• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11980    il decreto legislativo n. 178 del 2012 in applicazione della legge n. 183 del 2010 prevede la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana (CRI);    tale decreto prevede,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11980presentato daRONDINI Marcotesto diVenerdì 5 febbraio 2016, seduta n. 563

   RONDINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 178 del 2012 in applicazione della legge n. 183 del 2010 prevede la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana (CRI);
   tale decreto prevede, all'articolo 1, la privatizzazione della CRI attraverso la costituzione dell'associazione Croce Rossa Italiana e stabilisce, quindi, che «le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana (ACRI)»;
   la gestione della fase transitoria è demandata all'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, e che ha intrapreso l’iter costitutivo tuttora in fase di attuazione in contemporanea con la nascita della associazione (ACRI);
   mentre la parte pubblica (CRI), a partire dal gennaio 2014, è stata progressivamente privata di ogni attività che produceva delle entrate economiche, le parti private (ACRI) hanno ricevuto ogni tipo di benefit (beni mobili, immobili, convenzioni con enti, gestioni di centri di accoglienza e altro);
   il fine di tale provvedimento era la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei costi di funzionamento degli enti individuati, tra cui la Croce Rossa Italiana (CRI), previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti (articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
   al momento non è chiaro come sia gestito il pagamento dei contributi relativi all'utilizzo delle frequenze radio da parte delle associazioni privatizzate (ACRI) nonché la gestione dei mezzi che tuttora sono provvisti di targa ministeriale CRI anche se acquistati dai soggetti privati e quindi non più in possesso dei requisiti necessari all'utilizzo (ad esempio quello di annoverare tra le proprio componenti un Corpo militare);
   dagli atti risulta come il patrimonio immobiliare dell'ente pubblico CRI venga svenduto oppure resti addirittura invenduto;
   l'articolo 6 del decreto legislativo regolamenta la situazione del personale dipendente in carico all'ente (CRI), prevedendo la possibilità di opzione e successivamente l'applicazione della normativa per le eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. Questa possibilità di opzione è stata data solo al vecchio personale di ruolo e non a quello neostabilizzato a seguito di sentenze come invece, a giudizio dell'interrogante erroneamente dichiarato dal Ministero della salute nella relazione presentata al 30 giugno 2015;
   dalla progressiva privatizzazione dei comitati provinciali, iniziata nel gennaio 2014, solo una piccola parte del personale (1,7 per cento) ha scelto di rimanere come dipendente delle associazioni privatizzate. In molte regioni il personale pubblico è stato fatto confluire presso le sedi regionali ed estromesso dalle proprie attività: in alcuni casi totalmente non impiegato, mentre in altri è stato utilizzato in attività meramente figurative che comportano esclusivamente dei costi e nessun rimborso per l'ente CRI. Nonostante si continui ad erogare gli stipendi si è generato un grave spreco di denaro pubblico (pari a 4,2 milioni l'anno solo in Lombardia) per i soli stipendi, al netto di tutti i costi accessori ed indiretti, che non sono stati ancora valutati e al momento non quantificabili;
   contemporaneamente, le associazioni private (ACRI) hanno provveduto all'assunzione di nuovo personale precario per svolgere le medesime attività espletate fino al giorno precedente dai dipendenti pubblici dell'Ente (CRI) invece confinati alla sede regionale;
   l'assunzione di nuovo personale con contratto ANPAS è stata fatta per svolgere l'attività di soccorritore sulle ambulanze pubbliche cedute in comodato d'uso gratuito ai comitati privatizzati o per gestire l'accoglienza migranti;
   nonostante il servizio 118 venga remunerato con fondi regionali pubblici, se il dipendente pubblico CRI, viene impiegato in attività convenzionali deve essere previsto il rimborso del suo stipendio al Comitato centrale, pertanto sarebbe più opportuno utilizzare la formula dell'affidamento diretto delle convenzioni utilizzando dipendenti pubblici – già pagati quindi dallo Stato – per svolgere attività sanitarie pubbliche;
   l'articolo 1, comma 397, numero 7, della legge n. 208 del 2015 recita «Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto». Dunque non si evince alcun risparmio per le finanze pubbliche ma solo un trasferimento di fondi;
   i fondi destinati alla parte pubblica dell'ente non sono stati ridotti (neppure all'interno della legge di stabilità legge n. 98 del 2015) e non lo saranno fino al 31 dicembre 2017; continuano ad essere richieste anticipazioni di cassa, confermate dal bilancio di previsione 2016 che indica, nella più rosea delle ipotesi, un saldo negativo di 36 milioni di euro;
   se il Governo non ritenga necessario ed urgente mettere in atto iniziative volte a risolvere le gravi anomalie sopra descritte e, qualora opportuno ad abrogare le disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2012 che hanno modificato la disciplina concernente la Croce Rossa Italiana, restituendo così, all'ente, ai suoi lavoratori ed al suo patrimonio, la dignità e la funzione sociale pubblica che storicamente hanno sempre rivestito sin dalla sua creazione. (4-11980)