• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11983    la legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha, definito alcuni obiettivi per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e dei vincoli di finanza pubblica nel...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11983presentato daMELONI Giorgiatesto diVenerdì 5 febbraio 2016, seduta n. 563

   GIORGIA MELONI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha, definito alcuni obiettivi per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2007-2009 con riferimento al sanitario nazionale;
   in particolare, il comma 796 dell'articolo 1 della predetta legge ha disposto che «le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;
   ai fini dell'applicazione della norma, nel 2009 sono state adottate le «Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale», un documento metodologico condiviso tra Ministero della salute e le altre parti coinvolte, successivamente recepite nell'Accordo Stato-regioni del 23 marzo 2011;
   la regione Lazio ha dato attuazione alla citata normativa con la delibera di giunta regionale 21 dicembre 2007, n.1040, che ha approvato un piano per la riorganizzazione della diagnostica di laboratorio per le strutture pubbliche e private accreditate, provvedimento rispetto al quale le associazioni di categoria avevano espresso la propria completa contrarietà;
   nel 2014, con il decreto del commissario ad acta del 2 luglio, n. 247, nella regione Lazio si è nuovamente intervenuti in materia di riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi, ma lo stesso decreto è, stato poi oggetto di sospensiva a seguito della sua impugnazione innanzi al tribunale amministrativo del Lazio, che ha rilevato «l'assenza di una disciplina applicativa che consenta di definire il quadro complessivo all'interno del quale inserire la prevista disciplina di settore»;
   il decreto impugnato introduceva la centralizzazione, a partire dal 1o gennaio 2015, delle prestazioni di laboratorio per le strutture private accreditate, fissando le soglie minime di attività al di sotto delle quali i laboratori non potranno più essere accreditati in sessantamila esami per l'anno 2916, centomila esami nel 2017 e duecentomila esami nel 2018;
   è evidente come la previsione di soglie così elevate distruggerà i laboratori di minori dimensioni a vantaggio dei grandi gruppi, a totale detrimento del tessuto produttivo e di lavoro che gli stessi rappresentano, nonché a danno della cittadinanza, visto che proprio i laboratori di piccoli dimensioni garantiscono una diffusione capillare sul territorio, soprattutto nelle grandi città;
   le oltre trecento strutture accreditate nel Lazio, laddove non saranno costrette a chiudere l'attività, diventeranno facile preda dei grandi gruppi che le fagociteranno a condizioni che non è possibile prevedere ma rispetto alle quali le aziende soccombenti non avranno strumenti per difendersi;
   in seguito alla sospensiva disposta dal TAR Lazio, il 26 giugno 2015, con il decreto del commissario ad acta n. 270, è stato approvato un nuovo «Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio», in base al quale «al fine di evitare concentrazioni e possibili posizioni dominanti vanno vietate le aggregazioni che prevedano l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio (quali ad esempio fornitori di reagenti, assicurazioni e società finanziarie)», prevedendo che «al fine di evitare le formazioni di trust le costituite aggregazioni non potranno detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale»;
   il TAR del Lazio, pronunciandosi nel merito sulla controversia, con la sentenza del 3 febbraio 2016, ha stabilito che «In conclusione per potersi propugnare la soglia minima prestazionale quale criterio di efficienza della rete laboratoristica, oltre che come requisito di accreditamento a mente dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esso deve essere coniugato con una non penalizzante e più oculata organizzazione della stessa che tenga conto dell'esistente regime di accreditamento dei laboratori laziali» –:
   se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito;
   se non ritenga di adottare, per quanto di competenza, le iniziative opportune a preservare i laboratori di analisi di minori dimensioni dai rischi di una possibile svendita ai grandi gruppi, salvaguardando il personale impiegato e il patrimonio di esperienza e professionalità acquisite. (4-11983)