• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05152 SCILIPOTI ISGRO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: la normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili o...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05152 presentata da DOMENICO SCILIPOTI ISGRO'
mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n.566

SCILIPOTI ISGRO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili o LSU, nata come una politica attiva del lavoro in Italia, e basata sulla partecipazione a iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo per soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (come i lavoratori espulsi dalle medie e grandi imprese ai quali veniva erogata la CIGS, cassa integrazione guadagni straordinaria, dalle casse dello Stato) ha disposto, a fronte di quel costo sostenuto, di adibire tali lavoratori ad attività rivolte alla collettività (cosiddetti socialmente utili) presso i comuni di residenza, utilizzandone le professionalità e le capacità lavorative;

la normativa di riferimento per i lavori socialmente utili è la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che, agli artt. 22 e 26, reca la delega al Governo, attuata con l'emanazione di due successivi decreti legislativi: il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno ed il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

l'art. 3 del decreto legislativo n. 280 del 1997, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell'acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di 12 mesi per i relativi progetti;

l'art. 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo: "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi"; "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi"; "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi"; "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali";

all'art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti, in relazione alla cura della persona, all'ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

considerato che:

nello specifico, la Regione Siciliana, da sempre in emergenza disoccupazione, dal 1997 ha avviato, ai sensi dei suddetti decreti legislativi, moltissimi progetti, permettendo di utilizzare oltre 6.000 disoccupati, dislocati fra enti locali, ASP (aziende sanitarie provinciali), Regione stessa, altri enti da quest'ultima controllati o partecipati, nonché cooperative e parrocchie;

i lavoratori sono stati utilizzati in progetti specifici, nell'ambito dei settori previsti dalla legge per 12 mesi e, a seguito delle proroghe, hanno iniziato a essere utilizzati in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione e affini, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000, da un lato favorendo la creazione di nuove aspettative di lavoro (non nuove in Sicilia come iter d'assunzione), dall'altro garantendo una regolare gestione da parte degli enti dei bilanci interni e dei servizi offerti;

a tutt'oggi e da oltre 18 anni, tali lavoratori sono organici agli enti, all'interno dei quali prestano il proprio servizio, con indiscutibile professionalità e dimostrata responsabilità (servizio che va dall'istruttore contabile, all'istruttore tecnico, all'istruttore amministrativo o addetto alla manutenzione, alla gestione verde pubblico, ai servizi cimiteriali, eccetera);

più volte la Regione Siciliana, ha cercato di riorganizzare la propria struttura amministrativa con la volontà di mettere fine all'illegittimo utilizzo con varie disposizioni, rivelatesi poi dei meri palliativi inconcludenti di norme risolutorie, qui di seguito brevemente citate:

dopo la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il primo accenno di stabilizzazione è stato effettuato con l'art. 25 della legge finanziaria per il 2004 (legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21);

l'anno successivo è stata emanata la legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", che, all'art. 71, ha sancito che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un Fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21";

nel 2006 la legge regionale n. 16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili". Disposizioni varie", ha indicato le procedure da seguire per la stabilizzazione del personale precario e, all'art. 1 comma 1 lett. b), inserisce, tra i beneficiari, i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili cosi come definito dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 24 del 2000;

attualmente, la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in vigore, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", all'articolo 30 recita:

«Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, commi 8 - 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica»;

da notizie in possesso dell'interrogante, valutando quest'ultimo dettato normativo per la sostanza in esso contenuta, non si può fare altro che stigmatizzare l'ennesimo lavoro inconcludente redatto a "4 mani" (Stato-Regioni) a danno dei lavoratori socialmente utili;

tenuto conto che si continua a non voler riconoscere il lavoro di tali categorie di lavoratori, mantenendoli in uno stato di povertà assoluta (secondo i dati ISTAT del 28 febbraio 2014) e ledendo alcuni principi cardini della Costituzione italiana quali: l'articolo 4, rubricato "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"; l'articolo 36 e successivi, rubricato "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."; l'articolo 37, rubricato "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione."; l'articolo 38, rubricato "I lavoratori hanno diritto che siano pervenuti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria";

considerato inoltre che ad avviso dell'interrogante:

l'incapacità del Governo e dell'Assemblea legislativa regionale attuale ha riportato indietro di anni la platea, costringendola allo sciopero, per avere quello che è un diritto: il corrispettivo del lavoro, che in modo sleale continuano a definire sussidio;

infine, vanno nuovamente sottolineate le aspettative di questi lavoratori, confermate con la sentenza 15 marzo 2012 (causa Sibilio C 157/11) dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che verte su un'interpretazione delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

dalla suddetta sentenza scaturisce che la pressoché totalità dei lavoratori LSU sono stati, negli anni, ordinariamente impiegati per lo svolgimento di normali attività istituzionali, al pari degli altri lavoratori a tempo indeterminato, ma con una differenza: sottopagati e senza previdenza;

per la Corte di Giustizia europea, ai sensi della suddetta direttiva 1999/70/CE, in tali casi, detti lavoratori hanno diritto a ottenere le eventuali differenze retributive e, soprattutto, il riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio, sia i fini giuridici (per esempio per le progressioni di carriera) sia ai fini contributivi e pensionistici,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa ai lavoratori inoccupati o disoccupati della Regione Sicilia;

se sia a conoscenza della reale situazione e delle condizioni descritte in premessa e, in caso affermativo, per quali ragioni non abbia proceduto celermente alla risoluzione della problematica in oggetto.

(4-05152)