• C. 3515 EPUB Proposta di legge presentata il 7 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3515 Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3515


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata DORINA BIANCHI
Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori
Presentata il 7 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Tra le diverse responsabilità cui siamo chiamati in quanto rappresentanti del popolo abbiamo anche quella di scegliere da chi farci aiutare per l'esercizio del nostro mandato, cioè di decidere liberamente a chi dare uno stipendio – e quanto dargli – senza alcun controllo né vaglio di competenza o di capacità che non sia la nostra personale valutazione.
      Abbiamo a disposizione una cifra non irrilevante per pagare i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici e possiamo utilizzarla praticamente senza rendere conto di come venga spesa. Ci si riferisce alla cosiddetta indennità per i portaborse, terminologia utilizzata proprio per accentuare la valenza negativa di questo contributo, di fatto sostanzialmente discrezionale: possiamo pagarci quel che vogliamo, chi vogliamo e dove vogliamo, purché abbia qualche attinenza con lo svolgimento del nostro mandato.
      L'altra faccia di questo contributo sono le migliaia di ragazze e di ragazzi che lavorano per noi e per i nostri colleghi senatori. Ricordiamo, nelle scorse legislature, la battaglia del Presidente della Camera dei deputati Fausto Bertinotti che impose il deposito del contratto di lavoro quale condizione per il rilascio del tesserino di accesso ai collaboratori parlamentari. L'effetto durò meno della pur breve legislatura, ma ciò che emerse fu un dato gravissimo di elusione della normativa fondamentale in materia di lavoro. Oggi, pur in mancanza di dati certi, possiamo immaginare di essere esattamente nella medesima situazione: almeno una parte dei collaboratori parlamentari non hanno un contratto, o perché è la soluzione più conveniente per ambedue le parti, perché magari si tratta di parenti, coniugi o affini con i quali si ritiene non sia neppure dignitoso stipulare un contratto. Il risultato, spesso, è che al termine della legislatura, mandiamo a casa qualche centinaio di persone, alle quali non abbiamo pagato un euro di contributi, senza assicurazione e che magari non possono neppure mettere nel curriculum l'attività prestata perché non risulta da nessun atto.
      È necessario invece provare a codificare la professione del collaboratore parlamentare, assicurando al prestatore d'opera le garanzie di ogni lavoratore – in regola – e impegnandoci noi stessi a utilizzare effettivamente il contributo stanziato solo per retribuire chi collabora nei nostri uffici.
      La presente proposta di legge prevede quindi anzitutto che siano individuati le mansioni che competono ai collaboratori, la loro qualifica e i titoli di studio richiesti.
      Affinché, però, quanto rilevato non rimanga un puro intento senza risposta, è necessario prevedere la contestualità tra l'accredito presso gli uffici parlamentari in qualità di collaboratore e l'istituzione di un albo dei collaboratori parlamentari presso i due rami del Parlamento: uno strumento di trasparenza e di visibilità anche per i giovani collaboratori.
      Solo con tali premesse sarà infatti possibile legare realmente il contributo che riceviamo per i collaboratori all'effettivo svolgimento di un'attività di assistenza da parte di questi. Il contributo diventa quindi un fondo per i collaboratori parlamentari che è a questi, e solo a questi, destinato.
      La previsione che i contributi non utilizzati per retribuire i collaboratori non possano essere altrimenti utilizzati comporterà poi una riduzione della spesa complessiva di questa voce, non essendo più indotti noi parlamentari a spendere comunque quanto messo a nostra disposizione.
      Ma con la presente proposta di legge si prevede anche la sottoscrizione di un codice etico. Un mezzo, questo, che responsabilizza il collaboratore ma che al contempo lo valorizza proprio perché tra noi parlamentari e lo stesso collaboratore esiste un rapporto di fiducia che in questo modo è supportato da una deontologia.
      In sostanza, se volessimo riassumere lo spirito di questa proposta di legge, potremmo dire che abbiamo la possibilità di essere datori di lavoro con soldi pubblici e che abbiamo una responsabilità che diventa enorme in periodi di crisi come questo: cerchiamo allora di agire nel modo migliore.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della figura professionale e compiti del collaboratore parlamentare).

      1. La presente legge istituisce e disciplina la figura del collaboratore parlamentare.
      2. Il collaboratore parlamentare coadiuva il membro del Parlamento, di seguito denominato «parlamentare», nell'esercizio delle funzioni legate al suo mandato.
      3. Ai fini della presente legge, è definito collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

          a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso il Senato della Repubblica o presso la Camera dei deputati;

          b) gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari;

          c) servizi di dattilografia e di copia;

          d) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

          e) elaborazione e redazione delle proposte di legge e dei disegni di legge nonché analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame delle Camere;

          f) elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

          g) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione;

          h) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

       4. I collaboratori parlamentari sono accreditati:

          a) presso il Senato della Repubblica o presso la Camera dei deputati;

          b) presso l'ufficio del parlamentare nel luogo di elezione.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributi per la retribuzione dei collaboratori parlamentari. Istituzione di un fondo per i collaboratori parlamentari).

       1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano il numero massimo di collaboratori che ogni parlamentare può accreditare, nonché l'ammontare di un fondo a disposizione di ciascun parlamentare esclusivamente per la retribuzione dei collaboratori».

      2. Il fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, può essere utilizzato soltanto per l'erogazione delle retribuzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.

Art. 3.
(Contratto di lavoro).

      1. I parlamentari sottoscrivono con i collaboratori un contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato ovvero nella modalità a progetto.
      2. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è in ogni caso risolto al termine, naturale o anticipato, della legislatura, a far data dal giorno di insediamento delle nuove Camere.

Art. 4.
(Titoli e incompatibilità).

       1. All'atto della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sono tenuti a presentare una dichiarazione che documenti il titolo di studio conseguito, le eventuali specializzazioni e le eventuali pregresse esperienze lavorative.
      2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, in relazione ai compiti di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

          a) diploma di scuola secondaria di secondo grado, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1;

          b) diploma di laurea, per i compiti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 1.

      3. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare i congiunti fino al terzo grado dei parlamentari.
      4. Non può altresì svolgere l'incarico di collaboratore chiunque abbia un rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con la Camera di appartenenza del parlamentare.

Art. 5.
(Competenze e retribuzione).

      1. Al collaboratore parlamentare spettano tutte le competenze previste dalla normativa vigente in relazione al contratto di lavoro sottoscritto.
      2. La retribuzione del collaboratore parlamentare è stabilita dal contratto di lavoro sottoscritto ed è erogata utilizzando il fondo determinato dagli Uffici di presidenza ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 6.
(Albo dei collaboratori parlamentari e codice etico).

      1. All'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare, questi si iscrive, a titolo gratuito all'albo dei collaboratori parlamentari istituito presso la Camera alla quale appartiene il parlamentare datore di lavoro.
      2. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, disciplinano l'istituzione e la tenuta degli albi di cui al comma 1 e regolano l'accesso dei collaboratori parlamentari in essi iscritti nelle sedi, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Gli albi dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 sono pubblicamente accessibili e disponibili al pubblico anche mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Camere.
      4. L'iscrizione all'albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza di corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.
      5. Unitamente al contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico approvato, d'intesa, dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, nel quale sono altresì stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso fino alla risoluzione del contratto di lavoro di collaboratore parlamentare.