• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01267    il fondamento costituzionale dell'autonomia tributaria e finanziaria per le regioni a statuto speciale viene ricondotto all'articolo 119 della Costituzione e trova specificazione in...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01267presentato daRAMPELLI Fabiotesto diMartedì 9 febbraio 2016, seduta n. 565

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   il fondamento costituzionale dell'autonomia tributaria e finanziaria per le regioni a statuto speciale viene ricondotto all'articolo 119 della Costituzione e trova specificazione in apposite norme degli Statuti speciali, che hanno rango costituzionale;
   per quanto differenziati tra loro per le modalità e il livello delle compartecipazioni ai tributi erariali, l'autonomia e il sistema finanziario delle regioni a statuto speciale corrispondono, in ciascuno degli statuti, a caratteristiche unitarie che ricalcano in gran parte l'autonomia e il sistema finanziario delle regioni a statuto ordinario;
   ciascuna regione e provincia autonoma può istituire tributi propri entro limiti di autonomia impositiva definiti dal rispettivo statuto, tra i quali vengono considerate anche le quote di compartecipazione ai tributi erariali previste dagli statuti speciali, quali il gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, tuttavia, le compartecipazioni sono considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito;
   ciascuno statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione;
   in ambito regionale, l'IRAP, istituita a decorrere dal 1998, è l'imposta che finanzia la spesa sanitaria e, data la possibilità di differenziare le aliquote per settori di attività e per categorie di soggetti, quella che le regioni hanno maggiormente utilizzato – e stanno utilizzando – come strumento di politica fiscale – pur nei limiti della legislazione statale;
   il consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 23 dicembre 2015, n. 34, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale», con la quale è disposto l'aumento dell'addizionale regionale sull'lrpef e l'Imposta regionale sulle attività produttive al fine di ripianare il disavanzo di gestione del settore sanitario;
   la predetta legge ha sensibilmente aumentato l'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scaglioni di reddito, secondo il seguente schema: a) 0,95 per cento per i redditi fino a euro 15.000; b) 1,20 per cento per i redditi oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000; c) 2,70 per cento per i redditi oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000; d) 3,20 per cento per i redditi oltre euro 55.000 e fino a euro 75.000; e) 3,33 per cento per i redditi oltre euro 75.000;
   con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, il Parlamento ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
   l'articolo 10 dello statuto della Sardegna stabilisce che «La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese»;
   nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tra gli atti di promovimento delle questioni di legittimità la Commissione tributaria del Molise ha sollevato l'incostituzionalità della normativa statale in materia fiscale, ritenendo fondato il concetto che non è ragionevole e rispettoso dell'articolo 53 della Costituzione ancorare l'aumento delle addizionali alla gestione del debito del servizio sanitario, in tal modo costringendo i cittadini a pagare un maggior tributo per la colpa o il dolo dei soggetti che la amministrano, cittadini già penalizzati dalle deficienze del servizio e il maggior costo per esso;
   l'aumento del disavanzo del sistema sanitario sardo, ad avviso degli interpellanti, è dovuto maggiormente al mancato controllo della spesa effettuata a oggi su autorizzazione dei manager o Commissari delle strutture sanitarie presenti nell'isola, confermati, a fine anno, dall'attuale esecutivo regionale;
   non è equo far ricadere sui cittadini, peraltro chiamati a subire un livello di tassazioni tra i più alti d'Europa, un nuovo aumento delle imposte locali, provocando un impoverimento generale che aumenta la depressione economica di un'isola già martoriata dalla crisi;
   in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale nell'imposizione di tributi le regioni devono comunque rispettare il «limite dell'armonia con i principi del sistema tributario statale» –:
   se il Governo non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per impugnare la legge regionale di cui in premessa.
(2-01267) «Rampelli, Cirielli, Maietta, Taglialatela, Giorgia Meloni, La Russa, Nastri, Totaro».