• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01150/011/ ... in sede di esame dell'A.S. 1150 ("Conversione in legge del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca"); premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1150/11/07 presentato da FRANCESCA PUGLISI
martedì 5 novembre 2013, seduta n. 047

La 7ª Commissione del Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1150 ("Conversione in legge del decretolegge
12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita` e ricerca");
premesso che:
i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono
materia riservata all'autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge,
fatta salva l'esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici
del diritto allo studio;
la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco
progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie
dovute;
la perdurante crisi economica ha messo in difficolta` non solo le famiglie
meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;
il risultato e` che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre
piu` gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e
che questa e` certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni
registratasi negli ultimi anni;
la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione
dei laureati, quando invece l'Italia e` agli ultimi posti in Europa
come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi
alle fasce sotto i quarant'anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere
gli obiettivi europei;
l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato
i limiti posti dalla legge all'autonoma determinazione delle tasse universitarie
da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell'ammontare
delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone
cosi` il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie
agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e
quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell'indicatore;
il medesimo articolo 7 ha pero` stabilito che, limitatamente al triennio
accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento
delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a
famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;
dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei
prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti
fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal gia` citato articolo 7,
comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito,
mettendoli in seria difficolta`;
in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti
sono, come gettito complessivo, tra le piu` alte in Europa;
impegna il Governo:
- a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse
e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie
non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le universita`
a regole di maggiore progressivita` in dipendenza dal reddito familiare;
- a provvedere, nelle more di tale provvedimento, a stabilire che
gli atenei non possano aumentare le tasse universitarie nel prossimo biennio
accademico.
(0/1150/11/7)
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli