• C. 3502 EPUB Proposta di legge presentata il 18 dicembre 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3502 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e altre disposizioni per il contrasto della contraffazione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3502


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CATANIA, GALLINELLA, BARGERO, BOMBASSEI, BORGHESE, CAPUA, CARLONI, ANTIMO CESARO, CIRACÌ, D'AGOSTINO, DAL MORO, DAMBRUOSO, DE MENECH, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GALGANO, LIBRANDI, ANDREA MAESTRI, MAZZIOTTI DI CELSO, MONCHIERO, NESI, PALLADINO, PASTORELLI, PETRINI, PINNA, QUINTARELLI, RABINO, REALACCI, RUBINATO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI
Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della contraffazione
Presentata il 18 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La qualità dei beni offerti sul mercato costituisce, a ogni latitudine, un elemento cardine delle economie avanzate e in molti casi essa è il frutto della creatività e dell'innovazione. Poiché assicura una significativa remunerazione, la qualità è oggetto di molteplici fenomeni di falsificazione e di imitazione. Ciò è sempre avvenuto ma, mentre nel periodo precedente ai consumi di massa la produzione dei beni contraffatti riguardava esclusivamente le merci di estremo lusso che richiedevano la padronanza di precise competenze tecniche, l'ampliamento dei consumi unito alla globalizzazione ha aperto le porte a una contraffazione che si è pian piano estesa e specializzata fino a toccare tutti i settori merceologici. E poiché si tratta di un'attività che offre ampi margini di profitto associati a un basso rischio repressivo la contraffazione sta velocemente diventando un'importante fonte di finanziamento della criminalità organizzata. Le filiere della contraffazione sono, infatti, in larga parte nelle mani della criminalità organizzata, la quale, negli ultimi decenni ha intuito con lucidità l'ampio potenziale di questa tipologia di illecito.
      Quantificare il fenomeno della contraffazione non è semplice in quanto i dati a disposizione, come in ogni ambito dell'illegalità, sono frutto di stime e di approssimazioni.
      Secondo l'Organizzazione mondiale del commercio i beni contraffatti rappresenterebbero tra il 5 e il 7 per cento del commercio mondiale pari a circa 600 miliardi di dollari all'anno, mentre secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) ogni anno a scala globale si muoverebbero attraverso i confini statali merci contraffatte per un valore di oltre 250 miliardi di dollari e la stima esclude le merci prodotte e vendute all'interno dello stesso Paese, quelle acquistate via internet e le attività economiche indirette. Aggiungendo questi ultimi fattori la stima dell'impatto globale della contraffazione salirebbe a 1.700 miliardi di dollari annui.
      Se invece delle stime si preferisce utilizzare dati più concreti ci si può rivolgere alle informazioni relative ai sequestri.
      A scala europea, secondo l'ultimo rapporto della Taxation and Custom Union dell'Unione europea, nel 2013 sono stati effettuati, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, 86.854 sequestri di merce contraffatta proveniente dall'esterno dell'Unione europea per un totale di circa 36 milioni di articoli del valore complessivo di 768 milioni di euro. Si tratta prevalentemente di abbigliamento, farmaci, sigarette, materiale per il packaging e giocattoli. In Italia, nello stesso anno, il Corpo della guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane hanno effettuato 13.110 sequestri per un totale di 45 milioni di pezzi. In linea con i dati europei anche in questo caso il primato spetta all'abbigliamento e ai suoi accessori seguito dai giocattoli, dalle calzature, dai CD e DVD e dagli apparecchi elettrici.
      Si tratta dunque di un fenomeno imponente che danneggia particolarmente i sistemi economici fortemente imperniati sulla ricerca, sull'innovazione e sulla creatività e nei quali si concentrano i marchi più affermati come avviene nel nostro Paese. Di conseguenza la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, con le connesse ricadute sul sistema del lavoro e sul gettito fiscale, rappresentano una rilevante minaccia per la nostra economia.
      In un momento particolarmente delicato e complesso per l'economia del nostro Paese, il futuro dell'Italia dipende anche dalla capacità di creare sviluppo, tutelando nella maniera più efficace la creatività e l'unicità dei nostri prodotti, fattori chiave per il successo della competitività sui mercati interno ed estero. In quest'ottica il tema della lotta alla contraffazione assume particolare rilevanza e va affrontato in primo luogo cercando di risolvere le problematiche del nostro impianto normativo. L'impianto di norme vigente è obsoleto (risale al codice Rocco, quindi agli anni ’30 del secolo scorso) e non aderente alla realtà attuale del fenomeno.
      Abbiamo una normativa penale che è frammentata tra fattispecie presenti nel titolo VII e nel titolo VIII del libro secondo del codice penale, con inevitabili problematiche in fase di applicazione. Vi è stata, fino ad ora, una giurisprudenza oscillante. I problemi di interpretazione potrebbero essere superati con una maggiore omogeneizzazione delle fattispecie e grazie alla loro configurazione come reati di pericolo si anticiperebbe la soglia di punibilità, evitando inutili aggravi in termini di tempi nei procedimenti.
      La presente proposta di legge è costituita da venticinque articoli, suddivisi in cinque titoli, che prevedono disposizioni relative al coordinamento delle istituzioni e delle Forze di polizia in materia di contraffazione, alla revisione del codice penale, alla modifica di alcune norme del codice di procedura penale e infine alle modifiche relative alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. La proposta di legge è tesa da un lato a coordinare le istituzioni in fase di contrasto e dall'altro a semplificare il quadro normativo vigente, riducendo le fattispecie previste dal codice penale ed eliminando le duplicazioni, al fine di evitare difficoltà in sede di applicazione e di aggredire con maggiore incisività il fenomeno.
      All'articolo 1 della proposta di legge sono indicati gli illeciti che il provvedimento intende contrastare.
      L'articolo 2 rafforza il ruolo del Ministero dello sviluppo economico nel coordinamento in materia di contraffazione ed estende i compiti del Consiglio nazionale anticontraffazione anche alla promozione delle soluzioni per il contrasto dei fenomeni relativi all'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell'origine dei prodotti e alla falsa evocazione dell'origine italiana delle merci e all'elaborazione di proposte e di analisi finalizzate al contrasto dei suddetti illeciti inerenti al commercio elettronico e ad ogni altra modalità di commercio.
      L'articolo 3 affida al Corpo della guardia di finanza il coordinamento e l'armonizzazione delle informazioni investigative relative alla contraffazione, alla vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, all'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell'origine dei prodotti e alla falsa evocazione dell'origine italiana delle merci. A tale fine è istituita una banca dati presso il Corpo della guardia di finanza nella quale sono fatte confluire anche tutte le risultanze investigative acquisite da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Agenzia delle dogane e dei monopoli, polizie municipali e Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativi alle indagini e ai sequestri effettuati nella loro attività.
      L'articolo 4 prevede disposizioni circa l'educazione dei consumatori relativamente alla contraffazione. A tale fine viene affidata al Ministero dello sviluppo economico la cura di apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi per la salute e sui danni economici e sociali derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti; inoltre, viene disposto che il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizzi apposite iniziative di formazione e di informazione per le scuole. Nel medesimo articolo, viene affidata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, la promozione di attività di ricerca volte all'approfondimento delle conseguenze economico-sociali derivanti dagli illeciti di contraffazione.
      All'articolo 5 viene disposto che il Ministero dello sviluppo economico promuova il riconoscimento di un organismo di tutela abilitato a: rappresentare gli interessi delle imprese associate nei procedimenti penali e civili concernenti contraffazioni o uso illecito dei marchi; sottoporre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalazioni o richieste in rappresentanza delle imprese associate; stipulare accordi con i fornitori di servizi internet e di piattaforme di commercio elettronico diretti ad assicurare la tutela ai marchi delle imprese associate; stipulare accordi con i sistemi di pagamento elettronici per interrompere i pagamenti collegati alla vendita di prodotti contraffatti attraverso il commercio elettronico; assicurare la rappresentanza delle imprese associate in tutte le sedi istituzionali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
      L'articolo 6 affida al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dello sviluppo economico, attraverso le camere di commercio italiane all'estero, la promozione di organismi di difesa del made in Italy sui mercati ove operano le stesse camere di commercio. Tali organismi svolgeranno funzioni di tutela dei prodotti nazionali dagli illeciti relativi alla contraffazione, all'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell'origine dei prodotti e alla falsa evocazione dell'origine italiana.
      L'articolo 7 dispone l'istituzione, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico, di un Ufficio per la tutela dell'origine italiana nel commercio elettronico con la funzione di individuare nelle offerte dirette ai mercati esteri la presenza di comunicazioni che possono far ritenere una falsa indicazione dell'origine italiana di un prodotto.
      All'articolo 8 sono disciplinate le intese con le piattaforme di commercio elettronico stipulate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tali protocolli d'intesa sono volti a garantire l'autenticità dei prodotti offerti nei siti internet delle piattaforme medesime e a eliminare tempestivamente le offerte di prodotti contraffatti, ovvero con falsa indicazione dell'origine o falsa evocazione dell'origine italiana. Tali protocolli dovranno essere pubblicati nei siti istituzionali dei suddetti Ministeri.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e attribuisce integralmente agli enti locali competenti le somme relative alle sanzioni comminate agli acquirenti che acquistano prodotti che hanno violato le norme in materia di origine e di provenienza dei prodotti in materia di proprietà industriale.
      L'articolo 10 trasferisce nel titolo VIII del libro secondo del codice penale le fattispecie relative alla contraffazione previste attualmente nel titolo VII.
      L'articolo modifica l'articolo 514 del codice penale, nel quale sono fatti confluire i reati relativi alla «produzione e al commercio di prodotti contraffatti», compresa la contraffazione di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Il nuovo articolo 514 prevede, ai commi primo e secondo, due pene distinte: chi produce e commercia siffatti prodotti attraverso un'attività organizzata è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000; chi partecipa a tale reato con funzioni meramente esecutive è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
      L'articolo 11 introduce il nuovo articolo 514-bis del codice penale, che prevede il reato di riproduzione e uso illecito di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
      L'articolo 12, seguendo la stessa logica, trasferisce la fattispecie relativa alla confisca delle cose oggetto dei reati di produzione e commercio di prodotti contraffatti e di riproduzione e uso illecito di marchi, dal titolo VII al titolo VIII del libro secondo del codice penale, tra i delitti contro l'industria e il commercio.
      L'articolo 13 trasferisce le circostanze attenuanti previste attualmente dall'articolo 474-quater nel nuovo articolo 514-quater del codice penale, coordinando la disposizione con i nuovi articoli 514 e 514-bis dello stesso codice.
      L'articolo 14 sostituisce l'articolo 517 del codice penale, integrando le disposizioni previste attualmente dagli articoli 517 e 517-bis dello stesso codice e dall'articolo 4, commi 49 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con questo nuovo articolo 517 si prevede un reato di falsa indicazione di origine del prodotto, con conseguente incremento di pena rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Chi pone in commercio o introduce nel territorio dello Stato prodotti che indicano, nella confezione o nella pubblicità, un'origine diversa rispetto a quella riferibile al prodotto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000. Tale pena è incrementata, fino a quattro anni di reclusione, per i prodotti recanti false indicazioni di provenienza italiana, indicate con false stampigliature «Made in Italy» o altre equivalenti.
      L'articolo 15 prevede lo spostamento delle «circostanze attenuanti» dall'articolo 517-quinquies all'articolo 517-bis del codice penale.
      L'articolo 16 sostituisce l'articolo 518 del codice penale e inserisce tra le pene accessorie, oltre alla pubblicazione della sentenza anche: la chiusura dello stabilimento produttivo o dell'esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso o accertato; la revoca di iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività nello stabilimento produttivo o nell'esercizio commerciale; la sospensione e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l'incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni; il divieto o la revoca dell'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, per la promozione di prodotti rispetto ai quali vi sia stata attività di contraffazione; l'espulsione o il divieto di accesso nel territorio di soggetti condannati responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera e l'interdizione per gli spedizionieri condannati per reati di contraffazione dall'accesso ai varchi doganali.
      Gli articoli 17 e 18 dispongono l'abrogazione degli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475, 517-ter, 517-quater e 517-quinquies del codice penale e dei commi da 49 a 49-quater dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, al fine di adeguare le norme alle modifiche introdotte.
      L'articolo 19 modifica gli articoli 25-bis e 25-bis.1 del decreto legislativo n. 231 del 2001 al fine di adeguarli alle modifiche introdotte al codice penale.
      L'articolo 20 modifica il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale con l'obiettivo di adeguare le disposizioni di quest'ultimo alla nuova numerazione degli articoli del codice penale prevista dalla proposta di legge, evitando al tempo stesso di attribuire alle direzioni distrettuali antimafia compiti relativi alle nuove fattispecie di reato. L'articolo 20 modifica, inoltre, il comma 3-quinquies del medesimo articolo 51, trasferendo le fattispecie relative alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti contraffatti, alla riproduzione o all'uso illecito di marchi e alla falsa indicazione dell'origine di un prodotto dalla competenza delle procure circondariali a quella delle procure distrettuali.
      L'articolo 21 modifica il comma 1 dell'articolo 259 del codice di procedura penale e introduce il principio della distruzione del prodotto contraffatto quale prassi ordinaria a seguito di un sequestro.
      L'articolo 22, eliminando le parole «nei procedimenti a carico di ignoti» dal comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale, estende a tutti i procedimenti, non solo a carico di ignoti, la potestà di distruggere in tempi brevi i prodotti contraffatti sequestrati.
      L'articolo 23 modifica la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, adeguando le disposizioni alla nuova numerazione degli articoli del codice penale prevista dalla proposta di legge.
      L'articolo 24 modifica l'articolo 81 delle citate norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, prevedendo l'inventariazione mediante una stima per massa o per volume nei casi di sequestro di rilevanti quantità di prodotti contraffatti.
      Infine, l'articolo 25 prevede, al comma 1, la non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di acquisto simulato di merce contraffatta e, al comma 2, dispone la possibilità di differire i sequestri di merce contraffatta quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili del reato.
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PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
NORME SUL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE
Art. 1.
(Attività di contrasto della contraffazione).

      1. La contraffazione e la vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, l'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, la falsa indicazione dell'origine dei prodotti e la falsa evocazione dell'origine italiana delle merci costituiscono fenomeni di gravissimo nocumento alle imprese e ai consumatori. Il contrasto di tali fenomeni è perseguito mediante le attività di informazione e di repressione previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Coordinamento delle attività di contrasto della contraffazione).

      1. Fatto salvo il coordinamento delle Forze di polizia operato dal Ministero dell'interno ai sensi della normativa vigente, il Ministero dello sviluppo economico coordina tutte le attività svolte nel territorio nazionale per contrastare i fenomeni indicati all'articolo 1.
      2. Il comma 1 dell'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
      «1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con le seguenti funzioni:

          a) indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese

da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme delle azioni di contrasto della contraffazione a livello nazionale;

          b) promozione delle soluzioni per il contrasto ai fenomeni relativi all'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell'origine dei prodotti e alla falsa evocazione dell'origine italiana delle merci;

          c) elaborazione di proposte e di analisi finalizzate al contrasto degli illeciti di cui alle lettere a) e b) inerenti al commercio elettronico e ad ogni altra modalità di commercio;

          d) monitoraggio degli illeciti di cui alle lettere a) e b)».

      3. Il Ministero dello sviluppo economico attiva tutte le iniziative, nei confronti delle istituzioni nazionali, degli enti locali, delle organizzazioni di categoria e di ogni altra formazione della società civile per contrastare i fenomeni indicati all'articolo 1.
      4. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce ai comuni, con la collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, materiale informativo e ogni utile forma di supporto diretti ad assicurare un efficace coinvolgimento dei comuni medesimi nell'attività di contrasto dei fenomeni indicati all'articolo 1.
      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Coordinamento delle informazioni investigative in materia di contraffazione).

      1. Al Corpo della guardia di finanza sono affidati il coordinamento e l'armonizzazione delle informazioni investigative relative ai fenomeni indicati all'articolo 1.
      2. Per adempiere alle disposizioni del comma 1, è istituita una banca dati presso il Corpo della guardia di finanza nella quale sono fatte confluire anche tutte le

risultanze investigative acquisite da Polizia dello Stato, Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Agenzia delle dogane e dei monopoli, polizie municipali e Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativi alle indagini e ai sequestri effettuati nella loro attività.
      3. La consultazione informatica della banca dati di cui al comma 2 è assicurata a tutte le forze di polizia e agli organi di controllo ivi indicati secondo modalità concordate dal Corpo della guardia di finanza con la Polizia di Stato e con l'Arma dei Carabinieri.
      4. Il Corpo della guardia di finanza provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuali nel proprio sito internet istituzionale dei dati aggregati concernenti le informazioni investigative di cui al comma 2.
Art. 4.
(Educazione dei consumatori).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico cura, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con le associazioni di categoria delle imprese, la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi per la salute e sul danno economico e sociale derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti.
      2. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza apposite iniziative formative e di informazione per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo livello.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, promuove attività di ricerca volte ad approfondire le conseguenze economiche e sociali dei fenomeni indicati all'articolo 1.
      4. Il Ministero dello sviluppo economico cura la diffusione dei risultati delle ricerche di cui al comma 3 presso le

istituzioni nazionali, gli enti locali, le organizzazioni di categoria e ogni altra formazione della società civile.
Art. 5.
(Organismo di tutela).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove, mediante una procedura di interpello, il riconoscimento di un organismo privato, costituito nella forma di società o di associazione, rappresentativo delle imprese titolari di marchi o di altri titoli della proprietà industriale, aperto a tutte le imprese, abilitato a svolgere funzioni di rappresentanza e di tutela delle imprese aderenti.
      2. L'organismo di tutela di cui al comma 1 è abilitato a:

          a) rappresentare gli interessi delle imprese associate nei procedimenti penali e civili concernenti contraffazioni o uso illecito dei marchi;

          b) sottoporre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalazioni o richieste in rappresentanza delle imprese associate;

          c) stipulare accordi con i fornitori di servizi internet e di piattaforme di commercio elettronico diretti ad assicurare la tutela ai marchi delle imprese associate;

          d) stipulare accordi con i sistemi di pagamento elettronici per interrompere i pagamenti collegati alla vendita di prodotti contraffatti attraverso il commercio elettronico;

          e) assicurare la rappresentanza delle imprese associate in tutte le sedi istituzionali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

      3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, in conformità ai seguenti criteri:

          a) nella scelta dell'organismo di tutela è assicurata preferenza alla società o all'associazione

che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, la più duratura e qualificata esperienza nelle attività finalizzate al contrasto della contraffazione, tenendo anche conto della partecipazione a organismi dello Stato o dell'Unione europea operanti in tale ambito;

          b) è assicurata la partecipazione all'organismo di tutela di tutte le imprese che ne facciano richiesta secondo modalità non discriminatorie, che garantiscano la possibilità di partecipare anche alle piccole e medie imprese proprietarie del titolo della proprietà industriale.

Art. 6.
(Organismi di difesa del made in Italy).

      1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico promuovono, attraverso le camere di commercio italiane presenti in altri Stati, l'istituzione di organismi che abbiano la finalità di sviluppare iniziative di tutela dei prodotti nazionali dei fenomeni indicati all'articolo 1 nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati ove i predetti organismi sono ubicati.
      2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico assicurano il coordinamento delle funzioni svolte dagli orgasmi di cui al comma 1.
      3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico pubblicano nel rispettivo sito internet istituzionale un rapporto sulle attività svolte dagli organismi di cui al comma 1.

Art. 7.
(Ufficio per la tutela dell'origine italiana nel commercio elettronico).

      1. Presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero

dello sviluppo economico è istituito l'Ufficio per la tutela dell'origine italiana nel commercio elettronico, con la funzione di individuare nelle offerte dirette ai mercati esteri la presenza di comunicazioni che possono far ritenere una falsa indicazione dell'origine italiana di un prodotto.
      2. Accertata la sussistenza della falsa indicazione di un prodotto, il Ministero dello sviluppo economico comunica le risultanze istruttorie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e concorda con il medesimo le iniziative di tutela consentite dagli accordi internazionali e dalle legislazioni nazionali degli Stati interessati.
      3. L'attività di vigilanza prescritta dal presente articolo è svolta prioritariamente riguardo ai mercati di consumo maggiormente rilevanti.
Art. 8.
(Intese con le piattaforme di commercio elettronico).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono a stipulare, nelle materie di loro competenza, protocolli d'intesa con le piattaforme di commercio elettronico al fine di garantire l'autenticità dei prodotti offerti nei siti internet delle piattaforme medesime e di eliminare tempestivamente le offerte di prodotti contraffatti, ovvero recanti una falsa indicazione o una falsa evocazione dell'origine italiana.
      2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono pubblicati dai Ministeri di cui al medesimo comma 1 nei rispettivi siti internet istituzionali.

Art. 9.
(Fondo enti locali).

      1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento

all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente».
TITOLO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME SULLA CONTRAFFAZIONE E SULL'USO ILLECITO DI MARCHI
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 514 del codice penale).

      1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 514. – (Produzione e commercio di prodotti contraffatti). – Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio o mette altrimenti in circolazione prodotti contraffatti mediante l'utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.
      Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, partecipa con funzioni meramente esecutive, alla produzione, all'introduzione nel territorio dello Stato, alla detenzione per la vendita o alla commercializzazione di prodotti contraffatti mediante l'utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.


      È punito con la pena di cui al primo comma, a querela della persona offesa, chiunque, potendo conoscere del titolo di proprietà industriale, attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, fabbrica o adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio o mette comunque in circolazione prodotti realizzati violando brevetti per invenzione o modelli di utilità. Si applica la pena di cui al secondo comma a chiunque partecipi all'illecito con funzioni meramente esecutive.
      I delitti di cui al presente articolo sono punibili, a condizione che siano state osservate le norme dello Stato, dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari».
Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 514-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 514 del codice penale, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 514-bis. – (Riproduzione e uso illecito di marchi). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 514, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, riproduce o fa uso senza averne diritto di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.
      Chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in commercio prodotti contraddistinti da un logo che le norme dello Stato o dell'Unione europea riservano a categorie di prodotti conformi a specifici requisiti, senza che i prodotti medesimi presentino i requisiti prescritti, è punito con la reclusione da

uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
      Il delitto di cui al primo comma è punibile a condizione che siano state osservate le norme dello Stato, dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari».
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 514-ter del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 514-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 514-ter. – (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 514 e 514-bis è sempre ordinata, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
      Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
      Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
      Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale».

Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 514-quater del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 514-ter del codice penale, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 514-quater. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 514 e 514-bis sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 514 e 514-bis, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

Capo II
MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE ALLA FALSA INDICAZIONE DELL'ORIGINE DI UN PRODOTTO
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 517 del codice penale).

      1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 517. – (Falsa indicazione dell'origine di un prodotto). – Chiunque introduce sul territorio dello Stato o pone in commercio un prodotto indicando, nella confezione o nella pubblicità, un'origine diversa da quella riferibile al prodotto stesso ai sensi della normativa vigente è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000.
      Qualora la condotta di cui al primo comma consista nella falsa indicazione

dell'origine italiana del prodotto mediante l'apposizione sulla confezione delle diciture “made in Italy” o “prodotto in Italia” o altre equivalenti, ovvero mediante la menzione dell'origine italiana nella pubblicità, la pena massima è elevata a quattro anni di reclusione.
      Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, chiunque introduce nel territorio dello Stato o pone in commercio un prodotto evocandone l'origine italiana nella confezione o nella pubblicità, mediante denominazioni, marchi, riferimenti geografici, disegni, figure o altre modalità di comunicazione, senza che ciò sia vero ai sensi delle disposizioni vigenti sull'origine, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 40.000 a euro 400.000.
      In caso di importazione, i delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo sussistono fin dalla presentazione dei prodotti in dogana, a qualsiasi titolo e per qualunque destinazione.
      Nei casi di cui ai commi primo, secondo e terzo è ordinata la confisca dei prodotti».
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 517-bis del codice penale).

      1. L'articolo 517-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 517-bis. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dall'articolo 517 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto articolo 517, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

Art. 16.
(Modifica dell'articolo 518 del codice penale).

      1. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 518. – (Pene accessorie). – Nel caso di cui agli articoli 514 e 514-bis e 517 il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica:

          a) la pubblicazione della sentenza;

          b) la chiusura dello stabilimento produttivo o dell'esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso o accertato da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi;

          c) la revoca di iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività nello stabilimento produttivo o nell'esercizio commerciale;

          d) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 35-bis;

          e) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis;

          f) l'incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 32-ter;

          g) il divieto o la revoca di accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

          h) il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, per la promozione di prodotti rispetto ai quali vi sia stata attività di contraffazione;

          i) l'espulsione o il divieto di accesso nel territorio di condannati responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera;

          l) l'interdizione per gli spedizionieri condannati per reati di contraffazione, dell'accesso ai varchi doganali.

      Quando i delitti di cui agli articoli 514, 514-bis e 517 sono commessi nell'esercizio di attività commerciali la condanna comporta sempre la pubblicazione della sentenza».

Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 17.
(Abrogazioni di articoli del codice postale).

      1. Gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475, 517-ter, 517-quater e 517-quinquies del codice penale sono abrogati.

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

      1. I commi 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25-bis:

              1) al comma 1, lettera f-bis), le parole: «473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «514, 514-bis e 517»;

              2) al comma 2, le parole: «473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «514, 514-bis, e 517»;

          b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera a), le parole: «, 517-ter e 517-quater» sono sostituite dalla seguente: «514-bis».

TITOLO III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 20.
(Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, le parole: «473 e 474,» sono soppresse;

          b) al comma 3-quinquies, dopo le parole: «di cui agli articoli 414-bis,» sono inserite le seguenti: «514, 514-bis, 517,».

Art. 21.
(Modifica all'articolo 259 del codice di procedura penale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 259 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sequestro di prodotti contraffatti di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, la custodia è disposta limitatamente al tempo necessario allo svolgimento della procedura di cui all'articolo 260, comma 3-ter, finalizzata alla distruzione delle merci».

Art. 22.
(Modifica all'articolo 260 del codice di procedura penale).

          1. Al comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale, le parole: «nei procedimenti a carico di ignoti» sono soppresse.

Art. 23.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «473, 474, 515, 516 e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «514, 515, 516 e 517».

TITOLO IV
MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N.271.
Art. 24.
(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271).

      1. Al comma 1 dell'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto infine, il seguente periodo: «In caso di sequestro di rilevanti quantità di prodotti contraffatti, di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, si procede all'inventariazione per categorie di prodotto mediante una stima per massa o per volume».

TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PUNIBILITÀ
Art. 25.
(Acquisto simulato di merci contraffatte. Ritardo degli atti di cattura, di arresto o di sequestro).

      1. Fermo restando disposto quanto dall'articolo 51 del codice penale, non sono

punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
      2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.