'accesso e la fruizione dello stesso da parte di un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello dì residenza, si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato stesso;
esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità",
avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, considerato che:
- l'obiettivo della proposta volto a rimuovere gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online riguarda chiaramente materie transnazionali e pertanto può essere realizzato efficacemente solo mediante un intervento delle istituzioni dell'Unione europea, che garantisca parità e uniformità nelle condizioni di accesso dei consumatori ai servizi di contenuti online tra i vari Stati membri, tenuto anche conto del fatto che la portabilità dei contenuti è strettamente legata alla materia del diritto d'autore, che è armonizzato nell'ambito dell'Unione;
- ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo, l'intervento dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto, accrescendo l'efficienza e la sicurezza nelle transazioni che hanno per oggetto i servizi di contenuti online, attraverso l'adozione di regole e procedure comuni. Ciò da un lato garantisce una maggiore certezza del diritto, semplificando gli adempimenti dei fornitori dei servizi che non saranno costretti a rinegoziare le licenze ai fini della portabilità transfrontaliera; dall'altro lato amplia le possibilità di accesso dei cittadini degli Stati membri ai contenuti online e quindi, in prospettiva, accelera la realizzazione del mercato unico digitale all'interno dell'Unione;
avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, risultando la proposta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire. Essa infatti:
- si limita a stabilire le prescrizioni minime necessarie per conseguire l'obiettivo di agevolare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, in particolare imponendo al fornitore di servizi l'obbligo, a determinate condizioni, di garantire la portabilità transfrontaliera (articolo 3) e definendo il luogo della prestazione transfrontaliera come lo Stato membro di residenza dell'abbonato (articolo 4);
- non influisce in modo sostanziale sulla concessione in licenza dei diritti e, quindi, sui modelli di business dei fornitori dei servizi, non obbligando i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, ma rende inapplicabili tutte le disposizioni dei contratti in contrasto con l'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera (articolo 5);
- non impone costi sproporzionati ai fornitori dei servizi di contenuti online, in quanto non richiede loro di garantire la qualità della prestazione di tali servizi al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato (articolo 3) e individua le modalità di erogazione della prestazione stessa esclusivamente secondo le normative dello Stato di residenza dell'abbonato (articolo 4);
esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:
al fine di contribuire rapidamente al completamento del mercato unico digitale, si valuti la possibilità di accelerare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedendo comunque procedure semplificate e non onerose per consentire ai fornitori di servizi di contenuti online di adeguarsi alle nuove disposizioni, tenuto conto che le stesse, ai sensi dell'articolo 7, si applicano anche ai contratti già stipulati e ai diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore del regolamento;
è inoltre auspicabile che anche gli ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione della Strategiaper il mercato unico digitale siano adottati attraverso proposte normative che garantiscano la massima uniformità e parità di condizioni tra i vari Stati membri, in ragione del carattere essenzialmente transnazionale della materia e delle sue implicazioni giuridiche ed economiche.
Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(7-00195)
FILIPPI