• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00416 la sentenza n. 4755 del 2013 del Consiglio di Stato - relativa ad un ricorso presentato dalla Federazione Coldiretti della regione Veneto concernente l'autorizzazione alla costruzione di un...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00416presentato daBENEDETTI Silviatesto diMartedì 5 novembre 2013, seduta n. 111

BENEDETTI, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la sentenza n. 4755 del 2013 del Consiglio di Stato - relativa ad un ricorso presentato dalla Federazione Coldiretti della regione Veneto concernente l'autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico su un'area di circa 120 ettari, insistente su zona territoriale omogenea agricola E2 nel comune di Canaro (Rovigo) – stabilisce che gli impianti fotovoltaici in area agricola possono essere realizzati anche se le norme urbanistiche regionali non lo prevedono;
in particolare, la sentenza statuisce che sulla normativa locale prevale il principio comunitario dello sviluppo delle energie rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE, recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, quindi, in deroga agli stessi;
la motivazione dei ricorrenti verteva proprio su una delibera con cui la regione Veneto autorizzava la realizzazione dell'impianto fotovoltaico suddetto, consentendo a coloro, che non sono riconosciuti come imprenditori agricoli, l'edificazione su terreni a destinazione agricola;
si è evidenziato che l'edificazione dell'impianto interferirebbe con lo sviluppo agricolo dell'area, contravvenendo, in qualche modo, allo stesso articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che espressamente dispone «che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...)»;
la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce come sia rimessa all'autorità regionale ed agli enti competenti, nell'ambito della conferenza di servizi, ogni valutazione di opportunità di inserimento di un impianto in area agricola; le procedure autorizzative dovrebbero, quindi, essere analizzate nel dettaglio specie per le ricadute dell'impianto non soltanto sul piano paesaggistico, ma anche sul contesto socio-economico e sullo sviluppo rurale;
il settore primario è l'unico nel nostro Paese che, ancorché in piena crisi economica, registra segnali positivi sia in termini di occupazione che di export di prodotti agroalimentari; nonostante ciò nessun provvedimento a livello centrale è stato sinora attuato al fine di promuovere e valorizzare il settore, ma anzi, attraverso una normativa quale quella ricordata in premessa, a parere degli interroganti, si tende a penalizzare l'agricoltura a favore di impianti per la produzione di energia che potrebbero senza dubbio essere collocati in altri contesti;
una tale tipologia di intervento, a parere degli interroganti, contribuirebbe certamente al fenomeno del «consumo di suolo» in agricoltura, posto che è noto che negli ultimi 20 anni la cementificazione e l'abbandono hanno sottratto all'agricoltura nazionale circa 5 milioni di ettari (passando da 18 a 13) pari al 28 per cento delle aree coltivate – e cioè la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola –:
di quali ulteriori elementi disponga in relazione ai fatti espressi in premessa e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia regionale e delle amministrazioni locali, intervenire per tutelare il patrimonio agricolo o a destinazione agricola dal consumo di suolo, in particolare da quello causato dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, garantendo che la loro installazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, non pregiudichi la produzione agricola locale e nazionale, e se non ritenga, altresì, opportuno valutare la possibilità di rivedere la normativa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che appare lesiva del patrimonio agricolo italiano. (3-00416)