• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07644    la direttiva europea BRRD (bank recovery and resolution directive) ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e ha regolamentato il «bail in», il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07644presentato daSOTTANELLI Giulio Cesaretesto diMercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva europea BRRD (bank recovery and resolution directive) ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e ha regolamentato il «bail in», il cosiddetto «salvataggio interno»;
   tale direttiva fornisce alle cosiddette «autorità di risoluzione», ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, poteri e strumenti per: a) pianificare la gestione delle crisi; b) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; c) gestire al meglio la fase di «risoluzione»;
   in caso di crisi bancarie si ricorre alla risoluzione quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l'interesse pubblico;
   con il termine « bail in» si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali);
   l'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/(UE) e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (208) prevede che il bail-in è disposto: a) per ripristinare il patrimonio di una banca o società bancaria sottoposta a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; o b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale;
   ai sensi del successivo articolo 49 sono soggette al « bail-in» tutte le passività ad eccezione delle seguenti: 1) i depositi di importo fino a centomila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi); 2) passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti; 3) passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito); 4) passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; 5) passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; 6) debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare;
   in particolare, il medesimo articolo al comma 1, lettera c), esclude dal « bail in» «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili»;
   in base a tale disposizione sembrerebbe, quindi, che le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o per relazione fiduciaria (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza, i titoli detenuti in un conto apposito) sarebbero esenti dal « bail in» –:
   se non ritenga utile ed opportuno, anche per rassicurare i risparmiatori italiani, assumere iniziative per prevedere espressamente che tra le esclusioni del « bail in» sia considerato il cosiddetto «conto titoli», di cui all'articolo n. 1838 del codice civile (deposito di titoli in amministrazione), comprendendo sia i relativi interessi e/o dividendi sia le somme accreditate dei titoli venduti o cessati senza limite d'importo, eccetto gli eventuali titoli afferenti la banca depositaria. (5-07644)