• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12039    l'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità garante della...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12039presentato daSBERNA Mariotesto diMercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, al fine di compensare, o in qualche modo risarcire, i consumatori e/o utenti per gli effetti lesivi che hanno subito dai comportamenti scorretti tenuti dalle imprese sanzionate;
   il comma 2 del citato articolo specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 (Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori);
   con le risorse del fondo predetto sono finanziati ad esempio, il programma dei controlli per la sicurezza dei prodotti, la convenzione per i servizi di supporto al Consiglio nazionale consumatori e utenti, la struttura di esame e liquidazione dei cofinanziamenti per le conciliazioni paritetiche delle controversie di consumo, interventi sulla prescrizione delle polizze dormienti, il fondo consumatore pacchetto turistico, lo sportello europeo del consumatore e molte altre iniziative di assistenza, informazione, educazione e tutela del consumatore (sicurezza alimentare, iniziative per il « made in Italy», la sicurezza in internet, la pubblicità ingannevole, la lotta alla contraffazione, e altro). E sono, altresì, finanziati interventi miranti alla restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti»;
   si tratta dell'unica fonte di finanziamento della politica dei consumatori in Italia e, non trattandosi di risorse finanziarie pubbliche, ma di proventi da sanzioni irrogate ad imprese private che hanno in vario modo frodato i consumatori o gli utenti, nella logica della legge citata, dovrebbero essere reindirizzate, previo parere del Parlamento a favore della generale categoria dei consumatori;
   la relazione che accompagna lo schema di decreto – presentato alla Camera nel luglio 2015 concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, evidenzia, in particolare, che, per quanto attiene lo stato di attuazione degli interventi realizzati (aggiornato ad aprile 2015) nel 2014, le somme impegnate per dare copertura finanziaria a provvedimenti non rientranti tra le previsioni di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, a fronte di un importo complessivo di euro 311.151.744,39, ammontano a 304.000.000,00 di euro;
   il citato schema di decreto ministeriale – sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari – recante il riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2015, assegna alla restituzione delle somme versate, in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di polizze dormienti, la somma di 3.500.000,00 euro;
   nonostante lo schema di decreto citato abbia ricevuto tra luglio ed agosto 2015 parere favorevole da entrambe le competenti commissioni di Camera e Senato, non risulta che, ad oggi, questo si stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
   l'interrogante ha già posto all'attenzione del Governo, con l'interrogazione n. 3-01420, la situazione di quei risparmiatori esclusi dall'indennizzo che ha visto beneficiari i titolari di polizze dormienti con scadenza dicembre 2009, poiché titolari di polizze la cui prescrizione è intercorsa tra il 1o gennaio 2010 ed il 20 ottobre 2012, ricevendo come risposta l'impegno di valutare l'esigenza a condizione che, nel 2015, siano riassegnate risorse congrue all'apposito fondo gestito dal Ministero dello sviluppo economico;
   i due bandi precedentemente emanati per l'indennizzo delle polizze dormienti aventi scadenza più prossima alle modifiche normative intervenute hanno impiegato risorse pari a 7 milioni e 700 mila euro –:
   se il Ministro interrogato non ritenga oramai improcrastinabile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale suddetto affinché le risorse da esso destinate alle polizze dormienti siano utilizzate per garantire l'indennizzo dei titolari di polizze dormienti scadute tra il 1o gennaio 2010 ed il 20 ottobre 2012, anche attraverso l'emanazione di un terzo bando da parte di Consap s.p.a. (concessionaria servizi assicurativi pubblici). (4-12039)