C. 403 EPUB Proposta di legge presentata il 21 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.403 Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 403 |
I pesantissimi sacrifici imposti ai cittadini e in particolare alle fasce sociali più deboli e indifese, sono considerati discriminatori dall'opinione pubblica ancora più dato che i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative incidono notevolmente sulla spesa pubblica.
La razionalizzazione delle istituzioni e dei costi della politica non solo è urgente ma necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili al rilancio economico del Paese.
La democrazia e le istituzioni rappresentative hanno anche un «costo funzionale intrinseco», che comprende però quei privilegi che per l'opinione pubblica sono inaccettabili e che fanno della «classe dei politici» una «casta degli eletti».
Ridurre i costi della politica non vuol dire mettere in dubbio la democraticità delle istituzioni ma è una risposta concreta per risparmiare denaro pubblico che deve essere meglio allocato, soprattutto per l'abbattimento del carico fiscale in favore dei redditi da lavoro dipendente e da pensione e al finanziamento degli ammortizzatori sociali. Per operare questi tagli occorre, principalmente, rivedere il funzionamento degli enti istituzionali, a partire dalla riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi, snellire gli apparati burocratici e rivederne le funzioni anche per evitare la duplicazione dei ruoli. Risulta, quindi, necessario ridimensionare, ad esempio, il numero dei consiglieri in base alla dimensione demografica delle regioni. Così facendo non si risparmia solo lo «stipendio» del consigliere ma si ottimizzano le risorse con effetti in termini di efficienza riducendo anche i costi per le segreterie personali dei consiglieri: meno consulenti, meno incarichi e meno «auto blu». Appare, inoltre, assolutamente necessario incidere significativamente anche sulle indennità percepite dai consiglieri regionali.
La legge n. 108 del 1968 prevede, per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, una composizione da un minimo di 30 consiglieri a un massimo di 80, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. Con il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, viene previsto che il numero massimo di consiglieri, escluso il presidente, deve essere uguale o inferiore a 20 per le regioni con una popolazione fino a un milione di abitanti; uguale o inferiore a 30 per le regioni con una popolazione fino a 2 milioni di abitanti; uguale o inferiore a 40 per le regioni con una popolazione fino a 4 milioni di abitanti; uguale o inferiore a 50 per le regioni con una popolazione fino a 6 milioni di abitanti; uguale o inferiore a 70 per le regioni con una popolazione fino a 8 milioni di abitanti; uguale o inferiore a 80 per le regioni con una popolazione superiore ad 8 milioni di abitanti. Allo stato attuale non tutte le regioni hanno ancora provveduto a ridurre il numero dei consiglieri in base alle nuove disposizioni del citato articolo 14.
Con la presente proposta di legge intendiamo ridurre di 592 unità il numero dei consiglieri regionali come si evince dalla tabella allegata. La proposta di legge si compone di un solo articolo che stabilisce, alla lettera a) del comma 1, la riduzione del numero dei consiglieri regionali (per un totale di 592 unità) e, alla lettera b) del medesimo comma, la riduzione dei loro emolumenti. Il numero dei consiglieri regionali viene rapportato al numero degli abitanti ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti stabilendo, altresì, un numero minimo di consiglieri (5) per le regioni con una popolazione inferiore a un milione di abitanti e un numero massimo di consiglieri (40) per le regioni con una popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, mentre gli emolumenti e le utilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, verranno in un certo qual modo parametrati allo stipendio lordo annuo di un lavoratore metalmeccanico al massimo livello, ovvero entro il limite massimo di 30.000 euro annui. La presente proposta di legge è una delle tante soluzioni concrete che si possono e si devono realizzare E si inserisce in un quadro molto più ampio di riforme che necessariamente dovranno essere approvate e sostanzialmente anticipa la riforma del Parlamento che deve dimezzare il numero dei deputati e dei senatori.
Sono queste riforme che riavvicinano i cittadini alla politica e all'amministrazione del «bene comune». L'approvazione della presente proposta di legge potrebbe rappresentare un primo passo per operare quel necessario riavvicinamento alle istituzioni democratico-rappresentative e, più in generale, alla classe politica.
Regioni | Popolazione |
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Valle d'Aosta | 128.230 | 35 | (*) | 80.000 | 5 | -30 |
Molise | 319.780 | 30 | 20 | 80.000 | 5 | -25 |
Basilicata | 587.517 | 30 | 20 | 80.000 | 7 | -23 |
Umbria | 906.486 | 31 | 20 | 80.000 | 11 | -20 |
Trentino-Alto Adige | 1.037.114 | 70 | (*) | 80.000 | 13 | -57 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.235.808 | 59 | (*) | 80.000 | 15 | -44 |
Abruzzo | 1.342.366 | 45 | 30 | 80.000 | 17 | -28 |
Marche | 1.565.335 | 43 | 30 | 80.000 | 20 | -23 |
Liguria | 1.616.788 | 40 | 30 | 80.000 | 20 | -20 |
Sardegna | 1.675.411 | 80 | (*) | 80.000 | 21 | -59 |
Calabria | 2.011.395 | 50 | 40 | 80.000 | 25 | -25 |
Toscana | 3.749.813 | 53 | 40 | 80.000 | 40 | -13 |
Puglia | 4.091.259 | 70 | 50 | 80.000 | 40 | -30 |
Emilia-Romagna | 4.432.418 | 50 | 50 | 80.000 | 40 | -10 |
Piemonte | 4.457.335 | 60 | 50 | 80.000 | 40 | -20 |
Veneto | 4.937.854 | 60 | 50 | 80.000 | 40 | -20 |
Sicilia | 5.051.075 | 90 | (*) | 80.000 | 40 | -50 |
Lazio | 5.728.688 | 74 | 50 | 80.000 | 40 | -34 |
Campania | 5.834.056 | 61 | 50 | 80.000 | 40 | -21 |
Lombardia | 9.917.714 | 80 | 80 | 80.000 | 40 | -40 |
(*) la composizione numerica per le regioni a statuto speciale è stabilita dai rispettivi statuti di autonomia.
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e acquista efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della citata data di entrata in vigore. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto dalla presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;
b) riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite massimo di 30.000 euro annui.