C. 3539 EPUB Proposta di legge presentata il 18 gennaio 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3539 Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3539 |
Il limite di due mandati per i sindaci, introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 1993 con la legge n. 81 scaturiva dall'esigenza di bilanciare i maggiori poteri riconosciuti con una legge dello stesso anno al sindaco e al presidente di provincia rispetto al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Il legislatore ritenne opportunamente di porre quindi un limite alla permanenza in carica imponendo il limite dei due mandati.
Tuttavia, pur essendo una misura appropriata per i comuni di grandi dimensioni, nel tempo essa si è rilevata inadeguata per i piccoli comuni dove è spesso difficile trovare persone che intendano farsi carico di un lavoro – quello di amministratore – che è particolarmente gravoso e denso di insidie. A dispetto di una popolazione ridotta, i sindaci dei piccoli comuni sono chiamati ad assumersi responsabilità che sono pari a quelli dei primi cittadini dei comuni con popolazione superiore.
Con la legge n. 56 del 2014 il legislatore ha riconosciuto, come già rilevato, l'inidoneità del limite dei due mandati per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Il comma 138 dell'articolo 1, infatti, stabilisce che «Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico [delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».
Ora si ravvisa l'esigenza di estendere tale possibilità ai sindaci di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i quali hanno le stesse caratteristiche, gli stessi problemi, le stesse difficoltà e le stesse carenze dei comuni con popolazione inferiore a 3.000. Da qui la necessità di eliminare anche per i relativi sindaci il limite dei due mandati.
1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
«138. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».