• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00910    premesso che:     le vigenti normative dispongono che il personale I.S.A.F della guardia di finanza in servizio debba possedere l'idoneità psico-fisica incondizionata al...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00910presentato daLAFFRANCO Pietrotesto diLunedì 8 febbraio 2016, seduta n. 564

   La VI Commissione,
   premesso che:
    le vigenti normative dispongono che il personale I.S.A.F della guardia di finanza in servizio debba possedere l'idoneità psico-fisica incondizionata al servizio per poter essere impiegato in ogni contesto;
    in ottemperanza all'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che disciplina l'istituto del transito per il comparto sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato un decreto ministeriale in data 18 aprile 2002, che, per il Corpo della guardia di finanza regolamenta le procedure di definizione del transito del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
    nel decreto, tra l'altro, è prevista, all'articolo 4, comma 2, una specifica forma di aspettativa per la quale il militare non idoneo al servizio e reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa della definizione del transito, gode del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di non idoneità;
    la ratio della disposizione è quella di tutelare il personale da collocare in congedo per riforma che, mantenendo una residua capacità lavorativa, ha la possibilità di proseguire il rapporto con la pubblica amministrazione, assegnando prioritariamente lo stesso personale anche alle sedi provinciali delle Ragionerie territoriali, ovvero delle commissioni provinciali tributarie ubicate nelle province riportate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 47860 del 18 aprile 2013;
    risulta evidente che la suddetta disposizione è finalizzata ad evitare un ulteriore grave travaglio e danno psico-fisico, oltre che economico, spesso insostenibile, derivante da un eventuale spostamento del riformato e della famiglia dalla provincia di ultima assegnazione ad altra,

impegna il Governo

al fine di consentire un miglior reimpiego del personale suddetto, con minor impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare dopo essere stato giudicato inidoneo a proseguire il servizio, ad adottare iniziative per definire uno specifico dispositivo regolamentare, che consenta la collocazione degli stessi soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.
(7-00910) «Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni».