• C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 28 gennaio 2016); CARNEVALI Elena, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2682 Piano particolare di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità che restano prive di adeguato sostegno familiare, nonché delega al Governo per la disciplina del contratto di fiducia
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 698, d'iniziativa dei deputati
GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI, CARRESCIA, RAMPI
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
Presentata il 9 aprile 2013
n. 1352, d'iniziativa dei deputati
ARGENTIN, BIONDELLI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BONACCORSI, BONAFÈ, PAOLA BRAGANTINI, CAPONE, CAROCCI, CARRA, CASATI, CENNI, CHAOUKI, COSCIA, DE MICHELI, D'INCECCO, FANUCCI, FEDI, FERRO, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GASPARINI, GHIZZONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARTELLA, MAZZOLI, MELILLI, META, MOGHERINI, MONGIELLO, MORANI, MOSCATT, MURER, GIORGIO PICCOLO, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RUGHETTI, SCUVERA, SENALDI, STUMPO, VALERIA VALENTE, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
Presentata l'11 luglio 2013

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 28 gennaio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 2205, d'iniziativa dei deputati
MIOTTO, FOSSATI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, FANUCCI, GELLI, GRASSI, IORI, MURER, PATRIARCA, SBROLLINI, SCUVERA
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave nonché delle persone disabili prive del sostegno familiare
Presentata il 19 marzo 2014
n. 2456, d'iniziativa dei deputati
VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, OLIARO, ANDREA ROMANO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO, VEZZALI
Disposizioni per l'assistenza delle persone affette da grave disabilità, prive del sostegno familiare
Presentata il 16 giugno 2014
n. 2578, d'iniziativa dei deputati
BINETTI, D'ALIA, BUTTIGLIONE, DE MITA
Disposizioni in favore delle persone affette da grave disabilità nel periodo in cui viene meno il sostegno familiare
Presentata il 29 luglio 2014
n. 2682, d'iniziativa dei deputati
RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, SIMONETTI
Piano particolare di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità che restano prive di adeguato sostegno familiare, nonché delega al Governo per la disciplina del contratto di fiducia
Presentata il 23 ottobre 2014
(Relatore: CARNEVALI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi ed abb., recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;

            osservato che il testo in oggetto prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;

            rilevato che, relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, esse appaiono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione nonché alla materia «politiche sociali» di competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            rilevata, altresì, l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di inserire uno specifico richiamo alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;

            evidenziato che l'articolo 2, comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, si limita a prevedere il parere della Conferenza unificata anziché l'intesa per la definizione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, incidendo su una materia che investe profili di competenza legislativa delle regioni nella materia di «politiche sociali»;

            sottolineato, altresì, che la previsione dell'intesa della Conferenza unificata sarebbe opportuna in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, nonché in considerazione della disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire uno specifico richiamo alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;

            b) all'articolo 2, comma 2, del testo unificato valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere l'intesa della Conferenza unificata alla luce delle considerazioni svolte in premessa.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

            condivisa la finalità del provvedimento, volto a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza;

            condivisa la scelta di agevolare le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, prevedendo allo stesso tempo condizioni dirette ad escludere il rischio dell'elusione fiscale;

            rilevato che la formulazione dell'articolo 6, comma 1, sembrerebbe essere in contraddizione con la ratio del provvedimento nella parte in cui sarebbero esenti dall'imposta di successione e donazione solo i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei trust che siano stati istituiti in precedenza e non anche i trasferimenti ed i vincoli di destinazioni posti in essere al momento dell'istituzione del trust;

            osservato che sarebbe pertanto opportuno modificare la formulazione del predetto comma 1 eliminando, attraverso la soppressione della parola «istituiti», il riferimento a trust che siano stati già costituiti;

            sottolineata l'esigenza di ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave che siano prive di sostegno familiare ai soli casi in cui non sussistano le condizioni che

consentano a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in gruppo appartamento o in casa famiglia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

                1) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

                2) all'articolo 6, comma 3, lettera b), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere tra le condizioni richieste per concedere l'esenzione fiscale di cui al comma 1, che l'atto istitutivo del trust indichi anche le attività assistenziali e le strutture necessarie per escludere o comunque ridurre fortemente il rischio della istituzionalizzazione della persona disabile.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            evidenziata la particolare meritevolezza dell'intervento legislativo, il quale intende disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, affrontando pertanto in termini incisivi una problematica di notevole rilievo, sia sotto il profilo umano sia sotto il profilo sociale;

            rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni di carattere eminentemente tecnico ad alcune delle disposizioni tributarie agevolative recate dall'articolo 6,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'esenzione dall'imposta di successione e donazione dei trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, ai fini di una migliore redazione tecnica della disposizione, il comma 1, nei seguenti termini: «1. I beni e diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

            b) con riferimento all'articolo 6, commi 2 e 3, i quali stabiliscono le condizioni per fruire dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 6 per i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 debbano sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2, ovvero se i commi 2 e 3 intendano ciascuno prevedere una distinta ipotesi di fruizione dell'agevolazione stessa;

            c) con riferimento all'articolo 6, comma 6, il quale prevede la possibilità, per i comuni, di stabilire agevolazioni ai fini IMU in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, si tenga conto del fatto che il trust non risulta compreso tra i soggetti passivi dell'IMU: valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: «6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 698 Grassi e abbinate,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, dopo le parole: «della presente legge» siano aggiunte le seguenti: «e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;

            considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.), e «politiche sociali», di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

            condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

            rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);

            rilevato peraltro che l'articolo 2, comma 2 – che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo – si limita a prevedere un intervento consultivo della Conferenza unificata, riconoscendo così un livello di coinvolgimento delle Regioni ingiustificatamente inferiore rispetto a quello previsto dalle altre disposizioni del provvedimento nonché a quello previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

                all'articolo 2, comma 2, sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, al fine di garantire il rispetto della competenza regionale costituzionalmente garantita in materia di «politiche sociali» e del principio costituzionale di leale collaborazione e di assicurare altresì la coerenza con le altre disposizioni del provvedimento e con la disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
      2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.


      3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.
Art. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale).

      1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 9.
      2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
      3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 4.
(Finalità del Fondo).

      1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

          a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

          b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa

extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

          c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture medesimi;

          d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 5.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

      1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il

rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
      2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Art. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave).

      1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
      3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

          a) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;

          b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone disabili, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della

istituzionalizzazione delle persone disabili medesime;

          c) l'esclusivo beneficiario del trust sia la persona con disabilità grave;

          d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

          e) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust da parte del trustee;

          f) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;

          g) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

      4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
      5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
      6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
      7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
      8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
      9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
      10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Art. 7.
(Campagne informative).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.
(Relazione alle Camere).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

          a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal

2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.