• C. 2881 EPUB Proposta di legge presentata il 16 febbraio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2881 Disposizioni fiscali e di semplificazione per favorire la costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2881


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARTI, ALTIERI, BIANCONI, CAPEZZONE, CHIARELLI, CIRACÌ, CORSARO, FABRIZIO DI STEFANO, DISTASO, FUCCI, LAFFRANCO, LAINATI, LATRONICO, NIZZI
Disposizioni fiscali e di semplificazione per favorire la costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana
Presentata il 16 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Numerose indagini promosse da Unioncamere nel corso degli ultimi anni, rilevano che circa il 90 per cento delle imprese di piccole e medie dimensioni, che hanno meno margini per finanziarsi e minore capitalizzazione, stenta a proseguire l'attività a causa dell'attuale politica fiscale divenuta ormai intollerabile, molto più che in passato. Nel secondo trimestre dell'anno in corso hanno cessato di esistere migliaia di piccole aziende a causa della crisi economica, che persiste da sette anni nel nostro Paese, a testimonianza che l'elevata pressione fiscale, unitamente a un sistema burocratico costoso, complicato e spesso ingestibile, hanno scoraggiato molti imprenditori, soprattutto del Mezzogiorno, dal proseguire la propria attività aziendale, commerciale o artigianale. Inoltre le scelte di politica economica e, come rilevato, anche fiscale, introdotte recentemente, hanno ulteriormente penalizzato il segmento dell'impresa italiana, proprio quella costituita in piccole e medie dimensioni, che rappresenta oltre il 95 per cento delle aziende del nostro Paese, la cui esistenza si basa principalmente sulla creatività, che si sente indifesa e finanziariamente debole e che, vale la pena di ribadire, comprende quelle imprese che hanno, con grandi difficoltà, prodotto ricchezza e maggiore qualità della vita nel nostro Paese.
      La presente proposta di legge pertanto, interviene proprio con l'intento di invertire lo scenario negativo esposto (sia economico-finanziario che fiscale), in cui attualmente si trova il nostro Paese, attraverso una serie di misure volte a snellire radicalmente le procedure amministrative e legali per costituire le società a responsabilità limitata, con l'obiettivo di incoraggiare lo spirito imprenditoriale dei giovani, introducendo nuove norme volte ad accelerare la costituzione e, quindi, l'inizio dell'attività imprenditoriale, così come previsto dai princìpi generali stabiliti dall'articolo 1. Non si tratta di una nuova struttura giuridica, ma piuttosto della possibilità di costituire una società a responsabilità limitata senza bisogno di disporre di un capitale minimo. Se fino ad oggi per dare vita a una società a responsabilità limitata, la cui disciplina è simile a quella delle società per azioni, è necessario un capitale sociale minimo di 10.000 euro, nonché una serie di adempimenti quali la stipula del contratto, il controllo notarile, il versamento di almeno il 25 per cento dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito e della totalità dei conferimenti in beni nonché l'iscrizione entro venti giorni al registro delle imprese a cura del notaio, con l'introduzione delle norme previste dall'articolo 2 della presente proposta di legge, i neo-imprenditori potranno intraprendere la nuova attività dopo aver depositato 1 euro (somma che deve essere aumentata, entro tre anni, a 5.000 euro, a condizione che il bilancio lo consenta, e con una proroga, in caso di pareggio o di mancato raggiungimento di utili d'esercizio, di ulteriori tre anni) e aver sottoscritto un documento prestampato fornito dal notaio, senza dover attendere il permesso formale o la registrazione dell'avvenuta costituzione presso il registro delle imprese della competete camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito «camera di commercio». Inoltre, contemporaneamente, la presente proposta di legge prevede che l'iscrizione delle società a responsabilità limitata nel registro delle imprese sia effettuata tramite autocertificazione unitamente al documento prestampato fornito dal notaio; l'autocertificazione autorizza, pertanto, l'imprenditore a iniziare immediatamente l'attività d'impresa.
      Si prevedono, poi, dei controlli su tali autocertificazioni e le relative misure in caso di irregolarità.
      L'articolo 3 stabilisce, inoltre, che l'imposta sul reddito complessivo netto dell'impresa, attualmente avente un'aliquota pari al 33 per cento, sia ridotta di dieci punti in percentuale. Tale abbattimento risulta quanto mai necessario in quanto il carico fiscale, in particolare per le società a responsabilità limitata, il cui segmento è costituito principalmente proprio dalle piccole e medie imprese, ha registrato, specie nell'ultimo anno, un livello di imposizione fiscale assolutamente esorbitante.
      Pertanto un abbattimento netto e immediato di dieci punti sulla tassazione in favore del sistema produttivo e delle imprese costituite sotto forma di società a responsabilità limitata provocherebbe certamente uno shock positivo per l'intera economia nazionale e, conseguentemente, per lo sviluppo e la competitività del «sistema Paese».
      L'articolo 4 prevede la reintroduzione dell'istituto della programmazione fiscale, il cui gettito erariale si rende necessario al fine dell'utilizzo delle norme di copertura finanziaria, derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) prevista dall'articolo 4 della presente proposta di legge. Infine, con l'articolo 5 sono dettate le norme necessarie per la copertura finanziaria della legge.
      In definitiva, con la presente proposta di legge si intende modernizzare il sistema delle società a responsabilità limitata, proprio per fornire alle imprese degli strumenti normativi volti a semplificare la costituzione societaria, rendendola più snella e immediata, consentendo alle stesse imprese di attuare in modo rapido i propri progetti imprenditoriali, accelerando i tempi per la registrazione ed eliminando quelle lungaggini burocratiche che rallentano l'inizio dell'attività imprenditoriale e che, attualmente, creano un'evidente sfiducia, specie tra i giovani che vorrebbero intraprendere la professione di imprenditore.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge reca norme per l'incentivazione e la promozione della costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di rendere più competitive le strutture giuridiche delle piccole e medie imprese, nonché di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana.

Art. 2.
(Norme regolamentari in materia di società a responsabilità limitata).

      1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza necessari per attuare in modo rapido e snello i progetti imprenditoriali, attraverso la costituzione di società a responsabilità limitata e l'estensione del ricorso all'autocertificazione. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma, altresì, alle seguenti norme, volte a facilitare la costituzione delle società a responsabilità limitata e a eliminare, ai fini della medesima costituzione, le necessità di redazione di un atto notarile:

          a) all'atto della costituzione della società a responsabilità limitata l'ammontare

del capitale sociale è pari a 1 euro; entro tre anni dall'avvenuta costituzione tale importo è aumentato a 5.000 euro attraverso gli utili di bilancio derivanti dall'attività della stessa società. In caso di perdita d'esercizio o di pareggio di bilancio, al fine dell'aumento del capitale sociale è concessa una proroga di ulteriori tre anni;

          b) per la costituzione della società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo è redatto e sottoscritto tramite un documento o modello prestampato, predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fornito da un notaio, avente finalità di scrittura privata, recante le disposizioni dello statuto; per la validità dell'atto costitutivo sono necessarie solo le firme dei soci della società a responsabilità limitata;

          c) l'iscrizione delle società a responsabilità limitata nel registro delle imprese, presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è effettuata tramite autocertificazione e presentazione dell'atto costitutivo di cui alla lettera b);

          d) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c) vale quale autorizzazione all'inizio dell'attività d'impresa;

          e) entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività d'impresa, la camera di commercio effettua i necessari controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui alla lettera c);

          f) nel caso in cui la camera di commercio ravvisi delle irregolarità nelle dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui alla lettera c), essa può sospendere l'esercizio dell'attività d'impresa, in attesa dell'avvenuta regolarizzazione delle medesime dichiarazioni.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle società).

      1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, dopo le parole: «27,5 per cento» sono aggiunte le seguenti: «; per le società a responsabilità limitata, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 23 per cento».

Art. 4.
(Programmazione fiscale).

      1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015, l'istituto della programmazione fiscale, alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

          a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

          b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
      2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

          a) per i quali sono sussistite cause di esclusione o d'inapplicabilità degli studi

di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015;

          b) che hanno svolto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2014;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il periodo d'imposta 2015 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015.
      3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
      4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2015 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività

istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015, comporta che la proposta di cui al comma 3 del presente articolo sia formulata dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, su iniziativa del contribuente.
      5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2016; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della medesima proposta.
      6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione fiscale, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) per la parte dichiarata eccedente a quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento stabilita dall'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, le aliquote marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), sono ridotte di 4 punti percentuali;

          c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

          d) l'IRAP si applica esclusivamente per la parte programmata.
      7. Per i periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'IVA:

          a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di IVA;

          b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

          c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione fiscale, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'IVA, in ragione del volume di affari corrispondente

ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
      9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni del comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni del comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni del comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo, non operano qualora siano constatate a carico del contribuente condotte che integrano le fattispecie previste dagli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.
      10. Fatta salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e di segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta di programmazione fiscale, o siano state constatate, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei confronti dello stesso contribuente non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo. Le disposizioni del presente comma non operano qualora la difformità dei dati e degli elementi sia di entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
      11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio di cui al comma 1, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione delle proposte di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle citate proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
      12. Ai contribuenti destinatari della programmazione fiscale di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro i termini di legge, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
      13. Agli importi determinati ai sensi del comma 12 del presente articolo si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un'imposta sostitutiva del 28 per cento delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP e, per le altre tipologie di soggetti, del 23 per cento.
      14. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'IVA determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.
      15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione della medesima programmazione, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni e interessi.
      16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e di 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, e sono dovuti una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 del presente articolo rende applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Sono altresì esclusi il riporto al periodo d'imposta successivo del credito dell'IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione e il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
      19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della programmazione fiscale previsto dal comma 1 del presente articolo, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA ovvero dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
      20. Oltre ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, sono altresì esclusi dalla applicazione dell'istituto della programmazione fiscale di cui al comma 1 i soggetti:

          a) per i quali sussistono cause di esclusione o d'inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          b) che non erano in attività in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 12;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della programmazione fiscale, per i periodi d'imposta di cui al comma 12 e per le annualità d'imposta 2005 e 2006 ai fini dell'IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.


      21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale di cui al comma 1 effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.300 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.400 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9.135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

          a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 415.200.000 euro per l'anno 2015 e a 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2015 e a 102 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2015 e a 48 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 2.800.000 euro per l'anno 2015 e a 7.800.000 euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150.200.000 euro per

l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          b) per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare una quota, pari, rispettivamente, a 4.572.000 euro, a 5.031.000 euro e a 4.922.000 euro, delle dotazioni dei capitoli del bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti in favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati dalla presente lettera, le dotazioni iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2015-2017, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui alla presente lettera, anche interessando diversi

capitoli relativi alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni dei capitoli di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a 335.400.000 euro per l'anno 2015 e a 11.400.000 euro per l'anno 2016;

          c) a decorrere dall'anno 2018, si provvede inoltre ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.