• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11927    con interrogazione n. 2316/XV, depositata presso il consiglio della provincia autonoma di Trento in data 2 novembre 2015, si segnalava alla giunta provinciale che all'esito...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11927presentato daFRACCARO Riccardotesto diMercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   FRACCARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   con interrogazione n. 2316/XV, depositata presso il consiglio della provincia autonoma di Trento in data 2 novembre 2015, si segnalava alla giunta provinciale che all'esito dell'attività di monitoraggio per la verifica della conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, sulla sezione «Bussola della trasparenza» (http://www.magellanopa.it/bussola/), risultava che i comuni di Dro e Ala non soddisfacevano nessuno dei 66 indicatori contenuti nella predetta sezione;
   con interrogazione n. 2438/XV, depositata presso il consiglio della provincia autonoma di Trento in data 1o dicembre 2015 si segnalava che dalla verifica effettuata per il comune di Tione di Trento risultava che il punteggio attribuito al comune sulla sezione «Bussola della Trasparenza» era di 20 punti rispetto ai 66 indicatori che avrebbero dovuto essere soddisfatti;
   in entrambe le predette interrogazioni, considerato che lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'articolo 54, comma 1, n. 5, prevede che spetta alla giunta provinciale la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e che ad essa è riservato il potere sostitutivo per il recepimento degli atti obbligatori per legge, si chiedeva alla giunta quali iniziative intendeva avviare per rendere immediatamente disponibili i dati richiesti, con le caratteristiche e le modalità previste dalla normativa, sui siti istituzionali dei comuni citati e per verificare eventuali responsabilità per la situazione attuale;
   alle predette interrogazioni la giunta provinciale ha risposto, rispettivamente in data 20 gennaio 2016 all'interrogazione n. 2316/XV e in data 7 gennaio 2016 all'interrogazione n. 2438/XV. In entrambi i casi la giunta provinciale ha affermato che per soddisfare la necessaria uniformità nella pubblicazione delle informazioni e delle modalità di rappresentazione delle medesime, imposta dalla legge statale, l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2014 rinvia in gran parte alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e all'allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività – e conseguentemente dei dati e delle informazioni – dei medesimi enti;
   la giunta provinciale ha ricordato che con nota circolare n. 4 del 19 novembre 2014 la regione Trentino-Alto Adige ha precisato, che per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2014, per le parti che rinviano al decreto legislativo n. 33 del 2013, si deve tener conto delle indicazioni contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012 o contenute nelle deliberazioni e negli orientamenti dell'ANAC. Ricorda inoltre che la legge regionale n. 10 del 2014 prevede la diretta applicazione di gran parte degli articoli contenuti nello stesso decreto n. 33, fra i quali gli articoli 1, 2, 4, 5 (accesso civico), 6, 7 (dati aperti e utilizzo), 8 (decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione), 9 (accesso alle informazioni pubblicate in siti);
   la giunta provinciale rileva tuttavia che risultano direttamente applicabili agli enti locali della regione gli articoli 43 e 45 del decreto, in particolare nelle parti in cui individuano nell'Autorità nazionale anticorruzione e nella Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) i soggetti destinatari delle segnalazioni di inesatta applicazione o inadempimento degli obblighi di pubblicazione, in quanto preposti alla funzione di vigilanza su tale applicazione; il decreto prevede infatti che la Commissione eserciti «poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Da questa ultima disposizione si deduce che le funzioni di vigilanza e controllo per il settore particolare dell'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza sono state attribuite dal legislatore nazionale a specifici organismi, attivi per tutti gli enti destinatari della disciplina;
   infine, la giunta provinciale esclude di poter esercitare, con riferimento ai comuni trentini, un ruolo di controllo nella materia specifica, apparendo evidente come il legislatore statale abbia inteso affidare la funzione «regolatrice» sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza a soggetti che operano su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire un adeguamento uniforme alla normativa;
   ad avviso dell'interrogante, la giunta non interpreta correttamente gli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, o comunque li interpreta in forma restrittiva, poiché, se è vero che questi attribuiscono chiaramente la funzione regolatrice all'ANAC, è anche vero che i medesimi articoli non dispongono che le province autonome di Trento e Bolzano o le regioni debbano rinunciare alle funzioni di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge, i quali, nella fattispecie, tendono allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
   la giunta provinciale di Trento, in qualità di organo deputato alla vigilanza sull'osservanza delle leggi da parte degli enti locali, nel caso in cui rilevi la non corretta applicazione delle leggi statali, è tenuta a darne notizia al soggetto vigilato e a segnalare il fatto all'organo competente per sollecitarne l'intervento. Diversamente opinando, un atteggiamento di inerzia rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 metterebbe a repentaglio i principi di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza anche normativa, per meglio definire il ruolo e le responsabilità degli organi istituzionali titolari dei poteri di vigilanza su enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aziende pubbliche di servizi alla persona, aziende dei comuni e consorzi dei comuni in riferimento all'osservanza del decreto legislativo n. 33 del 2013, anche con riferimento alla segnalazione da parte di tali soggetti all'autorità nazionale anticorruzione in merito ad inadempienze degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. (4-11927)