• C. 3552 EPUB Proposta di legge presentata il 21 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3552 Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3552


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LOMBARDI, NUTI, CIPRINI, CECCONI, CHIMIENTI, COMINARDI, COZZOLINO, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DIENI, TONINELLI, TRIPIEDI
Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari
Presentata il 21 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge di legge si intendono apportate modifiche al sistema previdenziale e, in parte, assistenziale, dei membri del Parlamento. L'articolo 1 recepisce a livello legislativo le delibere del dicembre 2011 del gennaio 2012 con cui l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha superato l'istituto dell'assegno vitalizio. La norma, infatti, disciplina il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento: esso è basato sul metodo di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.
      Inoltre, il diritto alla pensione matura al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed è condizionato all'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tale fine, i parlamentari sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda.
      La norma prevede inoltre la sospensione del pagamento della pensione qualora il parlamentare sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o una legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è prevista anche in caso di nomina a un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.
      L'articolo 2 estende ai membri del Parlamento la disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo quanto è stabilito per le lavoratrici e per i lavoratori dipendenti e loro assimilati.
      L'articolo 3 prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere adottino le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli 1 e 2 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      I risparmi conseguenti, in ragione della minore dotazione richiesta dalle Camere, costituiranno minore spesa per il bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
      2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tale fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
      3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o una legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina a un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

Art. 2.

      1. Ai membri del Parlamento si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità e di congedo parentale, previste dai capi III, IV e V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      2. Per i periodi di congedo parentale ai membri del Parlamento è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per un periodo massimo di sei mesi calcolato cumulativamente per entrambi i genitori.
      3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 2 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Art. 3.

      1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli 1 e 2 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.