• C. 750 EPUB Proposta di legge presentata il 15 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.750 [Orari Esercizi Commerciali] Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
approvato con il nuovo titolo
"Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 750


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELL'ORCO, ALBERTI, BALDASSARRE, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, CASTELLI, CATALANO, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLINELLA, GHIZZONI, SILVIA GIORDANO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, ZACCAGNINI
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Presentata il 15 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le norme di liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali introdotte dapprima dall'ultimo Governo Berlusconi in via sperimentale con la manovra correttiva dall'agosto 2011 e successivamente confermate, in via definitiva, dal Governo Monti nell'ambito della «manovra Salva Italia» varata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono rivelate fallimentari. Tali norme infatti sono state introdotte all'interno di un quadro anticrisi ma, ad oltre un anno dalla loro entrata in vigore, possiamo senza dubbio affermare che non abbiano avuto gli effetti sperati per il semplice fatto che, soprattutto in un periodo di recessione in cui la disponibilità economica delle famiglie e dei consumatori si riduce e, come hanno ben potuto verificato gli stessi esercenti, non basta allungare gli orari dei negozi per aumentare il fatturato.
      L'aspetto problematico della questione, a cui questa proposta di legge intende porre riparo, non è tanto l'inefficacia delle misure sotto l'aspetto del sostegno all'economia quanto purtroppo il danno che si è creato sotto il profilo della conflittualità nell'attribuzione di competenza della materia tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale, nonché sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, sotto il profilo di un vero danno economico nei confronti dei piccoli commercianti che hanno subìto sulla loro pelle la disapplicazione dell'articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
      La liberalizzazione prevista dal decreto Monti dunque esce fuori dal dettato costituzionale nella misura in cui, non operando alcuna distinzione tra piccoli e grandi esercenti, li pone in condizione di concorrenza diretta e spietata, senza mediazione alcuna. La conseguenza di questa deregulation è infatti che la grande distribuzione compete incidendo sulla tutela dei lavoratori e costringendo il personale a turni massacranti, i piccoli esercenti invece, che non possono contare su una risorsa di personale altrettanto consistente, soccombono alla concorrenza. Ma il principio della libera concorrenza non può soverchiare una serie di altri diritti e princìpi costituzionali tra cui quello delle pari opportunità. Il risultato di questa concorrenza da far-west è la chiusura dei piccoli esercizi con una desertificazione dei centri storici e dei quartieri più periferici che è sotto gli occhi di tutti. Secondo i dati di Confcommercio, nel primo bimestre 2013, solo nel settore della distribuzione commerciale, sono spariti quasi 10.000 negozi, con un vistoso crollo (-50 per cento) delle aperture di nuove attività.
      Da diversi mesi si sono susseguite critiche al citato decreto-legge n. 201 del 2011 e alla conseguente liberalizzazione delle aperture domenicali da parte di associazioni di categoria e comitati locali; anche la Confesercenti ha confermato la propria contrarietà al provvedimento, soprattutto con riferimento alle aperture domenicali e dei giorni festivi. Tale posizione è stata più volte ribadita dall'associazione e ora rafforzata dalla campagna «Libera la Domenica»; l'iniziativa è sostenuta anche a Taranto da comitati popolari come «Domenica no grazie», e punta a far pervenire in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare; altre critiche analoghe sono giunte dal comitato CALS (comitato anti liberalizzazioni selvagge) emiliano-romagnolo, che ha già raccolto oltre 50.000 firme.
      La presente proposta di legge si propone dunque di ricondurre la competenza legislativa e la potestà regolamentare nel settore del commercio alle regioni e agli enti locali ai quali spetta il compito della pianificazione della turnazione delle festività lavorative che non ricada pesantemente sui diritti dei lavoratori ma che tuteli contemporaneamente i diritti dei consumatori.
      L'ambito di applicazione delle disposizioni proposte è determinato con riferimento a tutti gli esercizi commerciali, evitando le distinzioni previste per le attività di somministrazione dalla riforma del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
      Si provvede quindi all'abolizione delle liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il ripristino della situazione precedente, con un ritorno alla liberalizzazione completa per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico. Al fine di contemperare l'interesse dei consumatori e la tutela dei diritti dei lavoratori del commercio, in tutte le altre zone invece saranno le regioni, di comune accordo con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, a definire un piano delle aperture domenicali e festive che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 preveda, in ogni comune, un 25 per cento degli esercizi aperti per settore merceologico, nonché un numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale su un modello che è già stato sperimentato con successo a Modena.
      L'articolo 2 prevede un osservatorio che monitori gli effetti della nuova legge.
      È stabilito un congruo termine affinché le regioni possano avviare le concertazioni tra le parti interessate alla redazione e all'entrata a regime del piano delle aperture festive.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali).

      1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

      2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
      3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
      4. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o

giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale.
      5. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2013.
Art. 2.
(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive).

      1. Dal 1o gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
      3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.