• C. 3531 EPUB Proposta di legge presentata il 14 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3531 Modifiche agli articoli 76 e 77 della Costituzione concernenti il divieto di delegazione legislativa al Governo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3531


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, CORSARO, DISTASO, ALTIERI, CAPEZZONE, CHIARELLI, CIRACÌ, FUCCI, LAFFRANCO, LATRONICO, MARTI, PALESE
Modifiche agli articoli 76 e 77 della Costituzione concernenti il divieto di delegazione legislativa al Governo
Presentata il 14 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale trova il suo fondamento nella volontà di preservare il valore e l'efficacia della tripartizione e della separazione dei poteri sancita da Montesquieu, fondamento degli ordinamenti democratici e liberali occidentali: legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo) e giudiziario (Magistratura).
      Allorquando l'ordinamento segna momenti di indebolimento, di transizione o di cambiamento per assestamento alle mutate condizioni ab externo, si assiste a un arretramento d'influenza di uno dei tre poteri e, per la legge dei vuoti e dei pieni che in politica e nel bilanciamento istituzionale è priva di eccezioni, a un conseguente avanzamento di uno degli altri.
      Così in questi ultimi due decenni in relazione a un indebolimento del potere legislativo parlamentare e dell'esecutivo si è assistito a un avanzamento del potere giudiziario, che talvolta ha compresso e sostituito nei fatti le altre funzioni. Addirittura si è assistito al fenomeno, comune a ogni posizione politica, di esponenti delegati all'esercizio della funzione giudiziaria che ricoprono posizioni primarie sia nelle Camere sia nel Governo.
      Un fenomeno legittimo, ma anomalo, che ha dato spesso luogo ad accesi dibattiti con complesse discussioni anche parlamentari.
      Inoltre, con l'accelerazione dei processi dell'economia, della comunicazione e sociali in genere, unita all'indebolimento di cui si discorreva in precedenza, il Parlamento ha visto ridurre in misura importante il suo peso in generale e nello specifico nell'esercizio della funzione legislativa.
      A prova di ciò basterebbe ricordare l'utilizzo abnorme dello strumento della decretazione d'urgenza, utilizzata non tanto per i fini propri per il quale fu concepito e normato nella Costituzione, ma piuttosto per aggirare le lentezze e i ritardi in cui incorre solitamente il procedimento legislativo ordinario.
      Su questo punto ci sarebbe da soffermarsi per segnalare che un'adeguata e mai seriamente voluta rivisitazione dei Regolamenti parlamentari, con poche ma efficaci modifiche, ovvierebbe alle lentezze di cui si discorre, sicché forse l'inerzia dimostrata non è soltanto frutto di colpevole negligenza.
      Detto questo, va anche detto che in ultima analisi con la decretazione d'urgenza la fase essenziale di legiferazione con voto parlamentare viene sostanzialmente rispettata. È il Parlamento che vota per l'approvazione della legge di conversione o rende inefficace il decreto-legge o, perfino, lo modifica.
      Ulteriore prova della situazione di squilibrio sulla separazione dei poteri è la delegazione al Governo della funzione legislativa da parte del Parlamento.
      L'istituto, anomalo ab origine, è oggi un fenomeno assai raro ed eccezionale negli ordinamenti occidentali.
      Fenomeni di questa natura erano più presenti in passato, in specie in presenza della dualità di poteri e prerogative tra monarca e Assemblea: si trattava tuttavia di residuati di sistemi in fase di superamento, affiancandosi sempre più il metodo democratico della separazione dei poteri.
      È così che Costituzioni e prassi hanno camminato nel corso dell'800 e del ’900 verso l'annichilimento di tali istituti.
      Si pensi, per tutte, alla cosiddetta prerogativa regia abolita con lo Statuto albertino.
      È di tutta evidenza che la delegazione dei poteri legislativi al Governo, con i noti limiti di mandato, pur avendo le origini esposte, si differenza per la volontà di delega espressa dal titolare del potere legislativo, per l'eccezionalità e per le direttive obbligatorie.
      Tuttavia, a seguito delle ricerche effettuate, essa risulta un istituto assolutamente originale del nostro ordinamento, mutuato esclusivamente dal Regno di Spagna.
      La dottrina è poi concorde nel prendere atto che la prassi delle cosiddette leggi delega sia per l'indebolimento del peso politico del Parlamento di cui si discorreva in esordio, sia per la conseguente aumentata ingerenza governativa nella funzione legislativa, ha finito con il rendere evidenti l'assenza di una precisa distinzione nelle leggi di delega tra i «princìpi» e i «criteri direttivi» e una progressiva erosione della portata di questi contenuti necessari, sovente ridottasi a enunciazioni generali e generiche.
      Il facoltativo controllo parlamentare tramite le Commissioni, posteriore alla stesura del testo normativo da parte del Governo, ha carattere consultivo e dunque risulta inane rispetto a esorbitanti provvedimenti già redatti, cosicché ex lege il Parlamento si priva della sua funzione fondamentale (legislativa) per incaricare di questa funzione l'esecutivo che rimane di fatto sovrano della materia normandi. E ciò anche in caso di esecuzione della delega, regolata da una vera e propria condizione potestativa in capo all'esecutivo.
      Né potrà dirsi che il controllo presidenziale in fase di promulgazione risolva minimamente la problematica sollevata.
      Le ragioni per l'abolizione di questo strumento, per certi versi obsoleto e per altri snaturato nella prassi nei suoi confini limitativi e comunque fonte di debolezza del Parlamento e di eccesso di potere dell'esecutivo, tendente per ciò stesso ad affievolire la separazione dei poteri fondamentali degli ordinamenti democratici, sono dunque evidenti.
      La proposta di legge costituzionale è composta da due articoli che intervengono sugli articoli 76 e 77 della Costituzione al fine di eliminare la previsione relativa alla delegazione legislativa al Governo.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione è abrogato.