C. 399 EPUB Proposta di legge presentata il 21 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.399 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 399 |
Basti ricordare che la proposta di revisione della parte seconda della Costituzione approvata nella XIV legislatura (atto Senato n. 2544-D) prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari così come la riduzione del numero dei parlamentari era prevista dalla «bozza Violante» discussa nella XV legislatura.
Con questa proposta di legge costituzionale chiamiamo ad un atto di serietà e di responsabilità tutte le forze politiche che a parole si dichiarano favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari proponendo la riduzione del numero dei deputati a trecento e del numero dei senatori a centocinquanta, in entrambi i casi comprensivi dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di trecento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantatre».
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno».
1. Le disposizioni degli articoli 56, commi secondo e quarto, e 57, commi secondo e terzo, della Costituzione, come da ultimo modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.