• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01984    l'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2006, un fondo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01984presentato daPALLADINO Giovannitesto diGiovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   PALLADINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2006, un fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie ed hanno sofferto un danno ingiusto altrimenti non risarcito;
   il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti;
   con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è stato emanato il regolamento attuativo con il quale sono stati specificati i criteri per la definizione dei conti cosiddetti «dormienti» e le modalità di rilevazione degli stessi;
   l'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, ha previsto che nel fondo di garanzia per le vittime di frodi finanziarie confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni fruttiferi emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto;
   pertanto, alla luce della disciplina vigente, per «conti dormienti» si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) di importo superiore a 100 euro che non sono stati movimentati per un periodo di dieci anni, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
   rientrano nella categoria di «conti dormienti» i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni, obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre dieci anni su depositi inattivi. Per le altre tipologie il periodo di dormienza prima che finiscano nel fondo è differente: due anni per le rendite delle polizze, tre anni dalla loro emissione per gli assegni circolari;
   decorsi i suddetti termini il deposito «dormiente» è considerato estinto e le somme devolute al fondo. La procedura può essere bloccata solo nel caso in cui sia intervenuta una operazione del titolare entro 180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, delle poste, degli intermediari finanziari di effettuare un'operazione, onde evitare che il denaro fosse devoluto al fondo pubblico;
   dopo numerose polemiche e lamentele da parte di moltissimi contribuenti, che per varie motivazioni e con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti, nonché dopo diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori per far riavere ai contribuenti le proprie somme, il Ministero dell'economia e delle finanze il 3 novembre 2010, ha emanato una circolare, la n. 87062, con le istruzioni per i titolari dei conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite nel fondo dei conti dormienti;
   la circolare ribadisce gli importi che sono devoluti al fondo: a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal titolare o terzi abilitati; b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10 anni; c) assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni dall'emissione dell'assegno; contratti di assicurazione del ramo vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni; d) buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo;
   hanno quindi diritto al rimborso i titolari dei rapporti o i loro aventi causa, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al fondo, ed i richiedenti l'emissione degli assegni circolari, sempre nel limite del termine prescrizionale, a decorrere dalla data di emissione dell'assegno. Non hanno invece diritto al rimborso i beneficiari degli assegni circolari, di contratti di assicurazione vita; di buoni fruttiferi postali, successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre, due, dieci anni;
   il termine di prescrizione per la domanda è di 10 anni dalla data di devoluzione al fondo per i depositi di denaro, di strumenti finanziari o di contratti di assicurazione, e di 10 anni dalla data di richiesta di emissione dell'assegno per questi titoli di credito;
   per quanto concerne i buoni fruttiferi postali (Bfp), si rileva che questi sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 2016 del 1924, modificato con regio decreto legge n. 1241 del 1925, come forma di finanziamento statale alternativa ai buoni del tesoro. Con la legge 14 giugno 1928, n. 1398, sono stati regolamentati come forma di raccolta di risparmio postale da parte della Cassa depositi e prestiti;
   le principali caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, sono le seguenti: sono emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano; sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali; sono esenti da commissioni e spese; sono disponibili in forma dematerializzata e/o cartacea; sono sottoscrivibili per importi minimi alla portata di tutti e rimborsabili anche per frazioni del capitale sottoscritto se dematerializzati; sono rimborsabili a vista, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale; assicurano la restituzione in qualunque momento del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati, qualora liquidabili in base alle caratteristiche della specifica tipologia di buono, ed eventuali altri proventi; offrono rendimenti crescenti nel tempo, che sono corrisposti al momento del rimborso insieme al capitale sottoscritto ed eventuali altri proventi; sono soggetti alla ritenuta fiscale del 12,50 per cento;
   i buoni fruttiferi postali rappresentano quindi una forma di risparmio sicura, garantita e flessibile, offrendo al risparmiatore la possibilità di investire a lunga scadenza e disinvestire in qualsiasi istante, con la totale garanzia del capitale investito maggiorato degli interessi nel frattempo maturati;
   i buoni fruttiferi postali hanno una durata che varia a seconda della tipologia del buono scelto. Nel caso dei buoni fruttiferi postali ordinari, ad esempio, la durata massima è di venti anni, mentre nel caso dei buoni fruttiferi postali diciottomesi, come si intende dal nome stesso, la durata massima è limitata ad un anno e mezzo dalla sottoscrizione;
   dopo la scadenza occorre distinguere tra: a) buoni fruttiferi postali dematerializzati (ovvero acquistabili on line con particolari abilitazioni da correntisti postali o titolari di libretti postali): il capitale investito e gli interessi sono accreditati automaticamente sul conto corrente o sul libretto postale, quindi non possono cadere in prescrizione, in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l'importo complessivo è accreditato automaticamente sul conto dell'intestatario, e b) buoni fruttiferi cartacei, per i quali alla scadenza il buono cessa di essere fruttifero, ovvero non produce più interessi. Il titolare del buono, il titolare degli stessi deve recarsi presso l'ufficio postale e chiedere il rimborso dell'intera somma entro 10 anni dalla scadenza, altrimenti il diritto si prescrive e non può più essere fatto valere;
   con la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ed equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico (inclusi quelli relativi alla prescrizione) e pertanto disciplinati dalle medesime norme. I diritti dei titolari dei buoni, quindi, si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza e non sono previste eccezioni. Al fondo dei conti dormienti confluiscono pertanto i soli buoni cartacei prescritti se emessi dopo il 14 aprile 2001;
   si sono verificati diversi casi di piccoli risparmiatori che hanno investito somme irrisorie nell'acquisto di buoni fruttiferi postali, con l'obiettivo di creare un fondo di risparmio da utilizzare in caso di necessità per sé o un proprio familiare e vedersi garantita una vita più tranquilla sotto il profilo economico, ed invece si sono visti negare il rimborso del capitale sottoscritto perché confluito nel fondo conti dormienti non avendolo, spesso per dimenticanza, ritirato entro la data di prescrizione –:
   se il Ministro interrogato ritenga che la definizione di buono postale fruttifero, che per natura è un risparmio garantito e fruttifero, sia conciliabile con la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati;
   a quanto ammonti per l'erario l'introito derivante dai buoni fruttiferi postali «dormienti» e, se tale cifra fosse irrisoria, se si ritenga conveniente sottrarre tali risparmi, ai quali le famiglie possono ricorrere in caso di necessità, a fronte di una somma di piccola entità;
   dal momento che i buoni fruttiferi postali non sono titoli speculativi, ma una piccola forma di risparmio garantita, se non ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere la disciplina sui conti dormienti con riferimento ai buoni fruttiferi postali e per salvaguardare quei piccoli risparmiatori che, non avendo ritirato il capitale investito entro la data di prescrizione del diritto, lo hanno visto confluire nel fondo statale per l'indennizzo delle vittime di frodi finanziarie. (3-01984)